Sentenza del 02/02/2022 n. 472 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Classamento - Modifica - Procedura ex art. 1, co. 335 l. 311/04 - Mancata indicazione delle modifiche intervenute sulla unità immobiliare e della risistemazione dei parametri della microzona - Accertamento - Nullità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento catastale n. RM106****/2013 per riclassamento di più unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, co. 335, L. 311/2004. Il ricorrente ha contestato la genericità e insufficienza della motivazione dell'atto amministrativo, che si è limitato a richiamare lo scostamento del rapporto valore di mercato/valore catastale nella microzona e gli atti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza indicare le modifiche intervenute sulle singole unità, senza esplicitare le caratteristiche edilizie dell'immobile e senza dettagliare i parametri e gli elementi (qualità urbana, qualità ambientale, caratteristiche degli immobili usati come confronto) che hanno concretamente inciso sul diverso classamento.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello in riassunzione del contribuente, riformando la decisione di merito precedente e annullando l'accertamento catastale n. RM106****/2013. La sentenza ha ritenuto nullo il provvedimento di riclassamento perché carente di motivazione concreta: l'Ufficio non ha indicato se il mutamento derivasse da una risistemazione dei parametri della microzona né ha evidenziato gli elementi specifici (miglioramenti del contesto urbano, qualità ambientale, caratteristiche edilizie, comparazioni con unità similari) che giustificassero la riclassificazione. Le spese del giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, legge 311/2004
La norma disciplina la procedura di revisione dei parametri catastali della microzona per significativi scostamenti tra valori di mercato e valori catastali; il giudice interpreta che, se il nuovo classamento è adottato sulla base di tale procedura, l'atto di riclassamento deve indicare esplicitamente se il mutamento deriva da una risistemazione dei parametri della microzona e deve individuare l'atto amministrativo che ha provveduto alla revisione dei parametri, nonché motivare concretamente in che modo gli elementi della microzona e le caratteristiche dell'immobile hanno inciso sulla nuova classificazione.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. SU n. 7665/2016 e ss.)
La giurisprudenza consolidata richiede che il provvedimento amministrativo di riclassamento specifichi gli elementi concreti (qualità urbana, qualità ambientale, caratteristiche edilizie, comparazioni con immobili di riferimento) che giustificano il cambiamento di classe e impedisce all'Ufficio di addurre in giudizio motivazioni diverse da quelle indicate nell'atto.
Massime di principio
- Quando il classamento è modificato con riferimento alla revisione dei parametri di microzona ex art. 1, co. 335 L. 311/2004, l'atto amministrativo deve indicare espressamente se la causa è la risistemazione dei parametri della microzona e qual è l'atto che ha operato tale revisione.
- La motivazione dell'accertamento catastale non può limitarsi a richiamare lo scostamento statistico tra valore di mercato e valore catastale: deve descrivere gli elementi concreti della microzona (qualità urbana e ambientale) e le caratteristiche edilizie delle unità che hanno inciso sul nuovo classamento.
- L'Ufficio non può in sede giudiziale sostenere ragioni diverse da quelle enunciate nell'atto impugnato; la mancanza di indicazione degli elementi di fatto rilevanti comporta la nullità dell'accertamento per carenza motivazionale.
- Il contribuente deve poter individuare facilmente il presupposto dell'operata riclassificazione per predisporre adeguate difese: ciò impone chiarezza sulle comparazioni effettuate (immobili riferiti, similitudini rilevanti).
- In assenza di motivazione concreta che colleghi il riclassamento agli effettivi mutamenti della microzona o alle caratteristiche dell'immobile, il giudice è portato ad annullare l'accertamento; in caso di giurisprudenza consolidata sull'argomento, le spese possono essere compensate.
- Per pratiche future: chi redige l'atto amministrativo dovrebbe sempre documentare e allegare l'atto di revisione dei parametri di microzona e i criteri/comparazioni adottati, mentre il contribuente dovrà contestare la genericità motivazionale e chiedere l'indicazione dei confronti e degli elementi tecnici utilizzati.
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