Sentenza n. 897/2026 - Latina, Sezione 1
per A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) della graduatoria definitiva di merito approvata con determinazione dirigenziale n. 1510 del 31 dicembre 2025, pubblicata in pari data sull’albo pretorio civico, e relativa alla procedura di selezione per la progressione tra l’area degli istruttori e l’area di funzionari e dell’elevata qualificazione, riservata al personale di ruolo del Comune di Aprilia, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo di polizia locale; 2) della citata determinazione dirigenziale del 31 dicembre 2025; 3) del verbale della commissione esaminatrice n. 1 del 9 dicembre 2025, unitamente alle schede di valutazione individuali; 4) delle determinazioni dirigenziali n. 1108 del 28 ottobre 2025 e n. 1306 del 1° dicembre 2025, in tema di nomina della commissione giudicatrice; 5) del regolamento approvato con deliberazione giuntale n. 29 dell’11 aprile 2024, relativo alle procedure speciali di progressione di carriera, nella parte in cui contrasta con il regolamento sulle procedure di concorso approvato con deliberazione giuntale n. 20 del 30 gennaio 2018; 6) dell’avviso di selezione prot. n. 125341 del 10 dicembre 2024; 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, inclusi quelli concernenti la convocazione e l’inquadramento dei vincitori della procedura ed i relativi contratti di lavoro; B) l’accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento dei titoli di studio, dell’esperienza e delle competenze professionali posseduti, con susseguente inserimento tra i vincitori della procedura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e atti della procedura selettiva per la progressione dall’area degli istruttori all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, nonché i successivi atti di inquadramento dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata al quarto posto con 63 punti, ha chiesto l’annullamento della graduatoria, degli atti della commissione e del regolamento e avviso di selezione, nonché l’accertamento del diritto al riconoscimento di ulteriori titoli e all’inserimento tra i vincitori. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 35-bis e 57 del d.lgs. 165/2001, del d.P.R. 487/1994 e del regolamento comunale sui concorsi, contestando il mancato rispetto della quota di genere nella commissione, la presunta incompatibilità del segretario generale, anche responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quale presidente della commissione, e la partecipazione del dirigente delle risorse umane, ritenuta incompatibile con le attività svolte nella preparazione e gestione della procedura e delle istanze di accesso. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere nell’attribuzione dei punteggi: la laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali non sarebbe stata valutata come titolo superiore a quello minimo; ulteriori titoli formativi sarebbero stati illegittimamente ignorati; i titoli delle vincitrici sarebbero stati inconferenti o privi della documentazione relativa all’esame finale; infine, in caso di parità con una controinteressata, la ricorrente avrebbe dovuto essere preferita per la maggiore esperienza nella categoria di provenienza. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che le controversie relative alle progressioni verticali speciali previste dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 rientrino nella giurisdizione amministrativa, ma ha giudicato infondate tutte le censure. Il mancato rispetto della quota di genere nella commissione non determina di per sé l’invalidità delle operazioni concorsuali, in assenza di una condotta discriminatoria, non ravvisata nel caso concreto. La presenza del segretario generale, anche responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, non integra un’incompatibilità legale: le incompatibilità dei commissari sono di stretta interpretazione e la ricorrente non ha fornito elementi concreti di conflitto d’interessi. Analogamente, le contestazioni relative al dirigente delle risorse umane sono state ritenute generiche e non provate. Quanto alla valutazione dei titoli, la ricorrente aveva dichiarato di partecipare facendo valere la laurea come requisito di accesso, senza dichiarare il diploma di scuola secondaria necessario per utilizzare il diverso percorso in deroga fondato su diploma ed esperienza. La laurea è stata quindi correttamente considerata requisito minimo e non titolo aggiuntivo. Il principio di autoresponsabilità impedisce di modificare o integrare la scelta dichiarata nella domanda mediante soccorso istruttorio, salvo esigenze di chiarimento non incidenti sul contenuto della domanda. Sono stati inoltre correttamente esclusi dal punteggio i titoli formativi privi dell’indicazione del superamento dell’esame finale, mentre sono stati valutati i titoli conformi all’avviso. La censura sui titoli delle controinteressate è stata dichiarata non utilmente esaminabile per genericità, non essendo stati indicati i singoli titoli né le ragioni della loro inconferenza. La preferenza accordata alla controinteressata in situazione di parità è stata ritenuta corretta, poiché essa vantava una maggiore anzianità nell’area di provenienza. La domanda risarcitoria è stata respinta quale conseguenza dell’infondatezza della domanda annullatoria. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti [...] sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno.
La disposizione costituisce la base legislativa delle progressioni verticali speciali e consente, nei limiti previsti dalla disciplina collettiva, la deroga al titolo di studio ordinariamente richiesto per l’accesso dall’esterno.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Le controversie concernenti le operazioni delle procedure speciali di progressione tra aree sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto attinenti a interessi legittimi.
art. 13, commi 6-8, CCNL 16 novembre 2022
Disciplina le progressioni tra aree mediante procedure valutative entro il termine previsto, imponendo la valutazione di esperienza, titolo di studio e competenze professionali, ciascuno con un peso non inferiore al 20%, e regola il relativo finanziamento.
Tabella C CCNL 16 novembre 2022
Prevede, per il passaggio dall’area degli istruttori a quella dei funzionari e dell’elevata qualificazione, percorsi alternativi fondati sul possesso della laurea e di cinque anni di esperienza oppure del diploma di scuola secondaria e di dieci anni di esperienza nell’area degli istruttori.
art. 57, comma 1, lett. a), d.lgs. 165/2001
Il mancato rispetto della quota di genere nella composizione della commissione non determina automaticamente l’invalidità della procedura, salvo che riveli una condotta discriminatoria.
art. 1, comma 7, l. 190/2012
Individua di norma nel segretario o nel dirigente apicale dell’ente locale il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; la disposizione non stabilisce un’incompatibilità automatica tra tale incarico e la presidenza di una commissione di concorso.
art. 11 d.P.R. 487/1994
Le incompatibilità dei componenti delle commissioni di concorso sono soggette a interpretazione restrittiva e non possono essere estese analogicamente a ipotesi non previste.
art. 107, comma 1, lett. a), d.lgs. 267/2000
Rientra tra le attribuzioni dei dirigenti degli enti locali la presidenza delle commissioni di concorso, sicché la scelta di affidarla al segretario generale non è di per sé illegittima.
art. 4, lett. c), avviso di selezione
Subordina la valutazione dei percorsi formativi alla certificazione delle competenze, all’attinenza al servizio e al superamento di un esame finale; i titoli privi di tale indicazione non sono valutabili.
art. 13, commi 6 e 7, CCNL 13 novembre 2022
È richiamato quale disciplina dei requisiti e dei criteri di valutazione delle progressioni verticali speciali.
Massime di principio
- Nelle procedure speciali di progressione verticale tra aree, il candidato deve indicare nella domanda il percorso di accesso prescelto e i relativi requisiti; non può successivamente ottenere la valutazione del titolo di studio come requisito aggiuntivo sulla base di un diverso requisito non dichiarato.
- Nelle procedure selettive il principio di autoresponsabilità impone al candidato di sopportare le conseguenze degli errori nella compilazione della domanda; il soccorso istruttorio è ammesso solo per chiarimenti o regolarizzazioni che non modifichino il contenuto sostanziale della domanda e la scelta del percorso di partecipazione.
- Il mancato rispetto della quota di genere nella composizione di una commissione di concorso non comporta automaticamente l’invalidità delle operazioni concorsuali, se non è dimostrata una condotta discriminatoria lesiva dei concorrenti di sesso femminile.
- La presenza del segretario generale, anche titolare dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella commissione di concorso non determina un’incompatibilità automatica in assenza di una specifica previsione normativa o di elementi concreti che dimostrino un conflitto d’interessi; le cause di incompatibilità dei commissari sono di stretta interpretazione.
- Le censure concernenti l’inconferenza o l’irregolarità dei titoli dei concorrenti sono inammissibili o comunque non esaminabili quando il ricorrente non individua puntualmente i titoli contestati e le specifiche ragioni della loro non valutabilità.
- In caso di parità di punteggio, il criterio di preferenza previsto dalla lex specialis deve essere applicato secondo i dati oggettivi relativi all’esperienza di servizio dichiarata e documentata dai concorrenti.
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