Cassazione Penale, Sentenza n. 15448/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro probatorio (12/12/2023) riguardante merce con marchi ritenuti contraffatti sequestrata presso l'esercizio commerciale dell'indagata. Il ricorso censurava: 1) assenza o mera apparenza della motivazione del decreto del P.M., senza specificazione dei motivi per ritenere contraffatti i capi e senza valutazione degli elementi del reato ex art. 474 c.p.; 2) mancata motivazione sulla necessità di mantenere il vincolo su tutta la merce anziché su campioni rappresentativi; 3) la registrazione del marchio "ICON2" e la fattura di acquisto come elementi ostativi alla qualificazione di contraffazione e al mantenimento del sequestro; 4) altri profili relativi alle ipotesi di reato alternate (art. 517, art. 648 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il decreto del P.M. e l'atto d'iniziativa della P.G. si integrino e che l'ordinanza impugnata contenga una motivazione adeguata, seppur sintetica, circa le esigenze probatorie: necessità di verificare la genuinità dei marchi, la provenienza dei beni e la possibilità di confusione con il marchio registrato. Ha inoltre ritenuto legittimo il mantenimento del vincolo sull'intero compendio probatorio, in quanto i beni potrebbero costituire provento di attività illecita e quindi essere destinati alla confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. mod.
Norma richiamata per la possibilità di trattazione con contraddittorio cartolare; la trattazione senza udienza è considerata regolare alla luce della disposizione.
art. 354, comma 2, cod. proc. pen.
Regolamenta il sequestro probatorio operato dalla Polizia Giudiziaria; la convalida del sequestro da parte del P.M. si integra con gli accertamenti svolti dalla P.G., e la verifica dei presupposti è funzionalmente correlata agli atti investigativi.
art. 474 c.p.
Norma sulla contraffazione di marchi; la Corte ha ritenuto ammissibile un accertamento probatorio volto a verificare la genuinità del marchio e la configurabilità provvisoria del reato ai fini del sequestro.
art. 517 c.p.
Menzionato come ipotesi alternativa prospettata dalla P.G.; la Corte ha osservato che argomenti estranei all'addebito principale non invalidano il provvedimento cautelare ove vi siano esigenze probatorie giustificative.
art. 648 c.p.
Citato dalla difesa in relazione alla fattura di acquisto; la Corte ha ritenuto tale censura estranea all'incolpazione provvisoria e non sufficiente a precludere il mantenimento del sequestro probatorio.
art. 240 c.p.
Norma sulla confisca; invocata per sostenere l'opportunità di mantenere il vincolo sull'intero stock quando i beni possono essere frutto di attività illecita e destinati alla confisca.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio disposto dalla P.G. e convalidato dal P.M. va valutato congiuntamente: il decreto del P.M. non necessita di ripetere integralmente tutte le circostanze investigative, purché risulti la correlazione con gli accertamenti della P.G.
- Una motivazione sintetica è ammissibile se indica esigenze probatorie concrete (es. verifica della genuinità del marchio, provenienza della merce) tali da giustificare il vincolo cautelare.
- La registrazione di un marchio all'estero o la produzione di documenti di acquisto non escludono automaticamente la necessità di accertamenti ulteriori; possono essere elementi da valutare ma non impediscono di per sé il sequestro probatorio.
- Il sequestro dell'intero stock (anziché di campioni) può essere legittimo quando vi sia il fondato sospetto che i beni costituiscano provento di illecito e siano destinati alla commercializzazione e alla eventuale confisca; il diritto dell'indagato alla restituzione non è assoluto in tali casi.
- Le censure meramente generiche sulla mancanza di motivazione o sulla scelta del campionamento raramente riescono se l'atto giudiziario mostra una logica connessione con le indagini e ragioni pratiche per l'indagine completa.
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