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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04972/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità dell'individuazione fotografica operata dagli agenti di polizia e alla mancata considerazione di riscontri esterni a tale individuazione. Ha inoltre sostenuto il rilievo dell'assenza in atti della fotografia utilizzata per il riconoscimento. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza riproduceva sostanzialmente i motivi già prospettati in appello e disattesi, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; quanto al profilo dell'assenza della foto, ha osservato che si trattava di censura non dedotta in appello e quindi non proponibile per la prima volta in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla mancanza di specificità del motivo, configurato come mera reiterazione delle doglianze già respinte in appello, e sulla novità in cassazione della censura relativa all'assenza della fotografia utilizzata per l'individuazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    La censura che non sia stata previamente dedotta come motivo di appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente motivi già dedotti in appello e già specificamente disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non previamente dedotte in appello, quando la loro proponibilità sia preclusa dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • La critica alla valutazione di attendibilità di un riconoscimento fotografico deve indicare specificamente gli errori logici o giuridici della motivazione di merito e non può risolversi in una mera ripetizione di doglianze già esaminate.
  • La mancanza in atti della fotografia utilizzata per l'individuazione non è scrutinabile in cassazione se il relativo vizio non è stato tempestivamente dedotto in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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