Cassazione Penale, Sentenza n. 42302/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare per vizi di motivazione nella valutazione della prova indiziaria. Si deduce che le dichiarazioni dei collaboratori non lo collegherebbero all'associazione (molti non lo conoscevano, alcuni non l'avevano mai incontrato, uno negò il riconoscimento), che il Tribunale non avrebbe valutato l'attendibilità intrinseca dei collaboratori, e che le intercettazioni dimostrerebbero l'assenza di interessi comuni con gli altri indagati e la totale estraneità ai traffici di stupefacenti; si eccepisce inoltre che i familiari non ricevettero somme e che, da libero, Baratto non mostrò comportamenti di gestione degli affari contestati, richiedendo semmai la restituzione di una somma prestata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile quale manifestamente infondato e generico, perché non ha confutato compiutamente la motivazione del provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale di Napoli, che aveva fondato la contestazione sulla convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (valutate attendibili in base alle loro schede personali e a precedenti atti), sulle intercettazioni telefoniche e ambientali e su elementi di riscontro circa l'introduzione nel carcere di Siracusa di telefoni e stupefacenti. In particolare è stata valorizzata una intercettazione ambientale tra Scognamiglio e la sua collaboratrice, nella quale l'ideazione del sistema di consegne mediante droni viene attribuita anche a Baratto, e conversazioni che lo indicano come mediatore/referente. Conseguentemente il Tribunale ha confermato la ricostruzione cautelare circa la partecipazione e il ruolo di ideatore/promotore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il provvedimento è stato trasmesso alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Usato come base per disporre il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso; interpretato come causa di condanna pecuniaria nelle ipotesi di ricorso manifestamente infondato o abusivo.
art. 94, comma 1-ter, disp.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della Cancelleria dopo la decisione; interpretata come disposizione formale di trasmissione/adempimenti conseguenti al provvedimento pronunciato.
Massime di principio
- Un ricorso contro un provvedimento cautelare deve confrontarsi in modo puntuale e motivato con la motivazione del giudice di merito: affermazioni generiche o ripetute contestazioni prive di specificità sono spesso dichiarate inammissibili o infondate.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire indizio grave per la custodia cautelare se valorizzate nel loro complesso e corredate da riscontri (intercettazioni, fatti concreti, corrispondenze), e il giudice del riesame può ritenere sufficienti tali elementi in sede cautelare.
- Per mettere in crisi la valutazione cautelare fondata su dichiarazioni di collaboratori è necessario proporre elementi specifici di inattendibilità (contraddizioni precise, alibi verificabili, elementi probatori contrari), non limitarsi a osservazioni generiche su mancato riconoscimento.
- Le intercettazioni telefoniche e ambientali, soprattutto se combinate tra loro e con atti materiali (es. introduzione di telefoni o stupefacenti), rafforzano l'impianto indiziario e sono rilevanti anche in sede di riesame cautelare.
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se il gravame è ritenuto manifestamente infondato o generico: va dunque calibrata la strategia difensiva prima di impugnare.
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