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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-281/24

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 5 March 2025. — People Against Dirty Holdings Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark ecovie – Earlier EU figurative and word marks ECOVER and earlier EU word mark ECOVER ESSENTIAL – International registration of an earlier figurative mark ecover – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-281/24

Giurisprudenza europea62024TJ0281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto il ricorso di People Against Dirty Holdings contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra ecovie ed ECOVER. Pur confermando che il prefisso "eco" è descrittivo, ha ritenuto che i segni fossero simili in misura media sul piano visivo e fonetico e che il marchio anteriore avesse carattere distintivo medio. Di conseguenza, la valutazione globale della commissione di ricorso è risultata viziata e la decisione è stata annullata, con condanna dell'EUIPO alle spese.

Opposizione al marchio UE figurativo "ecovie": valutazione del rischio di confusione tra i segni ECOVER/ecovie ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se la Seconda commissione di ricorso dell'EUIPO abbia errato nel negare l'esistenza di un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto "ecovie" e il marchio anteriore denominativo "ECOVER", in particolare per quanto riguarda la determinazione del pubblico rilevante, il confronto visivo e fonetico dei segni, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore e la valutazione globale del rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Principio di diritto

Il Tribunale ha annullato la decisione dell'EUIPO perché la commissione di ricorso aveva erroneamente qualificato come bassa, anziché media, la somiglianza visiva e fonetica tra i segni e aveva sottostimato il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore ECOVER; tenuto conto anche dell'identità dei prodotti assunti e del livello di attenzione medio del pubblico di riferimento, tali errori hanno inficiato la valutazione globale e impedito di escludere il rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale

Opposizione al marchio UE figurativo "ecovie": rischio di confusione con il marchio anteriore ECOVER

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'EUIPO in un'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Il Tribunale esamina se tra il marchio figurativo richiesto "ecovie" e il marchio anteriore denominativo "ECOVER" sussista un rischio di confusione per il pubblico dell'Unione.

Fatti e procedimento amministrativo

Ningbo Future Houseware Co. Ltd aveva chiesto la registrazione nell'Unione del segno figurativo "ecovie" per una serie di prodotti della classe 21, tra cui utensili cosmetici, spugne, spazzole, dispenser di sapone, panni e prodotti per la pulizia. People Against Dirty Holdings Ltd aveva proposto opposizione sulla base di tre segni anteriori: il marchio UE denominativo ECOVER, un marchio UE figurativo registrato nel 2020 e il marchio denominativo ECOVER ESSENTIAL, oltre a una registrazione internazionale figurativa designante l'Unione. La Divisione di opposizione aveva respinto l'opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo assente un rischio di confusione complessivo.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente contestava, in sostanza:

  • la determinazione del pubblico rilevante e del suo livello di attenzione;
  • il confronto visivo, fonetico e concettuale dei segni;
  • la valutazione del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore ECOVER;
  • la conclusione finale sull'assenza di rischio di confusione. Il Tribunale rileva preliminarmente che non può supplire a un rinvio generico ai documenti depositati in sede amministrativa: la censura va valutata solo sulla base degli argomenti contenuti nel ricorso.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, per l'identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione nel pubblico, incluso il rischio di associazione. Ricorda inoltre che la valutazione va compiuta globalmente, tenendo conto dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti e del grado di attenzione del pubblico pertinente. Per ragioni di economia processuale, il Tribunale esamina in primo luogo la sussistenza di un rischio di confusione con riferimento al solo marchio anteriore denominativo ECOVER.

Pubblico rilevante e livello di attenzione

La commissione di ricorso aveva individuato un pubblico composto da consumatori medi e professionisti, con un livello di attenzione da medio ad alto. Il Tribunale osserva invece che, ai fini del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione anche la parte del pubblico con il livello di attenzione più basso, cioè il pubblico generale con attenzione media. Poiché le parti concordavano sul fatto che almeno parte dei prodotti fosse destinata al pubblico generale, il Tribunale ritiene che la valutazione debba essere condotta alla luce del consumatore medio con attenzione media.

Confronto dei prodotti

Sia la Divisione di opposizione sia la commissione di ricorso avevano assunto, per economia processuale e nel senso più favorevole alla ricorrente, che i prodotti fossero identici. Tale premessa non è contestata nel giudizio e il Tribunale la mantiene ai fini del controllo di legittimità.

Confronto dei segni

Il Tribunale conferma che il prefisso "eco" è descrittivo e quindi privo di carattere distintivo, poiché sarà percepito come riferimento all'ecologia o al carattere ecologico dei prodotti. Conferma anche che le desinenze "vie" ed "ver" hanno carattere distintivo. Tuttavia, il Tribunale censura la conclusione della commissione di ricorso secondo cui il prefisso "eco" sarebbe sostanzialmente trascurabile. Al contrario, esso deve essere considerato nel confronto complessivo, sia perché posto all'inizio dei segni, sia perché lungo quanto le rispettive terminazioni.

Somiglianza visiva

La commissione di ricorso aveva ritenuto la somiglianza visiva bassa. Il Tribunale osserva invece che i segni condividono le prime tre lettere "eco", la quarta lettera "v" e la lettera "e", e che le differenze residue non neutralizzano tale comunanza, specie a fronte della medesima lunghezza delle parti verbali considerate. Anche gli elementi figurativi del segno richiesto restano secondari rispetto all'elemento verbale. Il Tribunale conclude quindi che la somiglianza visiva è di grado medio.

Somiglianza fonetica

La commissione di ricorso aveva anch'essa qualificato come bassa la somiglianza fonetica. Il Tribunale rileva invece che il prefisso "eco" deve essere preso in considerazione anche sul piano fonetico, che i segni condividono la consonante iniziale della seconda sillaba e che la lunghezza dei segni è identica. Le differenze di pronuncia tra "vie" e "ver" non eliminano una somiglianza fonetica complessivamente media.

Somiglianza concettuale

Sul piano concettuale, il Tribunale non censura l'impostazione della commissione di ricorso: l'elemento comune "eco" ha un impatto limitato perché non distintivo, con conseguente somiglianza concettuale bassa.

Carattere distintivo del marchio anteriore ECOVER

Il Tribunale ricorda che il carattere distintivo del marchio anteriore è un fattore essenziale nella valutazione globale del rischio di confusione. Pur essendo vero che un marchio registrato gode almeno di un minimo carattere distintivo, nel caso di specie il carattere distintivo intrinseco non può essere considerato inferiore alla media. Secondo il Tribunale, la parte descrittiva "eco" è priva di distintività, ma la terminazione "ver", anch'essa lunga quanto il prefisso, rafforza il segno oltre il livello minimo. Ne deriva che il marchio ECOVER possiede un carattere distintivo medio, e non debole come ritenuto dall'EUIPO.

Valutazione globale del rischio di confusione

Poiché i prodotti erano assunti identici, il relativo grado di somiglianza dei segni e il carattere distintivo medio del marchio anteriore assumono un peso decisivo nella valutazione globale. Il Tribunale rileva che la commissione di ricorso ha fondato il diniego di rischio di confusione su presupposti errati: una somiglianza visiva e fonetica qualificata erroneamente come bassa e un carattere distintivo del marchio anteriore erroneamente sottovalutato. Tali errori hanno inficiato la logica complessiva della decisione, cosicché non era corretto escludere il rischio di confusione tra i segni.

Decisione e spese

Il Tribunale accoglie il ricorso e annulla la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 marzo 2024. Condanna inoltre l'EUIPO a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla ricorrente, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Viene invece dichiarata inammissibile la domanda relativa alle spese della fase dinanzi alla Divisione di opposizione, non rimborsabili ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Principi ricavabili

La decisione conferma che, in un'opposizione per rischio di confusione:

  • il pubblico con il livello di attenzione più basso deve essere considerato nella valutazione;
  • un elemento descrittivo comune non può essere semplicemente ignorato se, per posizione e lunghezza, incide sull'impressione complessiva;
  • la qualificazione della somiglianza visiva e fonetica deve avvenire sull'insieme dei segni;
  • un marchio anteriore composto in parte da elemento descrittivo può comunque avere un carattere distintivo medio se l'insieme del segno va oltre il livello minimo di registrazione.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneconfronto dei segniripartizione delle spese

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