Tribunale, Sentenza T-1187/23
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 5 March 2025. — Funline International Corp. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Revocation proceedings – EU word mark AMSTERDAM POPPERS – Lack of genuine use of the mark – Article 58(1)(a) and (2) of Regulation (EU) 2017/1001 – Action for annulment – Representation by a lawyer – Admissibility. — Case T-1187/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Funline International Corp. contro la decisione EUIPO che aveva revocato il marchio AMSTERDAM POPPERS per mancato uso genuino. Conferma che la prova prodotta riguardava soltanto poppers come prodotto finito, non i beni registrati nelle classi 1 e 3, e che la classificazione di Nizza può essere usata per interpretare la portata della registrazione. Il Tribunale dichiara inoltre infondata l’eccezione di inammissibilità sulla rappresentanza e inammissibile la censura sui motivi giustificativi del non uso, perché non sollevata prima dinanzi all’EUIPO.
Revoca del marchio UE AMSTERDAM POPPERS per mancato uso genuino: il Tribunale conferma che l’uso per poppers non corrisponde ai prodotti rivendicati nelle classi 1 e 3, e respinge anche l’eccezione di inammissibilità sulla rappresentanza.
La questione giuridica
Nel quadro di un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Commissione di ricorso EUIPO in materia di decadenza, il Tribunale è chiamato a stabilire: 1) se la rappresentanza del ricorrente fosse valida ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea; 2) se vi fosse stato uso genuino del marchio AMSTERDAM POPPERS per i prodotti rivendicati nelle classi 1 e 3 ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001; 3) se potessero essere invocati, per la prima volta dinanzi al Tribunale, motivi giustificativi del non uso ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 19, paragrafo 1, TRIPS.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, ai fini della revoca ex articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, l’uso di un marchio per un prodotto finito non prova l’uso per beni diversi rivendicati in registrazione, anche se ricompresi in classi della classificazione di Nizza interpretabili sistematicamente; nel caso di specie, i poppers non corrispondono ai prodotti delle classi 1 e 3 indicati nel marchio AMSTERDAM POPPERS, sicché la revoca totale è legittima. Inoltre, la rappresentanza è valida quando il ricorso è sottoscritto e depositato da un avvocato abilitato e la successiva designazione di un altro avvocato, conforme all’articolo 19 dello Statuto, è autorizzata dal mandato originario; per contro, i motivi giustificativi del non uso non possono essere esaminati se non sono stati dedotti nel procedimento dinanzi all’EUIPO.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 33 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 19, paragrafo 1, dell'Accordo TRIPS
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento delegato (UE) 2018/625
Revoca del marchio UE AMSTERDAM POPPERS per mancato uso genuino
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Funline International Corp. contro una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di decadenza di un marchio dell’Unione europea. Il contenzioso verte sull’uso del segno AMSTERDAM POPPERS per prodotti registrati nelle classi 1 e 3 della classificazione di Nizza.
Fatti e procedimento dinanzi all’EUIPO
Il marchio UE denominativo AMSTERDAM POPPERS era stato registrato nel 2010 per beni delle classi 1 e 3, tra cui, in sintesi, prodotti chimici per la fabbricazione di afrodisiaci, preparazioni chimiche per stimolare l’attività sessuale, saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici, gel intimi, oli da massaggio e profumatori d’ambiente per scopi afrodisiaci. Nel 2021 MS Trade s. r. o. ha chiesto la revoca del marchio per mancato uso genuino ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.
La Divisione di cancellazione ha ritenuto che gli elementi probatori si riferissero soltanto a inalatori stimolanti, ossia poppers, classificati in classe 5 e non coincidenti con i prodotti registrati. La Commissione di ricorso ha confermato la revoca, osservando che il segno copriva poppers come prodotto finito, ma non i beni oggetto della registrazione.
Eccezione di inammissibilità sulla rappresentanza
L’interveniente ha eccepito, in udienza, l’irregolarità della rappresentanza del ricorrente, sostenendo che un primo mandatario, non avvocato, avrebbe trasferito in modo invalido la procura a un altro difensore. Il Tribunale ricorda che la questione della rappresentanza è di ordine pubblico e può essere esaminata in ogni momento.
Richiamando l’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia, il Tribunale afferma che le parti non privilegiate devono essere rappresentate da un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un giudice di uno Stato membro o dell’EEE. Constata tuttavia che il ricorso era stato regolarmente firmato e depositato da una avvocata iscritta all’Ordine ceco, che il ricorrente era stato rappresentato in udienza da due avvocati iscritti al medesimo Ordine e che il mandato originario autorizzava la nomina di un difensore conforme ai requisiti dell’articolo 19. Ne consegue che l’eccezione è respinta.
Primo motivo: uso genuino del marchio e portata della registrazione
Il ricorrente contestava, in sostanza, l’uso della classificazione di Nizza per delimitare la protezione del marchio e sosteneva che i poppers commercializzati corrispondessero ai prodotti registrati, anche perché multipurpose composite products.
Il Tribunale respinge l’argomento sulla classificazione di Nizza. Osserva che, anche se la classificazione è di natura amministrativa, essa può essere utilizzata per interpretare la portata delle indicazioni di prodotto quando la descrizione è ampia o generica. Richiama in particolare l’esigenza di un’interpretazione sistematica delle denominazioni registrate, avendo riguardo alla logica della classificazione e alle note esplicative delle classi. Pertanto, la Commissione di ricorso non ha commesso errori di diritto nel leggere la registrazione alla luce della nona edizione della classificazione di Nizza vigente al momento della domanda.
Confronto tra i prodotti registrati e i poppers
Il Tribunale osserva preliminarmente che la prova prodotta riguardava soltanto la commercializzazione di un prodotto finito, i poppers. La questione decisiva diventa quindi se tale uso sia idoneo a dimostrare l’uso per i beni espressamente registrati.
Per la classe 1, il Tribunale distingue tra materie prime o preparazioni chimiche destinate a un’ulteriore trasformazione e prodotto finito destinato al consumatore finale. Le "chemical preparations for stimulating sexual activity" possono essere lette, secondo le note della classe 1, come preparazioni chimiche impiegate per la fabbricazione di prodotti di altre classi. Poiché la prova mostrava solo poppers come bene finito e non come materia prima o preparazione destinata alla fabbricazione di afrodisiaci, il Tribunale conferma l’assenza di uso genuino per i beni della classe 1.
Per la classe 3, il Tribunale ritiene che i prodotti indicati come profumeria, oli essenziali, cosmetici, gel intimi e oli da massaggio abbiano finalità diverse dai poppers. Quanto ai "room scents for aphrodisiac purposes", rileva che gli elementi di prova non indicano un carattere profumato dei poppers né una funzione di profumatore ambientale. Quanto ai "soaps", respinge l’argomento secondo cui l’indicazione in etichetta "leather cleaner" basterebbe a far rientrare i poppers nella categoria dei saponi: l’indicazione commerciale non può modificare la reale destinazione del prodotto, che dalle prove emerge essere solo stimolante/euforizzante.
Secondo motivo: motivi giustificativi del non uso
Il ricorrente invocava, per la prima volta dinanzi al Tribunale, l’esistenza di motivi giustificativi del non uso, richiamando l’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e l’articolo 19, paragrafo 1, dell’Accordo TRIPS. Il Tribunale dichiara tale censura inammissibile: non è consentito introdurre dinanzi al giudice dell’Unione nuovi motivi o nuovi elementi probatori che non abbiano formato oggetto del procedimento amministrativo davanti alla Commissione di ricorso, in forza dell’articolo 188 del regolamento di procedura.
Poiché il ricorrente non aveva dedotto dinanzi all’EUIPO l’esistenza di circostanze indipendenti dalla propria volontà, il Tribunale non può esaminarle per la prima volta in sede giurisdizionale.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Il ricorso è integralmente respinto. Il Tribunale condanna Funline International Corp. a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da EUIPO. L’interveniente MS Trade s. r. o. sopporta le proprie spese, non avendo chiesto la condanna del ricorrente.
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