Tribunale, Sentenza T-73/24
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 5 March 2025. — Victor Waskito Purwana v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Figurative mark EAST INDIES GIN – Absolute ground for refusal – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-73/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale conferma il rifiuto di registrazione del segno figurativo "EAST INDIES GIN" per assenza di registrabilità in forza dell'articolo 7(1)(c) del regolamento 2017/1001. Ha ritenuto che il pubblico anglofono di Irlanda e Malta avrebbe compreso l'espressione come indicazione dell'origine geografica dei prodotti e che gli elementi grafici non fossero idonei a conferirle capacità distintiva. Il secondo motivo, fondato sull'articolo 7(1)(g), è stato dichiarato assorbito perché basta un solo motivo assoluto di rifiuto per negare la registrazione.
Marchio UE internazionale "EAST INDIES GIN": conferma del rifiuto di registrazione per carattere descrittivo del segno rispetto ai prodotti rivendicati, ai sensi dell'articolo 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se il segno figurativo "EAST INDIES GIN" fosse correttamente considerato descrittivo, per il pubblico rilevante, dell'origine geografica dei prodotti di classe 33 rivendicati, e quindi escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001; in via subordinata, se la commissione di ricorso avesse errato nel ravvisare anche un carattere ingannevole ai sensi dell'articolo 7(1)(g).
Principio di diritto
Un segno non è registrabile come marchio UE quando, per il pubblico pertinente di una parte dell'Unione, presenta un nesso sufficientemente diretto e concreto con i prodotti da designare tale da farlo percepire immediatamente come indicazione dell'origine geografica o di altra caratteristica dei prodotti; la presenza di elementi figurativi o di una stilizzazione lieve non è sufficiente a neutralizzare il carattere descrittivo se tali elementi sono percepiti come meri ornamenti. Poiché il carattere descrittivo è stato correttamente accertato per tutti i prodotti rivendicati, il Tribunale ha respinto il ricorso senza esaminare il motivo subordinato sull'ingannevolezza del segno.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7(1)(g) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7(2) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95(1) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
- Protocollo relativo all'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi
- Classificazione di Nizza (classe 33)
Marchio UE internazionale "EAST INDIES GIN"
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato il rifiuto di registrazione, nell'Unione europea, di un marchio figurativo oggetto di registrazione internazionale designante l'UE. Il caso attiene ai motivi assoluti di rifiuto previsti per i marchi UE, in particolare al carattere descrittivo e, in via subordinata, all'ingannevolezza del segno.
Fatti e procedimento amministrativo
Il richiedente aveva ottenuto, il 21 ottobre 2022, la registrazione internazionale n. 1 709 139 con designazione dell'Unione europea per un segno figurativo contenente l'espressione "EAST INDIES GIN". La protezione era richiesta per prodotti di classe 33, tra cui bevande alcoliche, distillati, whisky, brandy, vodka, rum, gin, liquori, vino, vini bianchi, sake, sidro alcolico e cocktail misti alcolici. L'esaminatore EUIPO aveva emesso una notifica di rifiuto provvisorio e, con decisione del 13 luglio 2023, aveva respinto la registrazione ai sensi dell'articolo 7(1)(b), (c) e (g) del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato con l'articolo 7(2). La commissione di ricorso, con decisione del 29 novembre 2023, aveva confermato il rifiuto, fondandolo sugli articoli 7(1)(c) e 7(1)(g).
Questioni sottoposte al Tribunale
Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la commissione di ricorso avesse errato:
- nel qualificare il marchio come descrittivo, senza un'adeguata base fattuale e probatoria quanto alla percezione del carattere grafico del segno;
- nel ritenere che gli elementi figurativi fossero meri elementi decorativi;
- nel ravvisare anche un carattere ingannevole del segno. Invocava inoltre una violazione dell'articolo 95(1) del regolamento 2017/1001, in quanto l'EUIPO non avrebbe fondato correttamente le proprie conclusioni sui fatti rilevanti.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama anzitutto l'articolo 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione dei segni composti esclusivamente da indicazioni che possano servire a designare, tra l'altro, specie, qualità, quantità, destinazione, valore, origine geografica o altre caratteristiche dei prodotti o servizi. Ricorda inoltre l'articolo 7(2), secondo cui il divieto opera anche se il motivo di rifiuto sussiste solo in una parte dell'Unione. Viene richiamato anche l'articolo 95(1), relativo all'esame d'ufficio dei fatti da parte dell'EUIPO, nonché l'articolo 7(1)(g) sul carattere ingannevole. La decisione menziona altresì l'articolo 263 TFUE e l'articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale.
Ragionamento del Tribunale sul carattere descrittivo
Il Tribunale ribadisce la giurisprudenza consolidata secondo cui un segno è descrittivo quando esiste un nesso sufficientemente diretto e concreto tra il segno e i prodotti o servizi, tale da consentire al pubblico di percepirlo immediatamente, senza ulteriore riflessione, come descrizione dei prodotti o di una loro caratteristica. La valutazione va compiuta con riferimento ai prodotti interessati e alla percezione del pubblico pertinente. Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il pubblico generale e aveva limitato l'analisi alla percezione del pubblico irlandese e maltese di lingua inglese. Secondo la commissione, l'espressione "east indies gin" sarebbe stata intesa come "gin proveniente dall'arcipelago malese", e quindi come indicazione dell'origine geografica dei prodotti. Il Tribunale osserva che il ricorrente non contestava seriamente questa lettura del termine verbale né la conclusione secondo cui il messaggio descrittivo riguardava tutti i prodotti rivendicati, non solo il gin. Ha poi esaminato le censure relative agli elementi figurativi e alla grafica del segno, rilevando che la stilizzazione della scritta era soltanto lieve, con caratteri sostanzialmente standard, e che gli elementi grafici aggiuntivi apparivano come semplici motivi decorativi o astratti. Di conseguenza, essi non erano idonei a conferire al segno il minimo grado necessario di distintività per neutralizzare la descrittività del complesso. Quanto alla doglianza fondata sull'articolo 95(1), il Tribunale ricorda che l'EUIPO deve esaminare d'ufficio i fatti rilevanti e può basarsi su circostanze non allegate dal richiedente; in ogni caso il ricorrente non aveva dimostrato che la commissione si fosse fondata su fatti inesatti.
Esame del motivo sull'ingannevolezza
Poiché il Tribunale ha confermato correttamente il rifiuto ai sensi dell'articolo 7(1)(c), ha ritenuto superfluo esaminare il motivo relativo all'articolo 7(1)(g) sul carattere ingannevole. Viene infatti riaffermato il principio per cui è sufficiente che ricorra uno solo dei motivi assoluti di rifiuto elencati nell'articolo 7(1) per escludere la registrabilità del segno.
Decisione e spese
Il ricorso è stato integralmente respinto. Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione, poiché l'EUIPO aveva chiesto la condanna del ricorrente alle spese solo nell'ipotesi di celebrazione dell'udienza, che non ha avuto luogo.
Principi affermati
La pronuncia conferma che:
- la descrittività di un marchio va valutata in rapporto ai prodotti e alla percezione del pubblico pertinente;
- un riferimento all'origine geografica può essere sufficiente a integrare l'articolo 7(1)(c), anche se il segno contiene elementi figurativi;
- una grafica lievemente stilizzata o decorativa non basta a salvare un segno altrimenti descrittivo;
- se uno solo dei motivi assoluti di rifiuto ricorre, la registrazione deve essere negata e gli altri motivi possono restare inesaminati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 5 mar 2025Tribunale, Sentenza T-1121/23
- Sentenza · 5 mar 2025Tribunale, Sentenza T-1135/23
- Sentenza · 5 mar 2025Tribunale, Sentenza T-1144/23
- Sentenza · 5 mar 2025Tribunale, Sentenza T-1187/23
- Sentenza · 5 mar 2025Tribunale, Sentenza T-26/24
- Sentenza · 5 mar 2025Tribunale, Sentenza T-89/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →