Tribunale, Sentenza T-1144/23
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 5 March 2025. — Enedo Oyj v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark Enedo RESHAPING ELECTRICITY – Earlier EU word mark ENEDIS – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Restriction of the goods and services covered in the trade mark application. — Case T-1144/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Enedo Oyj contro la decisione EUIPO che aveva confermato l’opposizione di Enedis. Centrale è stata la questione della restrizione successiva dell’elenco di prodotti e servizi, considerata solo in parte rilevante e comunque non idonea a mutare l’esito della controversia. Confermati anche il giudizio di somiglianza tra i segni e il rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico professionale anglofono dell’Unione.
Marchio UE ENEDO vs ENEDIS: confermata l’opposizione per rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, con esclusione della presa in considerazione della restrizione del pubblico target introdotta in corso di giudizio
La questione giuridica
Se la Commissione di ricorso abbia correttamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto ENEDO RESHAPING ELECTRICITY e il marchio anteriore verbale ENEDIS, tenendo conto della comparazione dei prodotti e servizi, del pubblico di riferimento, del carattere distintivo dei segni e dell’effetto di una restrizione successiva della lista di prodotti e servizi, nonché se tale restrizione potesse essere considerata dal Tribunale.
Principio di diritto
In un’opposizione a marchio UE ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale conferma che basta che il rischio di confusione sussista in una parte non trascurabile del pubblico rilevante in una parte dell’Unione, senza che occorra che esso esista in tutti gli Stati membri o in tutte le aree linguistiche. Una restrizione successiva dell’elenco dei prodotti e servizi può essere presa in considerazione solo se si limita a ritirare talune categorie senza alterare il contesto fattuale esaminato in sede amministrativa; invece, se introduce specificazioni idonee a modificare il pubblico di riferimento, non può incidere sul sindacato di legittimità. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto corretti i giudizi della Commissione di ricorso su identità/similarità dei prodotti e servizi, forte somiglianza visiva e fonetica tra ENEDO ed ENEDIS, assenza di somiglianza concettuale rilevante e distintività normale del marchio anteriore, con conseguente rischio di confusione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE ENEDO vs ENEDIS: rischio di confusione e restrizione dell’elenco di prodotti e servizi
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quarta Commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione al marchio dell’Unione europea. Il Tribunale ha esaminato il conflitto tra il segno figurativo richiesto "ENEDO RESHAPING ELECTRICITY" e il marchio anteriore verbale "ENEDIS", entrambi riferiti a beni e servizi nel settore energia/elettricità.
Fatti e iter amministrativo
Il predecessore in diritto di Enedo Oyj aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo per prodotti e servizi delle classi 9, 37, 40 e 42. Enedis aveva proposto opposizione fondandola sul marchio UE anteriore verbale ENEDIS, registrato per beni e servizi, tra l’altro, nelle classi 9, 12, 37, 40 e 42, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione e la Commissione di ricorso aveva respinto l’impugnazione, ritenendo sussistente un rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico rilevante. Enedo Oyj ha quindi chiesto al Tribunale l’annullamento e la riforma della decisione.
La restrizione successiva della domanda di marchio
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha chiesto di tener conto di una restrizione dell’elenco di prodotti e servizi della domanda di marchio, approvata da EUIPO dopo la decisione impugnata. Il Tribunale ha distinto due aspetti della restrizione:
- una prima parte, che comportava la mera eliminazione di talune voci dall’elenco, ritenuta utilizzabile ai fini del controllo di legittimità;
- una seconda parte, che aggiungeva la precisazione che i prodotti e servizi residui erano destinati solo a professionisti di specifici settori, ritenuta invece idonea a modificare il contesto fattuale sottoposto alla Commissione di ricorso.
Per tale ragione, il Tribunale ha escluso che la limitazione del pubblico target potesse essere presa in considerazione nella valutazione della legittimità della decisione impugnata, perché avrebbe introdotto elementi nuovi non esaminati in sede amministrativa.
Quadro normativo applicato
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che disciplina il rifiuto della registrazione in caso di rischio di confusione;
- l’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che consente al richiedente di ritirare o limitare in ogni momento l’elenco dei prodotti e servizi;
- l’articolo 263 TFUE, quale base del ricorso di annullamento;
- le disposizioni procedurali del Tribunale richiamate nella sentenza, in particolare l’articolo 106, paragrafo 3, e l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Pubblico rilevante e livello di attenzione
La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante una parte non trascurabile del pubblico professionale anglofono dell’Unione europea, con livello di attenzione da superiore alla media a molto elevato a seconda dei prodotti e servizi. La ricorrente sosteneva che, per effetto della restrizione, il riferimento dovesse limitarsi al solo pubblico professionale del settore energia/elettricità, con conseguente esclusione di ogni considerazione relativa al pubblico generale.
Il Tribunale ha respinto tali censure come inefficaci, perché fondate proprio sulla parte della restrizione che non poteva essere presa in considerazione. Ha inoltre ribadito che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), non è necessario che il rischio di confusione sussista in tutta l’Unione: è sufficiente che ricorra in una parte dell’Unione per un segmento non trascurabile del pubblico.
Comparazione dei prodotti e dei servizi
La Commissione di ricorso aveva ritenuto i prodotti e servizi del segno richiesto e quelli del marchio anteriore in parte identici, in parte molto simili e in parte simili in misura media. La ricorrente contestava tale valutazione sul presupposto della nuova limitazione dell’elenco.
Il Tribunale ha dichiarato tali argomenti inefficaci nella parte in cui dipendevano dalla restrizione non valutabile; inoltre, ha osservato che le censure erano in larga misura generiche e non idonee a scalfire l’analisi della Commissione di ricorso.
Distintività e carattere dominante degli elementi dei segni
La Commissione di ricorso aveva considerato il marchio anteriore come segno verbale distintivo in misura normale per il pubblico rilevante che non vi attribuisce un significato immediato; solo una parte del pubblico professionale anglofono del settore energia potrebbe percepire i segmenti "ene" e "dis" come allusivi a "energy" e "distribution", attribuendo loro un carattere distintivo debole. Quanto al segno richiesto, il Tribunale ha condiviso l’analisi secondo cui:
- l’elemento verbale "enedo" e l’elemento figurativo rosso hanno carattere distintivo normale e sono co-dominanti;
- la stilizzazione, il font e il colore blu sono standard e decorativi;
- l’espressione "reshaping electricity" è percepita come slogan promozionale e ha debole capacità distintiva.
Il Tribunale ha osservato che la ricorrente non aveva fornito prove sufficienti per dimostrare che il pubblico rilevante percepisse immediatamente "ene" come riferimento a "energy" e "dis" come riferimento a "distribution", né che il pubblico attribuisse ai segmenti finali "do" e "dis" un peso decisivo.
Confronto visivo
Sul piano visivo, il Tribunale ha confermato la somiglianza media tra i segni. Ha valorizzato la coincidenza delle prime quattro lettere "ened" e il fatto che le differenze terminali sono brevi e non predominanti. Ha inoltre rilevato che:
- l’elemento verbale "enedo" occupa una posizione centrale e maggiore spazio nel marchio richiesto;
- i termini "reshaping electricity" sono molto più piccoli e secondari;
- l’elemento figurativo rosso, pur distintivo, non neutralizza la prevalenza dell’elemento verbale, che il consumatore richiama più facilmente.
Le argomentazioni della ricorrente sul ruolo dominante del figurativo e sulla rilevanza delle differenze grafiche sono state respinte.
Confronto fonetico
Sul piano fonetico, il Tribunale ha confermato una somiglianza superiore alla media. Ha evidenziato che il figurativo non si pronuncia e che i termini "reshaping electricity" verosimilmente non saranno pronunciati da una parte significativa del pubblico, poiché il consumatore tende a contrarre i segni e a riferirsi agli elementi dominanti.
Le due denominazioni condividono la stessa struttura sillabica di base e l’avvio fonetico comune "e-ne-d"; le divergenze finali tra "do" e "dis" non bastano a prevalere sulle somiglianze complessive.
Confronto concettuale
La Commissione di ricorso aveva ritenuto che il marchio anteriore non trasmettesse un significato preciso al pubblico rilevante, mentre l’espressione "reshaping electricity" nel marchio richiesto ha un significato comprensibile ma debole. Il Tribunale ha confermato che i segni non sono concettualmente simili e che l’espressione aggiunta ha un impatto molto limitato sulla percezione concettuale, in particolare per il pubblico anglofono.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale ha ritenuto corretta la conclusione della Commissione di ricorso. A fronte di prodotti e servizi in parte identici, in parte molto simili o simili in misura media, e di segni visivamente simili in misura media e foneticamente simili in misura superiore alla media, la differenza concettuale non era sufficiente a escludere il rischio che una parte del pubblico credesse che i prodotti e servizi provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Il livello di attenzione elevato del pubblico professionale non è stato ritenuto sufficiente a neutralizzare tale rischio per una parte non trascurabile del pubblico rilevante.
Esito e spese
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha condannato Enedo Oyj a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Enedis; EUIPO è stata condannata a sopportare le proprie spese, poiché non si è tenuta udienza e la sua richiesta di condanna alle spese era subordinata a tale evenienza.
Principi ribaditi dalla pronuncia
La sentenza ribadisce che:
- per negare la registrazione di un marchio UE è sufficiente un rischio di confusione in una parte non trascurabile del pubblico rilevante in una parte dell’Unione;
- una restrizione successiva della domanda è valutabile solo se non altera il contesto fattuale esaminato dall’EUIPO;
- nella comparazione dei segni, l’elemento verbale tende ad assumere maggiore rilievo rispetto a un elemento figurativo;
- uno slogan promozionale è normalmente dotato di debole distintività;
- la valutazione del rischio di confusione resta globale e si fonda sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni, somiglianza dei prodotti e distintività del marchio anteriore.
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