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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-1121/23

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 5 March 2025. — Summerbird A/S v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark AMBER – Absolute ground for invalidity – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-1121/23

Giurisprudenza europea62023TJ1121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Summerbird A/S e conferma la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio denominativo "AMBER" per prodotti e servizi legati al cioccolato. La Corte rileva che il termine era percepibile dal pubblico di riferimento come designazione di un tipo di cioccolato, con carattere descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001. Sono inoltre dichiarate inammissibili sia la richiesta dell’EUIPO di ampliare l’oggetto della nullità oltre quanto dedotto nel ricorso, sia un allegato prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale.

Marchio UE "AMBER": conferma dell’invalidità per carattere descrittivo del segno ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 per prodotti a base di cioccolato.

La questione giuridica

Se il marchio denominativo dell’Unione europea "AMBER" fosse stato registrato in violazione del divieto di registrazione di segni descrittivi, in particolare perché il termine designerebbe, per il pubblico di riferimento, un tipo di cioccolato (caramelised white chocolate), e se il ricorso in nullità potesse fondarsi anche su prove successive alla data di deposito ma pertinenti alla situazione di tale data.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che un marchio UE è nullo se, alla data di deposito della domanda di registrazione, il segno è idoneo a essere immediatamente percepito dal pubblico di riferimento come descrizione di una caratteristica dei prodotti o servizi, anche se la prova di tale percezione è desunta in parte da documenti successivi purché pertinenti alla situazione preesistente. Nel caso di specie, il termine "AMBER" poteva essere compreso come indicazione di un tipo di cioccolato, in particolare di cioccolato bianco caramellato, e quindi come indicazione descrittiva di una caratteristica oggettiva e inerente dei prodotti e servizi contestati.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE "AMBER": invalidità per carattere descrittivo

La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Summerbird A/S avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio denominativo dell’Unione europea "AMBER". La controversia concerne prodotti di confetteria e servizi di vendita al dettaglio/all’ingrosso di prodotti a base di cioccolato, con contestazione fondata sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Puratos aveva chiesto la declaratoria di nullità del marchio registrato da Summerbird A/S, invocando gli articoli 7, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), e 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001. La divisione di annullamento aveva respinto la domanda, ma la commissione di ricorso ha accolto il gravame di Puratos in parte, dichiarando nullo il marchio per tutti i beni e servizi indicati nelle classi 30 e 35 che ruotavano attorno al cioccolato.

Admissibilità: richieste e documenti nuovi

Il Tribunale respinge come inammissibile la domanda dell’EUIPO volta ad ampliare l’ambito della nullità all’intera categoria generale di "confectionery" in classe 30 e di "retailing and wholesaling, including via the internet, of confectionery" in classe 35, poiché tale estensione costituiva una modifica della decisione impugnata su un punto non sollevato nel ricorso. È inoltre dichiarato inammissibile l’allegato A.7, consistente in un brevetto nazionale prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale, poiché il sindacato del giudice dell’Unione sulle decisioni delle commissioni di ricorso si limita alla legittimità della decisione impugnata e non può fondarsi su nuovi documenti prodotti in giudizio.

Quadro normativo e criteri applicabili

Il Tribunale richiama che un marchio UE è dichiarato nullo quando è stato registrato in violazione dell’articolo 7 del regolamento 2017/1001, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a). Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è sufficiente che il segno possa essere usato per designare una caratteristica dei prodotti o servizi; non occorre che tale uso sia già effettivo alla data di deposito. La valutazione va compiuta rispetto ai prodotti o servizi considerati e alla percezione del pubblico pertinente, e il segno deve presentare un nesso diretto e concreto con i beni, tale da essere immediatamente inteso come descrittivo di una loro caratteristica. La caratteristica deve essere oggettiva, inerente, intrinseca e permanente rispetto ai prodotti o servizi.

Pubblico pertinente

Il Tribunale conferma l’analisi della commissione di ricorso secondo cui il pubblico rilevante è costituito dal grande pubblico con un livello di attenzione da basso a medio. Poiché il segno è una parola inglese, la valutazione è stata estesa ai consumatori degli Stati membri in cui l’inglese è lingua ufficiale e, più in generale, ai Paesi in cui la conoscenza di base dell’inglese è ritenuta diffusa, senza che tali accertamenti siano stati contestati dalla ricorrente.

Valutazione del carattere descrittivo del segno

La commissione di ricorso aveva rilevato che "amber" indica non solo un colore, ma anche, sulla base degli elementi probatori raccolti, un tipo di cioccolato, in particolare il cioccolato bianco caramellato. Il Tribunale osserva che la commissione poteva fondarsi anche su documenti successivi alla data di deposito del 10 maggio 2019, purché idonei a confermare una situazione già esistente a tale data. Nel caso di specie, gli elementi antecedenti al deposito, risalenti al 2015-2017, indicavano già tale uso descrittivo, mentre gli elementi posteriori mostravano che quel significato era rimasto invariato.

Esame dei tre motivi di ricorso

Il primo motivo, relativo all’uso di prove posteriori al deposito, è respinto: tali documenti erano utilizzabili perché pertinenti alla situazione esistente al momento del deposito. Il secondo motivo, con cui Summerbird sosteneva che le prove non dimostrassero un uso descrittivo del termine, è respinto perché gli estratti prodotti mostravano che "amber" era impiegato per distinguere una specifica varietà di cioccolato rispetto ad altre, e non la mera colorazione del prodotto. Il terzo motivo, relativo all’asserita mancata identificazione della caratteristica descritta, è respinto poiché la commissione aveva individuato la caratteristica nel fatto che il segno designava un tipo di cioccolato; tale caratteristica è considerata oggettiva e inerente alla natura dei prodotti.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale rigetta integralmente il ricorso e conferma la nullità del marchio "AMBER" per i prodotti e servizi contestati. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, Summerbird A/S è condannata alle spese, essendo risultata soccombente.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’uenullità del marchiocarattere descrittivoprova nel giudizio davanti al tribunale uecioccolato e prodotti di confetteria

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