Cassazione Civile, Ordinanza n. 21013/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012 emesso da un Comune nei confronti della società ricorrente. In primo grado e in appello l’impugnazione dell’atto era stata respinta. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 74, comma 1, L. 342/2000 e dell’art. 5 d.lgs. 504/1992, sostenendo che la rendita catastale posta a base dell’imposizione era stata solo "messa in atti" nel 2008, senza previa notifica alla contribuente, e quindi non poteva essere utilizzata per la determinazione della base imponibile; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, assumendo di avere diritto all’esenzione perché l’immobile sarebbe stato impiegato per finalità istituzionali/non commerciali, essendo affidato in concessione d’uso a una federazione sportiva e situato in area destinata a zona sportiva.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che la rendita catastale richiamata dall’accertamento, essendo stata "messa in atti" solo nel 2008 e non notificata alla contribuente, non poteva essere legittimamente utilizzata dal Comune per l’IMU 2012; perciò ha cassato la sentenza impugnata sul punto e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione per rideterminare l’imposta sulla base della rendita catastale pregressa applicabile anteriormente alla modifica. Quanto all’esenzione, ha ritenuto non decisivo il profilo soggettivo e comunque non adeguatamente censurata la valutazione di merito sulla mancata prova dell’effettivo svolgimento di attività non commerciali nell’immobile, oltre alla mancata contestazione della ratio decidendi relativa all’omessa tempestiva istanza di esenzione.
Norme richiamate
art. 74, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342
"gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali ... sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione"
la notificazione è il momento da cui decorre l’efficacia dell’atto attributivo o modificativo della rendita ai fini dell’azione accertativa del Comune, ma la rendita, una volta notificata, può essere utilizzata anche per annualità pregresse sospese; l’atto ha natura dichiarativa e non costitutiva.
art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
"Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto ... i moltiplicatori"
la base imponibile ICI/IMU si determina applicando i moltiplicatori alla rendita catastale risultante in catasto, ma l’utilizzo della rendita presuppone che essa sia efficacemente utilizzabile nei confronti del contribuente secondo le regole di notificazione.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
l’esenzione richiede la prova del presupposto oggettivo dell’uso dell’immobile per attività previste dalla norma con modalità non commerciali; il solo profilo soggettivo non è dirimente, e rileva anche la tempestiva domanda di esenzione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale della censura per violazione o falsa applicazione di legge dedotta con il ricorso per cassazione.
art. 21, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la notificazione della rendita fa decorrere il termine per proporre ricorso in materia tributaria.
art. 2, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma che individua la cognizione del giudice tributario sui relativi atti.
Massime di principio
- In materia di imposta immobiliare, gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale emessi dopo il 1 gennaio 2000 sono efficaci nei confronti del contribuente solo dalla notificazione, che segna il momento da cui il Comune può utilizzare la rendita per pretese impositive, fermo restando il carattere dichiarativo e non costitutivo dell’atto.
- La rendita catastale notificata può essere applicata anche per annualità d’imposta anteriori alla notificazione, purché relative a periodi successivi alla variazione materiale dell’immobile che ha determinato il nuovo classamento.
- Ai fini dell’esenzione IMU/ICI per immobili destinati ad attività non commerciali, non basta allegare la natura pubblica o istituzionale del soggetto utilizzatore: occorre provare in concreto l’effettivo svolgimento nell’immobile delle attività agevolate con modalità non commerciali.
- L’omessa o non tempestiva presentazione della dichiarazione di esenzione può costituire autonoma ragione ostativa al riconoscimento del beneficio, se posta a base della decisione di merito e non specificamente censurata in cassazione.
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