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Sentenza

Sentenza del 14/01/2022 n. 192 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Avviso di accertamento - In genere - Avviso di accertamento definitivo - Richiesta di ritiro in via di autotutela - Possibilità - Condizioni - Impugnazione del rifiuto - Limiti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva richiesto all'Amministrazione il ritiro, in via di autotutela, di un avviso di accertamento ormai divenuto definitivo. Nella richiesta si sono evidenziati vizi dell'atto, ma non è stata prospettata l'esistenza di un interesse pubblico/generalmente rilevante dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. La questione riguarda i presupposti per l'esercizio del potere di autotutela e i limiti dell'impugnazione del diniego amministrativo.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che chi chiede il ritiro in autotutela di un avviso di accertamento definitivo non può limitarsi a dedurne i vizi già preclusi dalla definitività; deve invece dimostrare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione. Di conseguenza il rifiuto dell'Amministrazione di esercitare l'autotutela può essere impugnato solo per dedurre profili di illegittimità del diniego (es. difetto di istruttoria, arbitrarietà, violazione di legge nella valutazione della richiesta) e non per rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria sostanziale.

Norme richiamate

  • principi generali sull'autotutela amministrativa

    L'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione richiede la sussistenza di un interesse pubblico generale alla rimozione di un atto divenuto definitivo; la semplice indicazione di vizi dell'atto da parte del privato, quando questi sono già preclusi, non è sufficiente a legittimare il ritiro.

Massime di principio

  • La richiesta di ritiro in autotutela di un atto definitivo deve motivarsi con l'esistenza di un interesse pubblico/generalmente rilevante dell'Amministrazione: errori di diritto che ledono l'impegno dell'ente, sopravvenienze normative o giurisprudenziali, o casi chiari di illegittimità che incidono sull'interesse pubblico.
  • Se la richiesta si limita a contestare il merito dell'accertamento ormai definitivo, l'Amministrazione può legittimamente rifiutare: tali contestazioni sono normalmente precluse e non riapribili tramite autotutela.
  • Il ricorso giudiziale contro il diniego di autotutela è limitato a censurare l'illegittimità del rifiuto (es. omissione istruttoria, motivazione illogica, abuso di potere): non è un mezzo per riesaminare la fondatezza tributaria dell'avviso.
  • Per contestare il merito dell'accertamento occorre agire nei termini e modi previsti per l'impugnazione dell'atto originario; se questi termini sono ormai scaduti, valutare se sussistono elementi nuovi o sopravvenienze di legge/giurisprudenza che possano giustificare una nuova istanza di autotutela basata sull'interesse pubblico.
  • Nella pratica, quando si propone istanza di autotutela è opportuno: a) documentare fatti nuovi o sopravvenute ragioni di interesse pubblico; b) spiegare in che modo l'illegittimità ricade anche sull'interesse pubblico dell'Amministrazione; c) conservare la possibilità di impugnare solo per vizi del rifiuto (non per rimettere in discussione il merito).

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