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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07727/2025 del 23/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da due scritture private del 17.08.2010 e del 21.10.2011 relative all'acquisto di un opificio industriale da destinare a una costituenda società. Il ricorrente aveva versato € 134.605,00 e, sostenendo che la controparte non avesse trasferito la proprietà del bene alla società indicata negli accordi, aveva chiesto la risoluzione dei contratti e la restituzione di quanto pagato. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo integrato l'inadempimento e dichiarando la risoluzione ex art. 1453 c.c. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che la seconda scrittura avesse natura novativa e che, secondo l'accordo fiduciario, la titolarità formale del bene restasse alla ditta individuale della controparte, mentre la disponibilità materiale del cespite era stata comunque attribuita alla società, senza prova contraria dell'asserita indisponibilità. In cassazione il ricorrente deduce un unico motivo: omesso esame di un fatto decisivo, errata valutazione della scrittura privata del 21.10.2011 e violazione/falsa applicazione degli artt. 1453 e 2033 c.c., sostenendo in sostanza che la Corte d'appello avrebbe male interpretato il contenuto degli accordi e avrebbe erroneamente escluso l'inadempimento e la conseguente ripetizione dell'indebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la censura, pur formalmente prospettata come omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del contenuto delle scritture private e delle prove già esaminate dal giudice di merito. Ha inoltre rilevato che il motivo non individuava specificamente la regola ermeneutica violata, non rispettava l'onere di autosufficienza perché non trascriveva il contenuto rilevante degli atti e delle istanze istruttorie, e introduceva un vizio di motivazione su fatti non omessi ma diversamente apprezzati, fuori dai limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Così, la decisione di merito della Corte d'appello è rimasta ferma e il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    richiamato come base della domanda di risoluzione per inadempimento, ma la censura non ha superato il controllo di ammissibilità perché mirava a rivalutare l'interpretazione del contratto e dei fatti.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato con riferimento alla domanda ripetitoria; il motivo è stato dichiarato inammissibile senza entrare nel merito della pretesa restitutoria.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    la deduzione di violazione di legge è stata ritenuta impropria perché non investiva realmente la regola giuridica, ma l'esito dell'apprezzamento di merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame è stato escluso perché i fatti erano stati esaminati e solo diversamente valutati dal giudice di merito.

  • art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.

    il motivo è stato dichiarato carente di autosufficienza per mancata specifica trascrizione del contenuto rilevante della scrittura privata e delle istanze istruttorie.

  • art. 1216 c.c.

    richiamato nel testo come ostacolo all'introduzione della prova orale, ma non come oggetto autonomo di una statuizione di diritto della Corte di cassazione.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato conseguenti all'esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o dell'interpretazione del contratto già compiuta dal giudice di merito.
  • La censura per violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale deve individuare specificamente la regola ermeneutica asseritamente violata; non basta contestare l'esito interpretativo raggiunto dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è configurabile solo per fatti storici decisivi realmente omessi, non per fatti esaminati ma apprezzati in modo diverso.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o almeno specificando il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti sui quali la censura si fonda.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata supera il minimo costituzionale, non è consentito in cassazione un sindacato volto a sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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