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Circolare

Circolare 9674 del 16/04/2026

Chiarimenti in merito all'obbligo di installazione e utilizzo, a partire dal 1° luglio 2026, del tachigrafo sui veicoli di massa complessiva a pieno carico ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate impiegati in operazioni di trasporto di merci internazionali o di cabotaggio.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti9674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’estensione, dal 1° luglio 2026, degli obblighi relativi ai tempi di guida, interruzioni, riposi e all’uso del tachigrafo intelligente di seconda generazione per i veicoli adibiti al trasporto di merci, con massa complessiva superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, quando impiegati in trasporti internazionali o di cabotaggio. Il MIT precisa quali trasporti rientrano nel nuovo ambito, quali restano esclusi, come si applicano le registrazioni e quali obblighi permangono in caso di uso misto nazionale/internazionale. Viene inoltre richiamata la necessità di formazione, istruzione e controllo da parte delle imprese e la possibile rilevanza delle violazioni ai fini della responsabilità oggettiva datoriale.

Chiarimenti sull'obbligo di tachigrafo dal 1° luglio 2026 per veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate impiegati in trasporti internazionali o di cabotaggio

Chiarimenti sull’obbligo di tachigrafo dal 1° luglio 2026 per veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate

La circolare fornisce prime indicazioni operative sull’estensione, dal 1° luglio 2026, degli obblighi in materia di tempi di guida, interruzioni, riposi e tachigrafo ai veicoli destinati al trasporto di merci con massa complessiva a pieno carico ammissibile superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, quando impiegati in trasporti internazionali o di cabotaggio. Il chiarimento si colloca nel quadro del cd. Pacchetto mobilità e richiama, in particolare, il regolamento (CE) n. 561/2006, il regolamento (UE) n. 165/2014 e la direttiva 2002/15/CE.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama il Pacchetto mobilità, in particolare:

  • il regolamento (UE) 2020/1054, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 e il regolamento (UE) n. 165/2014;
  • il regolamento (UE) 2020/1055, relativo all’adeguamento di altre norme del settore del trasporto su strada;
  • il regolamento (UE) 2020/1056, sulle informazioni elettroniche sul trasporto merci;
  • la direttiva (UE) 2020/1057, recepita in Italia con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27.

La circolare evidenzia inoltre che, in attesa di eventuali chiarimenti della Commissione europea, le indicazioni nazionali hanno funzione operativa per i casi interpretativi non ancora risolti a livello unionale.

Ambito di applicazione dell’estensione

Dal 1° luglio 2026 l’estensione riguarda i trasporti internazionali o di cabotaggio effettuati con veicoli di massa massima ammissibile superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi.

Rientrano nell’ambito applicativo:

  • i trasporti di merci in conto terzi in ambito internazionale o di cabotaggio;
  • i trasporti di merci in conto proprio in ambito internazionale, purché la guida costituisca l’attività principale del conducente.

Sono esclusi:

  • i trasporti di merci in conto terzi o in conto proprio in ambito nazionale;
  • i trasporti in conto proprio in ambito internazionale quando la guida non costituisce l’attività principale del conducente.

La circolare richiama, per il trasporto in conto proprio, le condizioni cumulative previste dalla disciplina unionale e il criterio interpretativo secondo cui la guida non è considerata attività principale quando occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo, salvo il caso in cui il conducente sia stato assunto specificamente con mansione di autista.

Obblighi di registrazione e tachigrafo intelligente di seconda generazione

Per i trasporti rientranti nell’estensione è obbligatoria la dotazione e l’utilizzo del tachigrafo intelligente di seconda versione (G2V2) e della carta del conducente.

La circolare ricorda che il G2V2 consente di:

  • registrare automaticamente i passaggi di frontiera tramite il sistema satellitare GNSS;
  • registrare automaticamente la posizione ogni 3 ore cumulative di guida e durante le operazioni di carico e scarico;
  • trasmettere alcuni dati alle autorità di controllo tramite comunicazioni DSRC;
  • consentire la verifica in marcia del regolare funzionamento del tachigrafo.

Sono altresì richiamati gli obblighi di trasferimento e conservazione dei dati del tachigrafo e della carta del conducente, nonché la verifica e taratura periodica biennale del tachigrafo.

Regime misto nazionale e internazionale

Per i conducenti che alternano trasporti nazionali e trasporti internazionali o di cabotaggio, la circolare precisa che gli obblighi del regolamento (CE) n. 561/2006 si applicano solo durante l’esecuzione del trasporto internazionale o delle operazioni di cabotaggio a esso collegate.

Nei tratti svolti esclusivamente in ambito nazionale resta ferma l’esenzione dal regolamento (CE) n. 561/2006. In tali casi la registrazione delle attività può avvenire con la modalità "out of scope", come per le attività fuori campo di applicazione della disciplina europea.

Resta comunque necessario garantire la continuità delle registrazioni per i 56 giorni precedenti al controllo, anche quando il conducente alterna mezzi e regimi diversi, salvo il caso in cui non sia mai stato soggetto, prima del 1° luglio 2026, alla normativa sui tempi di guida e riposo.

Formazione dei conducenti, organizzazione del lavoro e responsabilità dell’impresa

Dal 1° luglio 2026 gli obblighi di organizzazione, formazione, istruzione e controllo previsti a carico delle imprese si applicano anche ai conducenti dei veicoli sopra 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate impiegati in trasporti internazionali e/o di cabotaggio.

La circolare richiama il decreto ministeriale n. 215/2016 e la circolare n. 2720 del 13 febbraio 2017, precisando che le violazioni del capo II del regolamento (CE) n. 561/2006 e del regolamento (UE) n. 165/2014 commesse dai conducenti possono essere valutate ai fini della responsabilità oggettiva dell’impresa.

Viene infine sottolineato il ruolo della formazione degli autisti, specie di coloro che non sono soggetti all’obbligo di CQC, quale strumento essenziale per il rispetto della normativa sociale e per la sicurezza stradale.

Punti principali

Decorrenza ed estensione del nuovo obbligo

Dal 1° luglio 2026 le regole sui tempi di guida, sulle interruzioni e sui periodi di riposo si applicano anche ai veicoli di massa massima ammissibile superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, ma solo se impiegati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio di merci. Per tali veicoli è richiesto il tachigrafo intelligente di seconda versione (G2V2).

Ambito di applicazione ed esclusioni

Rientrano nell’estensione i trasporti di merci in conto terzi in ambito internazionale o di cabotaggio e i trasporti in conto proprio in ambito internazionale quando la guida costituisce l’attività principale del conducente. Restano esclusi i trasporti nazionali, sia in conto terzi sia in conto proprio, e i trasporti internazionali in conto proprio quando la guida non è l’attività principale del conducente.

Obblighi di registrazione e funzioni del tachigrafo

L’obbligo comporta l’uso del tachigrafo G2V2 e della carta del conducente durante l’esecuzione dei trasporti interessati. La seconda versione del tachigrafo registra automaticamente i passaggi di frontiera tramite GNSS, la posizione ogni 3 ore cumulative di guida e durante carico/scarico, e trasmette alcuni dati alle autorità tramite DSRC. Restano rilevanti gli obblighi di trasferimento e conservazione dei dati e la verifica/taratura periodica del tachigrafo.

Regime misto nazionale/internazionale e continuità delle registrazioni

Nei casi di alternanza tra trasporti nazionali e trasporti internazionali o di cabotaggio, gli obblighi del regolamento (CE) 561/2006 valgono solo durante i trasporti internazionali o il cabotaggio. Nei trasporti nazionali, la registrazione può essere effettuata con la modalità 'out of scope'. In ogni caso, il conducente deve garantire la continuità delle registrazioni relative ai 56 giorni precedenti al controllo.

Formazione, organizzazione del lavoro e responsabilità dell’impresa

Dal 1° luglio 2026 gli obblighi di organizzazione, formazione, istruzione e controllo a carico delle imprese si applicano anche ai conducenti dei veicoli sopra 2,5 t e fino a 3,5 t impiegati in trasporti internazionali o di cabotaggio. Le eventuali violazioni del capo II del regolamento (CE) 561/2006 e del regolamento (UE) 165/2014 sono valutate ai fini della responsabilità oggettiva dell’impresa. La circolare sottolinea il ruolo della formazione anche per i conducenti che non sono soggetti a CQC.

Come è indicizzato

Materieautotrasportosicurezza stradaletrasporto merci internazionaletachigrafoformazione conducenti

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