Circolare 6344 del 03/03/2026
Decreto Dirigenziale n. 494 del 25/11/2025 - Linee Guida per la Revisione dei trattori agricoli a ruote di tipo veloce delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5. Chiarimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti operativi sul Decreto Dirigenziale n. 494 del 25 novembre 2025 relativo alla revisione dei trattori agricoli a ruote veloci delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5. Vengono precisate le modalità di esecuzione delle prove, i criteri di identificazione del veicolo, le verifiche sull’impianto frenante, sull’avvisatore acustico e sugli effetti nocivi, nonché i controlli visivi obbligatori. La nota disciplina inoltre la procedura di prenotazione presso gli UMC e la compilazione/stampa del certificato di revisione e del tagliando adesivo.
Chiarimenti sulle modalità di revisione dei trattori agricoli veloci T1b, T2b, T3b, T4b e T5
Chiarimenti operativi sulla revisione dei trattori agricoli veloci
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sul Decreto Dirigenziale n. 494 del 25 novembre 2025, relativo alle linee guida per la revisione dei trattori agricoli a ruote di tipo veloce delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5. Le precisazioni riguardano soprattutto l’esecuzione delle prove, i controlli da svolgere e la procedura amministrativa di prenotazione e documentazione dell’esito della revisione, in coordinamento con il DM 214/2017.
Quadro normativo di riferimento
La nota richiama l’Allegato A del D.D. 494/2025 e rinvia, per modalità di prova e attrezzature, all’Allegato I e all’Allegato III del DM 19 maggio 2017, n. 214. Restano ferme le prescrizioni del decreto, salvo le ipotesi in cui l’ispettore debba effettuare valutazioni differenti per specifiche prove.
Identificazione del veicolo e corretta categoria
Prima di procedere alla revisione, deve essere verificato che il veicolo sia effettivamente una macchina agricola veloce della categoria interessata. Sulla carta di circolazione o sull’allegato tecnico, al punto 1.3, deve risultare l’annotazione "Tb..." e non "Ta...".
Se la dicitura è "Ta...", il trattore rientra tra le macchine agricole con velocità di costruzione minore o uguale a 40 km/h. Per tali veicoli la disciplina di revisione è demandata a un decreto interministeriale in corso di approvazione.
Prova dell’impianto frenante
Per la verifica dell’efficienza frenante, nelle more dell’utilizzo del banco prova freni a piastre, è consentito l’uso del decelerometro. La prova può essere svolta misurando:
- l’efficienza di frenatura, intesa come rapporto tra forze frenanti e massa del veicolo;
- la distanza di frenatura;
- la decelerazione media.
Il risultato deve essere stampato e allegato alla documentazione di revisione. Il trattore deve essere presentato pulito e privo di residui derivanti da lavorazioni agricole. Prima della prova devono essere eseguiti controlli visivi sullo stato d’uso dei pneumatici, sulla pressione di gonfiaggio e sul loro grado di usura.
Soglie di efficienza e criteri di prova
Per i veicoli omologati secondo il Regolamento (UE) 167/2013 e immatricolati dal 1° gennaio 2016, nonché per gli eventuali veicoli di categoria T5 omologati secondo la direttiva 2003/37/CE, l’efficienza frenante minima richiesta è pari al 50%.
Per il freno di servizio, se il decelerografo stampa l’efficienza di frenatura, la prova va condotta portando il veicolo a una velocità iniziale pari al 50% della velocità massima prevista in omologazione e frenando fino all’arresto. Se invece lo strumento rileva solo la distanza di frenatura, la velocità iniziale di riferimento deve comunque essere pari al 50% della velocità massima omologata.
La circolare riporta una tabella esemplificativa dei valori massimi di distanza di frenatura correlati alle velocità iniziali di riferimento. Il veicolo deve mantenere un assetto rettilineo durante la frenata; se necessario la prova va ripetuta.
Per il freno di stazionamento, la prova segue criteri analoghi, con velocità iniziale pari al 50% della velocità massima omologata e, comunque, non superiore a 30 km/h. Anche in questo caso, se il decelerografo misura solo la distanza di frenatura, la misura deve rientrare nei valori limite esemplificati nella tabella allegata alla circolare.
Avvisatore acustico
La prova dell’avvisatore acustico prevede la ricerca del livello massimo di pressione sonora in un settore compreso fra 0,5 e 1,5 metri di altezza dal suolo, con misurazione in dB(A). Il valore rilevato deve risultare compreso tra 93 dB(A) e 112 dB(A).
Rumore ed effetti nocivi
Per il rumore, la circolare ribadisce che è consentita la valutazione soggettiva prevista dal DM 214/2017. Se l’ispettore utilizza il fonometro, il livello sonoro non deve superare il valore indicato sulla carta di circolazione o sull’allegato tecnico, aumentato di 2 dB.
In assenza di tale dato, per i trattori omologati secondo la direttiva 74/151/CEE e il Regolamento (UE) 167/2013, si applicano i seguenti limiti, sempre aumentati di 2 dB:
- 89 dB(A) per i trattori con massa a vuoto superiore a 1,5 tonnellate;
- 85 dB(A) per i trattori con massa a vuoto pari o inferiore a 1,5 tonnellate.
Il punto di misura del rumore è individuato a 7 metri dalla superficie più vicina del veicolo agricolo e forestale, con microfono posto a 1,2 metri dal suolo. Per i veicoli senza regolatore di velocità, il motore deve essere portato a un regime pari a tre quarti dei giri/min corrispondenti alla potenza massima, secondo i dati del costruttore.
Per le emissioni allo scarico, la circolare qualifica le macchine agricole interessate come macchine mobili non stradali. La prova, quindi, è svolta solo ai fini statistici: per i motori ad accensione comandata il valore di CO deve essere registrato sul referto, salvo un limite espressamente riportato in carta di circolazione; per i motori ad accensione spontanea il valore di opacità/K va analogamente registrato, salvo parametro specifico già indicato nei documenti del veicolo.
Controlli visivi obbligatori
Oltre ai controlli previsti per i veicoli delle categorie N2 e N3, l’ispettore deve verificare la presenza di:
- tachimetro;
- specchietti esterni, obbligatori, e interni;
- interruttore di scollegamento della batteria (staccabatteria), anch’esso obbligatorio.
Prenotazione della revisione e gestione documentale
La prenotazione delle operazioni di revisione dei trattori agricoli veloci deve essere effettuata mediante presentazione del modello TT 2100 presso l’UMC competente, nelle more dell’implementazione delle funzioni dei sistemi informatici e in coerenza con il DM 214/2017.
Al momento della prenotazione, l’UMC deve:
- acquisire il TT 2100 sottoscritto dal richiedente in doppia copia, unitamente alla ricevuta di pagamento pagoPA tramite il Portale dell’Automobilista, codice tariffa N046;
- associare il pagamento al numero di protocollo e/o alla targa e/o al numero di telaio del veicolo;
- annotare il numero della marca operativa, il giorno di prenotazione e l’eventuale permesso di circolazione negli appositi campi del modulo;
- apporre sigla e timbro dell’ufficio;
- rilasciare la ricevuta di prenotazione, corrispondente alla seconda pagina del TT 2100.
Compilazione del certificato di revisione e del tagliando adesivo
Terminata la revisione, l’ispettore deve compilare il TT 2100 indicando l’esito e gli eventuali motivi dell’esito non favorevole, acquisire agli atti la documentazione e i referti obbligatori, quindi compilare e stampare il certificato di revisione e il tagliando adesivo allegati in formato pdf editabile.
La circolare indica i dati da riportare nei campi del certificato, tra cui:
- natura del controllo: "REVISIONE";
- data della revisione;
- codice antifalsificazione: marca operativa;
- centro di controllo: UMC con autorizzazione "000";
- identificazione veicolo: targa, stato I, categoria (T), VIN/telaio e km;
- identità dell’ispettore: nome, cognome, matricola, firma e timbro;
- risultato del controllo tecnico: "REGOLARE/RIPETERE/SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE";
- data del successivo controllo;
- carenze riscontrate con codici e/o breve descrizione;
- eventuali note aggiuntive.
Una volta compilato il certificato, il tagliando adesivo viene generato automaticamente. Il certificato va stampato su A4 e il tagliando su stampante ad aghi, quindi applicato sulla carta di circolazione e consegnato all’utente.
Diffusione interna e supporto operativo
La circolare raccomanda la massima diffusione del contenuto al personale interessato e comunica che verrà reso disponibile un filmato riepilogativo della procedura, finalizzato ad agevolare il lavoro degli operatori tecnici dell’Amministrazione.
Punti principali
Ambito e fonte dei chiarimenti
La circolare interviene sul D.D. n. 494 del 25.11.2025 recante le linee guida per la revisione dei trattori agricoli a ruote di tipo veloce delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5. I chiarimenti riguardano le modalità concrete di esecuzione delle prove di revisione, richiamando le regole dell’Allegato I e dell’Allegato III del DM 214/2017, salvo le prove per le quali è richiesta una diversa valutazione dell’ispettore.
Identificazione della categoria del veicolo
Prima della revisione deve essere verificato che sulla carta di circolazione o sull’allegato tecnico, al punto 1.3, sia presente l’annotazione "Tb..." e non "Ta...". In presenza della dicitura "Ta...", il veicolo rientra nelle macchine agricole con velocità di costruzione non superiore a 40 km/h, per le quali la disciplina di revisione è demandata a un decreto interministeriale ancora in approvazione.
Prova dell’impianto frenante
In attesa dell’utilizzo del banco prova freni a piastre, l’efficienza frenante può essere verificata con decelerometro. La prova può riguardare efficienza di frenatura, distanza di frenatura o decelerazione media, con stampa del risultato da allegare agli altri referti. Il trattore deve essere presentato pulito e privo di residui agricoli, e devono essere eseguiti controlli visivi preliminari su pneumatici, pressione di gonfiaggio e usura.
Soglie e modalità di prova dei freni
Per i veicoli omologati secondo il Regolamento (UE) 167/2013 e immatricolati dal 1° gennaio 2016, nonché per gli eventuali veicoli T5 omologati secondo la direttiva 2003/37/CE, la soglia minima di efficienza frenante è pari al 50%. La circolare dettaglia la prova del freno di servizio e del freno di stazionamento, prevedendo velocità iniziale pari al 50% della velocità massima omologata, con limite di 30 km/h per il freno di stazionamento, e indica tabelle di riferimento per i valori massimi della distanza di frenatura.
Avvisatore acustico, rumore ed emissioni
Per l’avvisatore acustico il livello sonoro misurato deve essere compreso tra 93 dB(A) e 112 dB(A), con misurazione in un settore compreso tra 0,5 e 1,5 metri di altezza dal suolo e ponderazione dB(A). Per il rumore, è ammessa anche la valutazione soggettiva; se si usa il fonometro, il livello non deve superare il valore riportato sulla carta di circolazione o sull’allegato tecnico aumentato di 2 dB, oppure, in mancanza di tale dato, i limiti indicati per trattori omologati secondo la direttiva 74/151/CEE e il Regolamento (UE) 167/2013. Per le emissioni allo scarico, trattandosi di macchine mobili non stradali, la prova ha finalità statistiche: CO e opacità/K vanno registrati sul referto, salvo che un limite sia espressamente riportato sulla carta di circolazione.
Controlli visivi e dotazioni obbligatorie
Oltre ai controlli previsti per i veicoli delle categorie N2 e N3, l’ispettore deve verificare la presenza di tachimetro, specchietti esterni e interni, nonché dell’interruttore di scollegamento della batteria, qualificato come obbligatorio.
Prenotazione, certificato di revisione e tagliando adesivo
La prenotazione della revisione deve avvenire tramite modello TT 2100 presso l’UMC competente, con acquisizione della ricevuta pagoPA (tariffa N046), associazione del pagamento al numero di protocollo e/o alla targa e/o al telaio, annotazione della marca operativa e rilascio della ricevuta di prenotazione. Dopo la revisione l’ispettore compila il TT 2100 con l’esito, acquisisce i referti e stampa il certificato di revisione e il tagliando adesivo in formato pdf editabile. La circolare specifica i dati da inserire nei campi del certificato e la successiva stampa su A4 del certificato e su stampante ad aghi del tagliando, da applicare sulla carta di circolazione.
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