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Circolare

Circolare 9671 del 31/03/2026

Sri Lanka. Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti9671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’entrata in vigore, dal 10 aprile 2026, dell’Accordo tra Italia e Sri Lanka sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione. Vengono richiamate le condizioni per la conversione in Italia delle patenti srilankesi, gli allegati tecnici che saranno trasmessi con successiva istruzione operativa e gli adempimenti documentali richiesti agli UMC, inclusa l’informativa privacy e la dichiarazione di presa visione. È inoltre aggiornato l’elenco degli Stati che rilasciano patenti convertibili in Italia.

Sri Lanka: accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione

Sri Lanka. Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione

La circolare della Direzione generale per la motorizzazione dà conto dell’entrata in vigore dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione. L’atto disciplina le conversioni in Italia delle patenti srilankesi e richiama gli adempimenti operativi per gli Uffici della Motorizzazione Civile, nonché gli aspetti connessi alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Entrata in vigore, durata e fonti di riferimento

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con messaggio operativo MAECI|2318|26/02/2026|0038853-P, ha comunicato che l’Accordo firmato il 12 dicembre 2025 entrerà in vigore il 10 aprile 2026.

L’Accordo ha durata quinquennale e resterà efficace fino al 9 aprile 2031 incluso.

La circolare richiama inoltre:

  • l’articolo 10, paragrafo 1, dell’Accordo, che rende giuridicamente vincolante l’allegato sulla disciplina del trasferimento di dati personali tra le autorità competenti;
  • il Regolamento (UE) 2016/679, applicabile agli scambi di dati previsti dall’Accordo.

Allegati e successive istruzioni operative

L’Accordo non si esaurisce nel testo principale, ma prevede anche allegati tecnici indispensabili per l’esecuzione delle procedure di conversione presso gli UMC. Tali allegati saranno trasmessi con una successiva comunicazione recante istruzioni operative alle Direzioni Generali Territoriali, alle Regioni e Province autonome, nonché alle forze dell’ordine.

La circolare anticipa i contenuti principali di tali allegati:

  • le Tabelle di equipollenza, che individuano l’equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti;
  • l’elenco dei modelli di patenti di guida ritenuti validi ai fini della conversione, con annessa documentazione iconografica dei modelli srilankesi.

È richiamata la circolare prot. 17294 del 3 luglio 2013, precisando che la descrizione e le immagini dei modelli di patente allegati all’Accordo sono destinate agli operatori degli UMC e alle forze dell’ordine.

Categorie convertibili e certificato di validità

La circolare precisa un limite rilevante: sia in Italia sia in Sri Lanka è possibile rilasciare, per conversione, esclusivamente patenti appartenenti alle categorie A, A1, B e B con codice 110, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Tabelle di equipollenza.

Inoltre, con la successiva comunicazione sarà fornito il modello del certificato di validità e autenticità che le Rappresentanze diplomatiche srilankesi dovranno redigere ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’Accordo. Tale certificato dovrà essere presentato dall’interessato, unitamente alla documentazione ordinaria, al momento della domanda di conversione.

Requisiti per la conversione in Italia delle patenti srilankesi

Con riferimento all’articolo 1 dell’Accordo, la conversione è ammessa soltanto se il titolare:

  • ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
  • è titolare di una patente in corso di validità.

Con riferimento all’articolo 4, la conversione senza esami teorici e pratici è possibile solo se il richiedente è residente in Italia da meno di sei anni al momento della domanda. Se la residenza italiana è pari o superiore a sei anni, l’Accordo non si applica e l’UMC non può accettare la richiesta.

La circolare sottolinea che la regola opera in modo reciproco anche per i titolari di patente italiana che chiedano la conversione nello Sri Lanka.

Ulteriori condizioni indicate sono:

  • presentazione della certificazione medica attestante il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;
  • possesso dell’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della medesima categoria.

Casi di non convertibilità

In applicazione dell’articolo 5, non sono accettabili richieste di conversione relative a patenti srilankesi:

  • conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia;
  • ottenute per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.

Si tratta di un limite sostanziale che impone agli UMC una verifica preventiva della storia del titolo di guida estero presentato in conversione.

Modalità di acquisizione e restituzione della patente estera

Con riferimento all’articolo 7, la circolare evidenzia che l’originale della patente srilankese può essere restituito al titolare solo al momento della consegna della patente italiana emessa per conversione e non prima.

All’atto della presentazione della domanda, l’UMC deve:

  • visionare l’originale della patente estera;
  • acquisirne copia oppure scansione.

L’originale della patente srilankese dovrà poi essere restituito alle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka secondo le indicazioni che saranno fornite con la successiva comunicazione operativa.

Articolo 8 e rapporti con le Rappresentanze diplomatiche srilankesi

In base all’articolo 8, paragrafo 2, gli UMC devono richiedere all’interessato, o a un suo delegato, il certificato di validità e autenticità rilasciato su apposito modello condiviso con l’autorità srilankese.

La circolare chiarisce che il richiedente dovrà rivolgersi preventivamente alle Rappresentanze diplomatiche srilankesi per ottenere tale certificato.

Le stesse Rappresentanze potranno essere interpellate dall’UMC, se necessario per definire la domanda di conversione, per ottenere specifiche informazioni sul contenuto del certificato presentato.

Informativa privacy e dichiarazione di presa visione

Poiché gli accordi di questo tipo rientrano nell’ambito del Regolamento (UE) 2016/679 e lo Sri Lanka non beneficia di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, l’Accordo è integrato dalla disciplina sul trasferimento dei dati personali tra autorità competenti.

A seguito del parere del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali del MIT, la circolare trasmette:

  • l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • la dichiarazione di presa visione dell’informativa e di autorizzazione al trattamento.

Tale dichiarazione, debitamente sottoscritta dal titolare della patente da convertire, deve essere acquisita e trattenuta agli atti dall’UMC che effettua la conversione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 2, dell’Accordo.

L’informativa e la dichiarazione sono contenute nell’allegato 3 e pubblicate sul sito istituzionale.

Aggiornamento dell’elenco degli Stati convertibili in Italia

La circolare trasmette, come di prassi, anche l’elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, allegato 4.

Le Direzioni Generali Territoriali, gli UMC e le Regioni e Province autonome devono conseguentemente adeguare i propri siti istituzionali e diramare la circolare agli uffici periferici territorialmente competenti.

Punti principali

Entrata in vigore e durata dell’accordo

Il MAECI ha comunicato che l’Accordo firmato il 12 dicembre 2025 entrerà in vigore il 10 aprile 2026. La durata è di cinque anni, con vigenza fino al 9 aprile 2031 incluso.

Allegati tecnici e istruzioni operative

L’Accordo prevede allegati tecnici essenziali per le procedure di conversione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile. Le Tabelle di equipollenza e l’elenco dei modelli di patente validi saranno trasmessi con successiva comunicazione, insieme alle immagini dei modelli srilankesi e al modello del certificato di validità e autenticità.

Condizioni per la conversione delle patenti srilankesi

La conversione è ammessa solo per titolari residenti anagraficamente in Italia, con patente in corso di validità e residenza in Italia da meno di sei anni al momento della domanda. Sono inoltre richiesti il possesso dell’età prevista dalla normativa italiana per la categoria richiesta e la certificazione medica sui requisiti psicofisici.

Limiti oggettivi e documenti da presentare

Non sono convertibili patenti conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia o derivate da conversione di una patente estera non convertibile in Italia. Alla domanda va allegato il certificato di validità e autenticità rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche srilankesi, oltre alla documentazione ordinaria.

Trattamento dei dati personali

Poiché lo Sri Lanka non è destinatario di decisione di adeguatezza UE, l’Accordo è integrato da una disciplina specifica per il trasferimento di dati personali. Gli UMC devono acquisire e conservare la dichiarazione di presa visione dell’informativa e autorizzazione al trattamento dati, sottoscritta dal titolare della patente.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionepatenti e revisionitrasporto stradaleprivacy e trattamento dati personali

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