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Circolare

Circolare 11782 del 16/04/2026

Algeria. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti11782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’entrata in vigore, dal 5 aprile 2026, dell’accordo Italia-Algeria sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, con durata quinquennale fino al 4 aprile 2031. Indica che il nuovo accordo sostituisce quello del 24 ottobre 2000 e fornisce istruzioni operative agli UMC su requisiti, limiti temporali, documentazione, verifiche e gestione dell’originale della patente estera. Viene inoltre chiarito il regime transitorio per le istanze presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore e vengono trasmesse le indicazioni in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR e dell’accordo stesso.

Algeria: in vigore dal 5 aprile 2026 l’accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione

Algeria. Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione

La circolare dà attuazione all’accordo tra Italia e Algeria firmato il 23 luglio 2025, entrato in vigore il 5 aprile 2026, che disciplina la conversione delle patenti di guida algerine in Italia. L’accordo ha durata quinquennale e sostituisce integralmente il precedente accordo del 24 ottobre 2000.

Quadro normativo e documentazione allegata

La Direzione generale per la motorizzazione richiama il testo dell’accordo e precisa che, ai fini applicativi, rileva anche il Regolamento sul trasferimento di dati personali tra le autorità competenti, allegato all’accordo e vincolante al pari di esso ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1. Alla circolare sono allegati:

  • il testo dell’Accordo in versione italiana, araba e francese;
  • il Regolamento del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti;
  • l’informativa sul trattamento dei dati personali con dichiarazione di presa visione;
  • l’elenco degli Stati che rilasciano patenti convertibili in Italia, aggiornato con la nuova scadenza dell’Accordo Algeria.

Entrata in vigore, durata e sostituzione del precedente accordo

L’Accordo è operativo dal 5 aprile 2026 e resterà in vigore fino al 4 aprile 2031 incluso. Dal medesimo momento ha cessato di applicarsi il precedente accordo bilaterale del 2000, espressamente abrogato e sostituito dall’articolo 15, paragrafo 3. La circolare segnala quindi che ogni riferimento operativo deve essere aggiornato al nuovo testo convenzionale.

Regime transitorio e tutela delle posizioni già maturate

Poiché la circolare è stata emanata dopo la data di entrata in vigore, viene precisato che restano salvi i diritti quesiti maturati a quella data, con particolare riferimento:

  • alla validità della patente al momento rilevante;
  • al calcolo del periodo di residenza in Italia inferiore a sei anni.

Per ragioni organizzative, sono considerate ammissibili le istanze di conversione presentate entro 30 giorni dal giorno successivo all’entrata in vigore, anche se alla data della domanda la patente sia scaduta o siano decorsi i sei anni di residenza, purché i requisiti risultino sussistenti alla data del 5 aprile 2026 oppure in una data successiva, ma non oltre il 5 maggio 2026. La circolare fornisce esempi applicativi sia per la scadenza della patente sia per il requisito della residenza.

Requisiti soggettivi e oggettivi per la conversione

La conversione della patente algerina è ammessa solo se il titolare:

  • ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
  • è in possesso di patente algerina in corso di validità;
  • è residente in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione dell’istanza;
  • ha compiuto l’età prescritta dalla normativa italiana per la categoria richiesta;
  • presenta la certificazione medica prevista per attestare i requisiti psicofisici.

La disposizione dell’articolo 4, paragrafo 2, è richiamata espressamente: se la residenza nel territorio dell’altra Parte è pari o superiore a sei anni al momento della domanda, l’accordo non si applica e la richiesta non può essere accolta dall’UMC.

Casistiche escluse

Non possono essere accettate richieste di conversione riguardanti patenti algerine:

  • conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia;
  • ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.

La circolare sottolinea che tali ipotesi esulano dall’ambito applicativo dell’accordo e devono essere rigettate dagli Uffici della Motorizzazione Civile.

Modalità operative presso gli UMC

Gli Uffici della Motorizzazione Civile devono operare facendo riferimento al testo integrale dell’Accordo. In concreto:

  • all’atto della domanda devono visionare l’originale della patente algerina;
  • devono acquisirne copia o scansione;
  • l’originale può essere restituito al titolare soltanto al rilascio della patente italiana per conversione, e non prima;
  • l’originale deve poi essere restituito alle Rappresentanze diplomatiche algerine secondo le successive istruzioni operative.

La circolare precisa inoltre che gli indirizzi delle Rappresentanze diplomatiche algerine saranno comunicati con successivo atto operativo.

Traduzione ufficiale e controlli di autenticità

Ai sensi dell’articolo 8 dell’Accordo, l’UMC può chiedere la traduzione ufficiale della patente algerina quando necessaria per definire il procedimento. Può inoltre, in caso di dubbi sull’autenticità, sulla validità del documento o sui dati in esso contenuti, richiedere informazioni alle Rappresentanze diplomatiche algerine. In entrambi i casi si tratta di una facoltà discrezionale dell’ufficio, da esercitare quando ritenuto utile ai fini della definizione della pratica.

Allegati tecnici e future istruzioni operative

L’Accordo prevede ulteriori allegati tecnici, richiamati dall’articolo 6, paragrafo 3, necessari per l’effettiva gestione delle conversioni presso gli UMC. La loro trasmissione avverrà con successiva comunicazione contenente istruzioni operative e sarà indirizzata alle Direzioni Generali Territoriali, alle Regioni e Province autonome e alle forze dell’ordine.

Gli allegati tecnici riguarderanno in particolare:

  • le tabelle di equipollenza tra le categorie di patente rilasciate dalle due Parti;
  • l’elenco dei modelli di patenti di guida valide ai fini della conversione, con immagini dei modelli algerini.

Protezione dei dati personali e adempimenti documentali

Poiché l’Algeria non beneficia di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, la circolare richiama l’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e la necessità di integrare la disciplina convenzionale con specifiche garanzie sul trasferimento dei dati personali. In applicazione dell’articolo 10 dell’Accordo, gli UMC devono acquisire:

  • l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • la dichiarazione di presa visione dell’informativa, debitamente sottoscritta dal titolare della patente.

Tale dichiarazione deve essere conservata agli atti dall’ufficio che procede alla conversione.

Aggiornamento degli elenchi e adeguamento dei siti istituzionali

La circolare trasmette infine l’elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti convertibili in Italia, con l’inserimento della scadenza del nuovo accordo con l’Algeria. Direzioni Generali Territoriali, UMC, Regioni e Province autonome sono invitate ad aggiornare i rispettivi siti istituzionali e a diramare con urgenza la circolare agli uffici periferici competenti.

Punti principali

Entrata in vigore e sostituzione del precedente accordo

L’accordo Italia-Algeria sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 23 luglio 2025, è in vigore dal 5 aprile 2026 e dura cinque anni, fino al 4 aprile 2031 incluso. Dal medesimo giorno abroga e sostituisce il precedente accordo del 24 ottobre 2000.

Regime transitorio e diritti quesiti

La circolare, essendo stata emanata dopo l’entrata in vigore, fa salvi i diritti quesiti maturati a tale data, in particolare quanto alla patente in corso di validità e al calcolo dei sei anni di residenza in Italia. Inoltre ammette, per ragioni operative, le istanze di conversione presentate entro 30 giorni dal 5 aprile 2026 anche se la patente sia nel frattempo scaduta o siano decorsi i sei anni di residenza, purché i requisiti risultino posseduti alla data di entrata in vigore o comunque entro il 5 maggio 2026, nei limiti indicati.

Requisiti per la conversione

La conversione è ammessa solo per il titolare di patente algerina che abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia e sia ancora in possesso di patente valida. Il titolare deve inoltre essere residente in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione dell’istanza, deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per la categoria richiesta e deve produrre la certificazione medica attestante i requisiti psicofisici.

Casi esclusi

Non sono accettabili richieste relative a patenti algerine conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia, né a patenti ottenute per conversione di una patente estera non convertibile in Italia. Se la residenza in Italia è pari o superiore a sei anni al momento della domanda, l’Accordo non si applica e l’UMC non può ricevere la conversione.

Procedure presso gli UMC e gestione del documento originale

Gli UMC devono visionare l’originale della patente algerina, acquisirne copia o scansione e restituire il documento originale al titolare solo al momento della consegna della patente italiana emessa per conversione. La restituzione dell’originale alle Rappresentanze diplomatiche algerine avverrà secondo istruzioni operative successive.

Traduzione ufficiale e verifiche con le autorità algerine

L’UMC può chiedere, nei casi in cui sia necessario, la traduzione ufficiale della patente algerina. Se sorgono dubbi su autenticità, validità o dati contenuti nel documento, l’UMC può richiedere informazioni tramite le Rappresentanze diplomatiche algerine prima di procedere. Si tratta di facoltà, non di obblighi.

Protezione dei dati personali

Poiché l’Algeria non è destinataria di una decisione di adeguatezza UE, l’accordo è integrato dal Regolamento sul trasferimento di dati personali tra le autorità competenti, giuridicamente vincolante. Gli UMC devono acquisire e conservare agli atti l’informativa sul trattamento dei dati personali e la dichiarazione di presa visione sottoscritta dal titolare della patente da convertire, ai sensi dell’articolo 10 dell’Accordo e del Regolamento (UE) 2016/679.

Allegati e aggiornamento degli elenchi degli Stati convertibili

La circolare trasmette il testo dell’accordo in versione italiana, araba e francese, il regolamento sul trasferimento dei dati personali, l’informativa privacy con dichiarazione di presa visione e l’elenco aggiornato degli Stati le cui patenti sono convertibili in Italia, aggiornato con la scadenza del nuovo accordo con l’Algeria. Gli uffici territoriali e le amministrazioni interessate devono adeguare i propri siti istituzionali.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionepatenti e revisionidiritto internazionaleprivacy e trattamento dati personali

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