Cassazione Penale, Sentenza n. 2125/2025 del 17/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale in qualità di legale rappresentante della Parco Hotel s.r.l., dichiarata fallita il 16/01/2014, per avere occultato le scritture contabili allo scopo di impedire la ricostruzione del patrimonio e danneggiare i creditori. Con il ricorso in Cassazione il Carlini ha articolato due motivi: 1) violazione dell'art. 216 r.d. n. 267/1942 per insussistenza del dolo specifico, deducendo che le circostanze addotte dalla Corte di appello non provavano la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori, essendo molte di esse anteriori alla sua assunzione della carica e poiché egli non aveva ricevuto le scritture contabili pregresse; 2) illogicità e contraddittorietà della motivazione di appello, evidenziando discrepanze temporali (fatture febbraio-aprile 2010 vs. nomina 21/06/2010), l'assenza di prova che i materiali fossero ancora nella disponibilità della società al momento della sua nomina, e che l'impegno a collaborare con la curatela non costituisse prova dell'esistenza o della consapevolezza delle scritture contabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che la Corte di appello aveva fondato il dolo specifico su fatti (mutamento di oggetto sociale e acquisizione di materiali, nonché un preliminare di acquisto con accredito di un credito) avvenuti prima che Carlini assumesse la carica, senza dimostrare che quei beni fossero rimasti nella disponibilità della società all'atto della sua nomina, né l'esistenza di un accordo con i precedenti amministratori o la consapevolezza di Carlini delle pregresse vicende. La Cassazione ha affermato che il dolo specifico non può essere desunto dal solo occultamento materiale delle scritture o dalla semplice assunzione della carica; è necessario dimostrare la componente psicologica (consapevolezza e volontà) collegata ai fatti. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Norme richiamate
art. 216 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942 (legge fallimentare)
La norma richiede, per la configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale, non solo l'elemento oggettivo (occultamento o mancata tenuta delle scritture) ma anche il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; tale dolo non può essere ricavato automaticamente dal mero verificarsi dell'evento materiale o dalla carica dell'imputato.
Massima giurisprudenziale richiamata: Sez. 5, n. 42856 del 07/07/2023 (De Florio)
Conferma il principio secondo cui gli elementi probatori utili a provare il dolo specifico non coincidono con il semplice accertamento della scomparsa o della inidonea tenuta dei libri contabili; occorrono elementi probatori specifici circa la consapevolezza e la volontà di arrecare danno.
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta documentale occorre provare non solo l'occultamento o la perdita delle scritture contabili (elemento oggettivo) ma anche la componente soggettiva: la consapevolezza e la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori (dolo specifico).
- Non è sufficiente a dimostrare il dolo il fatto che gli eventi documentali (acquisti, fatture, preliminari) siano antecedenti all'assunzione della carica: bisogna provare che tali fatti fossero ancora rilevanti/operativi alla data di nomina o che l'imputato ne fosse consapevole o avesse partecipato all'occultamento.
- La mera carica di amministratore o l'omessa conservazione di un contratto non valgono automaticamente a provare il dolo; è necessaria una prova diretta o indiziaria solida (accordi tra amministratori, disponibilità materiale dei beni, dichiarazioni, condotte specifiche) che colleghi l'imputato all'elemento intenzionale del reato.
- In presenza di discrepanze temporali nella motivazione (es. date delle fatture vs. data di nomina), il giudice d'appello deve spiegare adeguatamente il nesso causale e probatorio; altrimenti la motivazione è carente e la sentenza può essere annullata.
- L'impegno formale dell'amministratore a collaborare con la curatela non deve essere interpretato automaticamente come prova dell'esistenza o della consapevolezza delle scritture; può piuttosto indicare volontà collaborativa, a meno che non sussistano elementi contrari.
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