Cassazione Civile, Ordinanza n. 24076/2022 del 03/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il giudizio nasce dalla proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di permanenza per il rimpatrio, disposta dal Giudice di pace su richiesta dell'autorità di polizia per ulteriori trenta giorni, sul presupposto che fosse ancora in corso l'acquisizione della documentazione necessaria all'espatrio. Il ricorrente ha impugnato il decreto con cinque motivi: ha dedotto, in primo luogo, la violazione della disciplina sul soggiorno dei familiari di cittadini dell'Unione, sostenendo di avere diritto al rilascio di una carta di soggiorno quale coniuge di cittadina italiana e di non poter essere considerato irregolare; in secondo luogo, ha censurato l'illegittimità dei provvedimenti presupposti del trattenimento, ossia la revoca del permesso di soggiorno e il decreto di espulsione, assumendo di essere coniuge di cittadina comunitaria residente in Italia da lungo tempo; con il terzo motivo ha denunciato la mancata valutazione del bilanciamento tra esigenze di ordine pubblico e tutela della vita privata e familiare ai sensi della CEDU; con il quarto motivo ha lamentato omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi relativi alla propria situazione personale e familiare, oltre alla violazione dell'obbligo di motivazione; con il quinto motivo ha infine dedotto la nullità del provvedimento per motivazione apparente sulla proroga del trattenimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato, in via pregiudiziale, il quinto motivo relativo al vizio di motivazione apparente. Ha affermato che il trattenimento dello straniero, incidendo sulla libertà personale, è legittimo solo entro condizioni e termini rigidamente predeterminati dalla legge e che il provvedimento di proroga deve contenere un effettivo accertamento dei motivi addotti dall'amministrazione e della loro idoneità a rendere possibile il rimpatrio. Nel caso concreto, il Giudice di pace si era limitato a richiamare informative e l'assenza di novità rispetto a precedenti provvedimenti, senza indicare gli elementi concreti che giustificassero la probabilità di identificazione dello straniero e l'acquisizione della documentazione per il rimpatrio. Tale carenza è stata qualificata come motivazione apparente e quindi nullità del decreto. Accolto il ricorso, la Corte ha cassato il provvedimento senza rinvio, poiché il termine per la convalida/proroga era ormai decorso; ha inoltre posto le spese a carico dell'amministrazione soccombente sia per il merito sia per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
La proroga del trattenimento deve essere sorretta da una motivazione effettiva e da presupposti rigorosamente verificabili, in quanto misura incidente sulla libertà personale.
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
La proroga del trattenimento è ammessa solo entro i limiti e per il tempo previsti dalla legge; decorso il termine, il provvedimento non può essere ulteriormente adottato.
art. 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE
Il giudice nazionale deve verificare in concreto la sussistenza delle condizioni per la proroga del trattenimento secondo la disciplina europea sul rimpatrio.
artt. 2, 3, 7, comma 1, lett. d), 10 d.lgs. 30/2007
Il ricorrente li invoca per sostenere il diritto di soggiorno quale familiare di cittadino dell'Unione e l'irrilevanza della convivenza; tali profili, però, restano assorbiti dall'accoglimento del motivo sulla motivazione apparente.
art. 20 d.lgs. 30/2007
Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità dei presupposti dell'espulsione e del trattenimento in relazione allo status di familiare di cittadino dell'Unione.
art. 8 CEDU
Invocato dal ricorrente per il necessario bilanciamento tra vita familiare e interessi pubblici, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per omessa pronuncia; il motivo resta assorbito.
art. 111 Cost.
Richiamato sia in relazione all'obbligo di motivazione sia alla motivazione apparente del provvedimento giudiziale.
art. 360, n. 3 c.p.c.
Usato dal ricorrente per denunciare violazioni di legge sostanziale.
art. 360, n. 4 c.p.c.
Usato dal ricorrente per censurare nullità processuali e vizio di motivazione apparente.
art. 360, n. 5 c.p.c.
Usato dal ricorrente per dedurre omesso esame di fatti decisivi, motivo assorbito.
art. 13 Cost.
La Corte richiama la garanzia costituzionale della libertà personale per affermare la necessità di motivazione rigorosa nelle misure di trattenimento.
Massime di principio
- La proroga del trattenimento amministrativo dello straniero, incidendo sulla libertà personale, richiede una motivazione concreta, specifica e non meramente assertiva circa la sussistenza dei presupposti di legge e la reale utilità della proroga ai fini del rimpatrio.
- È affetta da motivazione apparente, e quindi da nullità, la decisione che si limiti a formule generiche o al rinvio a informative senza indicare gli elementi fattuali decisivi posti a base della proroga del trattenimento.
- In materia di trattenimento finalizzato al rimpatrio, il giudice deve verificare in modo effettivo e autonomo la congruenza dei motivi addotti dall'amministrazione rispetto alla finalità di identificazione e all'acquisizione della documentazione per l'espatrio.
- Quando il termine entro il quale la convalida o la proroga avrebbe dovuto essere pronunciata è ormai decorso, la cassazione del provvedimento avviene senza rinvio perché non residua alcun potere decisorio utile.
- Le censure relative ai presupposti sostanziali dell'espulsione o dello status familiare dello straniero restano assorbite se il provvedimento è già nullo per difetto assoluto di motivazione sulla proroga del trattenimento.
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