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Sentenza

Sentenza del 29/11/2017 n. 1375 - Comm. Trib. Prov. Torino

IRES - Commissioni - Ammortizzabilità Finanziamento - Commissioni - Costituiscono oneri accessori - Capitalizzazione - Ammortizzabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le commissioni sono considerate spese relative a più esercizi e, pertanto, risultano deducibili ai fini IRES non integralmente nell'anno di sostenimento, ma nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio mediante ammortamento. Il testo non indica il dispositivo formale, né specifica se il ricorso sia stato accolto o respinto; dal principio affermato emerge tuttavia la conferma della capitalizzazione e della deduzione ripartita nel tempo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale delle commissioni pagate in relazione a un finanziamento. È stato stabilito che tali commissioni costituiscono oneri accessori al finanziamento e non sono assimilabili agli interessi, poiché svolgono una diversa funzione economica, ossia consentire l'accesso al finanziamento. In applicazione del principio contabile OIC 24, devono essere capitalizzate tra le "Altre immobilizzazioni immateriali" e iscritte nell'attivo dello Stato patrimoniale, anziché essere imputate integralmente al Conto economico nell'esercizio di sostenimento.

Norme richiamate

  • Articolo 96 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Richiamato nel quadro della disciplina fiscale degli oneri finanziari; il principio riportato distingue le commissioni dagli interessi, escludendone l'assimilazione automatica.

  • Articolo 108 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Richiamato per la disciplina delle spese relative a più esercizi, la cui deduzione deve avvenire secondo la quota imputabile a ciascun esercizio.

  • Principio contabile OIC 24

    Le commissioni accessorie al finanziamento devono essere capitalizzate tra le altre immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo cui si riferiscono, anziché essere imputate integralmente a conto economico nell'esercizio di sostenimento.

Massime di principio

  • Le commissioni collegate all'ottenimento di un finanziamento devono essere valutate in base alla loro funzione economica: se costituiscono costi accessori per ottenere il finanziamento, non sono necessariamente interessi.
  • Quando l'utilità della commissione si estende a più esercizi, il costo deve essere imputato secondo competenza e ripartito mediante ammortamento, anziché dedotto integralmente nell'esercizio del pagamento.
  • La corretta contabilizzazione secondo i principi contabili applicabili condiziona, in linea generale, la deducibilità fiscale: la capitalizzazione comporta la deduzione delle quote riferibili ai singoli esercizi.
  • È necessario distinguere le commissioni accessorie al finanziamento dagli interessi in senso proprio, applicando a ciascuna categoria la disciplina fiscale pertinente.
  • La qualificazione e la deduzione delle commissioni dipendono dalla documentazione contrattuale, dalla funzione concreta del costo e dalla sua correlazione temporale con il finanziamento.

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