Tribunale, Sentenza T-580/16
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 aprile 2017. — Irit Azoulay e a. contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Funzionari – Agenti temporanei – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Mancato rimborso delle spese scolastiche – Articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto – Legittimo affidamento – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione. — Causa T-580/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di quattro agenti/funzionari del Parlamento europeo che chiedevano il rimborso dell’indennità scolastica per i figli iscritti in due scuole sovvenzionate in Belgio. I contributi versati alle associazioni che sostenevano i progetti educativi delle scuole non sono stati considerati "spese scolastiche" rimborsabili, perché non costituivano rette di iscrizione o frequenza di una scuola a pagamento. Sono stati respinti anche i motivi fondati su legittimo affidamento, parità di trattamento e buona amministrazione.
Indennità scolastica dei funzionari UE: esclusione del rimborso per contributi versati a scuole sovvenzionate ma non "a pagamento" ai sensi dello Statuto
La questione giuridica
Se i contributi versati dai ricorrenti ad associazioni senza scopo di lucro collegate a due scuole sovvenzionate in Belgio possano essere qualificati come "spese scolastiche" rimborsabili ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, pur in assenza di rette di iscrizione o frequenza imposte dalle scuole; e, in subordine, se il diniego violi il legittimo affidamento, la parità di trattamento e il principio di buona amministrazione.
Principio di diritto
L’indennità scolastica prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto spetta solo per le spese effettivamente sostenute per la frequenza di una scuola primaria o secondaria "a pagamento"; non sono quindi rimborsabili i contributi, anche se destinati a un progetto educativo specifico, quando la scuola non subordina iscrizione o frequenza al pagamento di rette e la normativa nazionale impone la gratuità dell’istruzione obbligatoria. La precedente prassi di rimborso non può fondare un legittimo affidamento contrario alla disciplina statutaria, né può essere invocata per ottenere un trattamento uguale a quello eventualmente accordato in altri casi contrari alla legge; inoltre, un eventuale ritardo amministrativo non comporta annullamento se non incide sul contenuto della decisione.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 110 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192
- Disposizioni generali di esecuzione del Parlamento europeo relative alla concessione dell’indennità scolastica (DGE)
- Circolare n. 4516 della Comunità francese
- Legge belga del 29 maggio 1959 (Patto scolastico)
- Decreto della Comunità francese del 24 luglio 1997 "Incarichi"
Indennità scolastica e scuole sovvenzionate non "a pagamento"
La pronuncia, resa dal Tribunale in primo grado in una controversia di funzione pubblica ex articolo 270 TFUE, riguarda il rifiuto del Parlamento europeo di concedere l’indennità scolastica prevista dallo Statuto per l’anno 2014-2015 e, in via consequenziale, per il 2015-2016. Il tema centrale è la qualificazione dei contributi versati dai ricorrenti ad associazioni senza scopo di lucro collegate a due istituti scolastici in Belgio.
Parti e contesto fattuale
I ricorrenti sono due agenti temporanei e due funzionari del Parlamento europeo, residenti in Belgio, con figli iscritti rispettivamente all’École internationale Le Verseau di Bierges e all’Athénée Ganenou di Bruxelles. In passato avevano ottenuto il rimborso delle spese scolastiche; per l’anno 2014-2015 il Parlamento ha però negato il beneficio, ritenendo che le scuole non fossero "a pagamento" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, che subordina l’indennità scolastica alla frequenza di una scuola primaria o secondaria a pagamento;
- l’articolo 110 dello Statuto e le DGE del Parlamento sulla concessione dell’indennità scolastica;
- l’articolo 41 della Carta, in relazione al principio di buona amministrazione;
- gli articoli 90 e 91 dello Statuto, per il procedimento amministrativo e il controllo giurisdizionale;
- la normativa della Comunità francese belga sulla gratuità dell’istruzione obbligatoria, in particolare la circolare n. 4516 e il Patto scolastico.
Primo motivo: interpretazione dell’articolo 3 dell’allegato VII dello Statuto
I ricorrenti sostenevano che le somme versate alle associazioni costituivano spese scolastiche, perché destinate a finanziare un progetto educativo specifico scelto dai genitori. Il Tribunale respinge tale lettura e chiarisce che la nozione rilevante è quella di spese connesse alla frequenza di una scuola primaria o secondaria "a pagamento".
Il giudice osserva che, nella Comunità francese, l’istruzione obbligatoria è gratuita e gli istituti non possono subordinare l’iscrizione al pagamento di rette dirette o indirette. Dalla documentazione prodotta emerge che le due scuole:
- sono scuole sovvenzionate;
- non richiedono rette di iscrizione o frequenza;
- possono ricevere contributi per progetti didattici non sovvenzionati, ma il mancato pagamento non comporta esclusione, sanzione o mancata iscrizione.
Secondo il Tribunale, tali contributi non sono "spese scolastiche" ai sensi dello Statuto, ma "altre spese relative allo svolgimento del programma scolastico" escluse dal rimborso dalle DGE. La nozione autonoma di diritto dell’Unione non consente di valorizzare la classificazione nazionale o la denominazione data ai versamenti.
Secondo motivo: legittimo affidamento
I ricorrenti invocavano il fatto che negli anni precedenti le spese erano state rimborsate. Il Tribunale ricorda che il legittimo affidamento richiede assicurazioni precise, incondizionate e conformi al diritto applicabile. Anche a voler ammettere l’esistenza di indicazioni favorevoli, esse non potrebbero prevalere su una disciplina statutaria che non consente il rimborso.
Inoltre, il fascicolo non dimostra che il Parlamento avesse effettivamente fornito assicurazioni idonee a creare un affidamento tutelabile. Il Tribunale respinge anche l’argomento relativo al mutamento di prassi e alla certezza del diritto, perché non dedotto nel reclamo amministrativo e quindi irricevibile per difetto di concordanza tra fase precontenziosa e ricorso.
Terzo motivo: parità di trattamento e buona amministrazione
Quanto alla parità di trattamento, i ricorrenti si comparavano ad altri genitori che in passato avevano ottenuto il rimborso e ai dipendenti della Commissione europea che continuavano a percepirlo. Il Tribunale risponde che non si può invocare un eventuale trattamento illegittimo a proprio favore e che, in ogni caso, le istituzioni dispongono di autonomia nell’adozione delle rispettive disposizioni interne di esecuzione ai sensi dell’articolo 110 dello Statuto.
Sulla buona amministrazione, i ricorrenti lamentavano il ritardo di circa sei mesi nella decisione. Il Tribunale ricorda che il rispetto del termine ragionevole è un principio generale e un profilo dell’articolo 41 della Carta, ma la sua violazione comporta l’illegittimità della decisione solo se il ritardo incide sul contenuto dell’atto. Nel caso concreto ciò è escluso, anche perché il Parlamento ha comunque concesso l’indennità per il 2014-2015 a titolo gratuito ed eccezionale.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conseguentemente, non statuisce separatamente sulla domanda di condanna al pagamento dell’indennità per il 2015-2016. I ricorrenti sono inoltre condannati alle spese.
Principi pratici per gli operatori
La sentenza è rilevante per la gestione delle indennità familiari dei funzionari UE, perché conferma che:
- conta la natura giuridica della scuola e dell’obbligo di pagamento, non la finalizzazione educativa del contributo;
- i versamenti volontari a enti collegati alla scuola non sono automaticamente spese scolastiche rimborsabili;
- la precedente prassi amministrativa non può creare diritti in contrasto con lo Statuto;
- per contestare un nuovo argomento in giudizio occorre averlo già dedotto nel reclamo amministrativo.
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