Corte di giustizia, Sentenza C-51/16
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 aprile 2017. — Stryker EMEA Supply Chain Services BV contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland. — Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione delle merci – Viti da impianto destinate ad essere inserite nel corpo umano per il trattamento di fratture o il fissaggio di protesi – Nomenclatura combinata – Voce 9021 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 – Validità. — Causa C-51/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che viti da impianto medicali, progettate specificamente per il trattamento di fratture o il fissaggio di protesi, possono essere classificate nella voce 9021 NC anche se, esteriormente, ricordano viti comuni. Rilevano la precisione di fabbricazione, la funzione medica specifica e il fatto che siano impiantate solo con strumenti medicali dedicati. La Corte ha quindi escluso la loro qualificazione come parti di impiego generale e ha ritenuto superfluo esaminare la validità del regolamento di esecuzione n. 1212/2014.
Classificazione doganale di viti da impianto medicali nella voce 9021 NC e validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014.
La questione giuridica
Se viti da impianto destinate esclusivamente a essere inserite nel corpo umano per il trattamento di fratture o il fissaggio di protesi debbano essere classificate nella voce 9021 della nomenclatura combinata; e, in via subordinata, se il regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014, che classifica una vite medicale nella voce 8108, sia valido.
Principio di diritto
Le viti da impianto ad uso medicale che, per caratteristiche oggettive, metodo di fabbricazione e funzione specifica, si distinguono dai prodotti di uso comune e possono essere inserite nel corpo solo con strumenti medicali dedicati rientrano nella voce 9021 della nomenclatura combinata come oggetti per fratture; di conseguenza non possono essere qualificate come "parti e forniture di impiego generale" escluse dal capitolo 90. Poiché la Corte ha fornito tutti gli elementi necessari per la classificazione, non occorre pronunciarsi sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014
- Nomenclatura combinata, voce 9021
- Nomenclatura combinata, voce 7318
- Nomenclatura combinata, voce 8108
- Nota 1 f) del capitolo 90 della NC
- Nota 2 a) della sezione XV della NC
- Nota 3 della sezione XV della NC
- Regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC
Classificazione doganale di viti da impianto medicali nella voce 9021 NC e validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014
La Corte è stata investita, in rinvio pregiudiziale dal Rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi), di una controversia tra Stryker EMEA Supply Chain Services BV e le autorità doganali olandesi sulla classificazione tariffaria di tre modelli di viti da impianto ad uso medicale. Il tema riguarda la corretta interpretazione della voce 9021 della nomenclatura combinata e, in via subordinata, la validità del regolamento di esecuzione n. 1212/2014.
Fatti e procedimento principale
Le autorità doganali avevano inizialmente classificato le tre tipologie di viti nella voce 9021 90 90 della NC, rilasciando informazioni tariffarie vincolanti. Dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione n. 1212/2014, che classificava una vite medicale nella voce 8108 90 90, tali informazioni furono revocate sul presupposto che le viti in questione fossero "parti e forniture di impiego generale" in metallo comune e dovessero quindi essere escluse dal capitolo 90 per effetto della nota 1 f) del capitolo 90.
La Stryker contestava questa impostazione, sostenendo che le viti non fossero viti comuni, ma dispositivi medicali con caratteristiche specifiche: progettazione per uso chirurgico, strumenti dedicati per l’impianto, materiali idonei a ridurre il rigetto, filettatura speciale, testa concepita per minimizzare infiammazioni e tracciabilità dei prodotti.
Caratteristiche rilevanti dei prodotti controversi
Dalla decisione di rinvio risultava che le viti avevano dimensioni diverse, erano in acciaio inossidabile o in lega di titanio, presentavano filettature specifiche e testa con incavo esagonale, erano confezionate singolarmente e potevano essere sterili o non sterili. Una vite in titanio era destinata al fissaggio di articolazioni artificiali, mentre le viti in acciaio servivano al fissaggio o alla stabilizzazione temporanea delle ossa.
Quadro normativo rilevante
La Corte ha richiamato:
- le regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC;
- la voce 9021 della NC, relativa a oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture;
- la voce 7318 della NC, relativa alle viti di ghisa, ferro o acciaio;
- la voce 8108 della NC, relativa al titanio e ai lavori di titanio;
- la nota 1 f) del capitolo 90, che esclude le parti e forniture di impiego generale della sezione XV;
- la nota 2 a) della sezione XV, che include tra le parti e forniture di impiego generale anche gli oggetti della voce 7318;
- il regolamento di esecuzione n. 1212/2014.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ha ribadito che, per la classificazione tariffaria, il criterio decisivo è costituito in linea di principio dalle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto, così come risultano dal testo della voce e dalle note di sezione o di capitolo. Ha inoltre ricordato che la destinazione del prodotto può essere rilevante solo se inerente al prodotto e desumibile dalle sue caratteristiche oggettive.
Nel caso di specie, le viti da impianto erano caratterizzate da:
- elevata rifinitura e precisione di fabbricazione;
- una testa speciale idonea all’uso con strumenti medicali specifici;
- una filettatura progettata per inserirsi nelle ossa e ridurre il rischio di infiammazioni;
- materiali scelti per limitare il rigetto;
- una funzione esclusivamente medica, ossia unire frammenti ossei o fissare articolazioni artificiali.
La Corte ha valorizzato anche le note esplicative del SA e della NC, dalle quali emerge che nella voce 9021 rientrano anche placche, chiodi e altri oggetti introdotti nel corpo per il trattamento delle fratture, nonché piastre che restano permanentemente nell’organismo. Ne ha tratto la conclusione che prodotti come quelli in causa si distinguono dai prodotti di uso comune e possono essere classificati nella voce 9021.
È stata quindi disattesa l’argomentazione della Commissione, secondo cui l’aspetto esteriore delle viti sarebbe stato decisivo e la loro destinazione d’uso irrilevante. Al contrario, la Corte ha affermato che proprio la combinazione tra metodo di fabbricazione, precisione, funzione specifica e necessità di strumenti medicali dedicati distingue tali viti dalle viti comuni.
Esclusione delle voci 7318 e 8108
Poiché le viti in questione rientrano nella voce 9021 come oggetti per fratture, non possono essere classificate nelle voci 7318 o 8108 né considerate "parti e forniture di impiego generale" ai sensi della nota 1 f) del capitolo 90 e della nota 2 a) della sezione XV. In sostanza, la destinazione medicale specifica prevale sulla mera somiglianza esteriore a una vite comune.
Seconda questione e regolamento di esecuzione n. 1212/2014
Quanto alla validità del regolamento di esecuzione n. 1212/2014, la Corte ha osservato che il prodotto descritto in quel regolamento non era identico, sotto il profilo delle caratteristiche oggettive esteriori, alle viti oggetto del procedimento principale. Tuttavia, poiché la Corte aveva già fornito al giudice nazionale tutti gli elementi necessari per classificare correttamente i prodotti nella voce 9021, ha ritenuto non necessario pronunciarsi sulla validità del regolamento di esecuzione.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che la voce 9021 della nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che vi rientrano viti da impianto ad uso medicale come quelle controverse, poiché presentano caratteristiche che le distinguono dai prodotti di uso comune per la rifinitura della fabbricazione, la grande precisione, il metodo di fabbricazione e la specificità della funzione. In particolare, il fatto che possano essere inserite nel corpo solo tramite strumenti medicali specifici è una caratteristica rilevante ai fini della classificazione.
Principi affermati
La sentenza conferma che, in materia doganale, la classificazione deve tener conto non solo dell’aspetto esteriore, ma soprattutto delle caratteristiche oggettive e della funzione specifica del prodotto. Un articolo medicale progettato per l’impianto nel corpo umano e destinato al trattamento di fratture può rientrare nella voce 9021 anche se ha forma simile a una vite comune, purché risulti chiaramente distinto dai prodotti di uso generale.
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