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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-570/16

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 24 aprile 2017. — HF contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Agente contrattuale ausiliario – Articolo 24 dello Statuto – Domanda di assistenza – Articolo 12 bis dello Statuto – Molestie psicologiche – Articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto – Termine statutario di risposta di quattro mesi – Decisione dell’AACC di avviare un’indagine amministrativa – Mancata presa di posizione dell’AACC, entro il termine statutario di risposta, sulla sussistenza delle lamentate molestie psicologiche – Nozione di decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza – Atto inesistente – Irricevibilità. — Causa T-570/16

Giurisprudenza europea62016TJ0570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di un’agente del Parlamento europeo che contestava una presunta decisione implicita di rigetto della sua domanda di assistenza per molestie psicologiche. Ha ritenuto che, poiché l’amministrazione aveva adottato misure di protezione e avviato un’indagine amministrativa entro il termine di quattro mesi, non vi fosse alcun rigetto implicito della domanda sulla sussistenza delle molestie. Anche la domanda risarcitoria, essendo strettamente collegata alla domanda di annullamento, è stata respinta.

Domanda di assistenza per asserite molestie psicologiche: qualificazione della mancata risposta dell’amministrazione e irricevibilità del ricorso contro un’asserita decisione implicita inesistente.

La questione giuridica

Se, in presenza di una domanda di assistenza ex articolo 24 dello Statuto presentata da un agente che lamenta molestie psicologiche, la mancata presa di posizione dell’AACC entro il termine di quattro mesi ex articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto sulla sussistenza delle molestie possa integrare una decisione implicita di rigetto, nonostante l’AACC abbia nel frattempo adottato misure di protezione e avviato un’indagine amministrativa; e, conseguentemente, se sia ricevibile la domanda di annullamento proposta contro una simile decisione implicita e la connessa domanda di risarcimento.

Principio di diritto

Quando, a fronte di una domanda di assistenza per asserite molestie psicologiche, l’amministrazione entro il termine di quattro mesi non resta inattiva ma adotta misure di tutela e avvia un’indagine amministrativa, non può presumersi una decisione implicita di rigetto sulla sussistenza delle molestie ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto; la decisione implicita negativa sorge solo in caso di mancata adozione di qualsiasi misura di assistenza. Ne consegue che il ricorso diretto contro una pretesa decisione implicita del genere è irricevibile perché rivolto contro un atto inesistente, e la domanda di risarcimento strettamente connessa è parimenti irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articoli 92 e 117 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
  • Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale

Domanda di assistenza per asserite molestie psicologiche e irricevibilità del ricorso

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un’agente contrattuale ausiliario del Parlamento europeo contro una presunta decisione implicita di rigetto della sua domanda di assistenza fondata sugli articoli 24 e 12 bis dello Statuto. Il Tribunale, Prima Sezione, si pronuncia sulla ricevibilità della domanda di annullamento e della connessa domanda di risarcimento, in un contesto di asserite molestie psicologiche sul luogo di lavoro.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente, HF, era assegnata all’unità Audiovisivi del Parlamento ed era stata posta in congedo per malattia dal 26 settembre 2014. Con lettera dell’11 dicembre 2014 aveva chiesto assistenza, denunciando molestie psicologiche da parte del capo unità e chiedendo misure urgenti di protezione nonché l’avvio di un’indagine amministrativa. Entro il termine di quattro mesi, l’amministrazione le aveva comunicato di avere avviato un’indagine e di avere adottato un provvedimento di allontanamento, riassegnandola a un’altra unità.

Successivamente vi furono scambi di lettere tra la ricorrente e il direttore generale della DG Personale. Con decisione del 20 agosto 2015, il segretario generale precisò che non era intervenuta alcuna decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza, poiché la questione sarebbe stata oggetto di una decisione definitiva al termine dell’indagine. Nondimeno, la ricorrente propose ricorso chiedendo l’annullamento della presunta decisione implicita intervenuta l’11 aprile 2015 e il risarcimento del danno morale.

Questione giuridica centrale

La questione decisiva era stabilire se, in materia di domanda di assistenza per molestie psicologiche, l’assenza di una presa di posizione definitiva dell’AACC entro quattro mesi dalla domanda equivalga automaticamente a una decisione implicita di rigetto, anche quando l’amministrazione abbia nel frattempo adottato misure di protezione e avviato un’indagine amministrativa. In altri termini, il Tribunale doveva chiarire se la mancata conclusione tempestiva dell’indagine potesse essere assimilata a un rifiuto implicito della domanda di assistenza.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 24 dello Statuto, che impone all’amministrazione un obbligo di assistenza;
  • l’articolo 12 bis dello Statuto, relativo alle molestie psicologiche e sessuali;
  • l’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, sul termine di risposta di quattro mesi alle domande presentate dai funzionari o agenti;
  • l’articolo 90, paragrafo 2, e l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, in materia di reclamo e ricorso;
  • l’articolo 270 TFUE;
  • l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, evocato dalla ricorrente in relazione al diritto a una buona amministrazione;
  • le disposizioni del RAA richiamate per l’applicazione analogica dello Statuto agli agenti contrattuali, in particolare gli articoli 92 e 117.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ricorda innanzitutto che, quando un agente presenta una domanda di assistenza per asserite molestie, l’amministrazione deve intervenire con la dovuta tempestività, accertare i fatti e adottare i provvedimenti necessari. In presenza di un principio di prova, può essere sufficiente un’indagine amministrativa e misure provvisorie di tutela.

Il punto decisivo è che la nozione di decisione implicita di rigetto, ricavabile dal silenzio dell’amministrazione ex articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, opera solo quando l’amministrazione non adotta alcun provvedimento di assistenza. Se invece l’AACC risponde entro il termine adottando misure di protezione e avviando un’indagine, essa non sta rifiutando la domanda, ma la sta trattando in modo favorevole, pur riservandosi di decidere definitivamente dopo l’esito dell’indagine.

Il Tribunale distingue questa fattispecie da quelle in cui l’amministrazione resta del tutto inattiva: in tal caso può formarsi un rigetto implicito. Qui, invece, l’avvio dell’indagine comporta necessariamente che l’amministrazione non si pronunci prematuramente sulla fondatezza delle accuse, poiché deve attendere il contraddittorio e le conclusioni dell’indagine stessa. Proprio per questo non si può imputare all’AACC, allo scadere del termine di quattro mesi, una decisione implicita con cui avrebbe negato la sussistenza delle molestie o rifiutato di qualificarle come tali.

Il Tribunale osserva inoltre che la successiva decisione del 3 giugno 2016 conferma che solo allora l’AACC ha preso posizione definitiva sulla domanda di assistenza, respingendola nel merito. Ciò conferma che nel momento indicato dalla ricorrente non esisteva alcun atto lesivo impugnabile.

Decisione sul ricorso e sulle spese

Poiché il ricorso di annullamento era diretto contro una decisione inesistente, il Tribunale lo dichiara irricevibile. La domanda di risarcimento è a sua volta respinta perché strettamente connessa alla domanda di annullamento e, in parte, perché i profili relativi alla durata dell’indagine erano stati fatti valere in un reclamo successivo contro la decisione del 3 giugno 2016.

Quanto alle spese, il Tribunale rileva che la ricorrente era stata in parte indotta in errore da informazioni inesatte o contraddittorie fornite dall’amministrazione, e perciò dispone che il Parlamento sopporti le proprie spese e metà di quelle della ricorrente.

Principio affermato

In materia di assistenza per molestie psicologiche, la semplice mancata decisione definitiva sulla sussistenza delle molestie entro il termine di quattro mesi non genera una decisione implicita di rigetto se l’amministrazione ha già adottato misure di tutela e avviato un’indagine amministrativa. Il silenzio è impugnabile come rigetto implicito solo quando l’amministrazione non abbia dato alcun seguito utile alla domanda. In difetto, il ricorso avverso una pretesa decisione implicita è irricevibile perché rivolto contro un atto inesistente.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell'unione europeamolestie psicologichedomanda di assistenzaricevibilità del ricorsoresponsabilità extracontrattuale e risarcimento del danno

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