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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-569/16

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 aprile 2017. — OU contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Procedimento disciplinare – Sospensione – Trattenuta sulla retribuzione – Nota di biasimo – Rimborso – Articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto. — Causa T-569/16

Giurisprudenza europea62016TJ0569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato il diniego della Commissione di rimborsare a un ex agente contrattuale le trattenute operate sulla retribuzione durante la sospensione disciplinare. Ha stabilito che l’articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto riconosce il rimborso quando il procedimento si chiude con un biasimo, senza che conti la gravità dei fatti contestati. Ha invece escluso gli interessi composti, perché questi spettano solo se non viene inflitta alcuna sanzione.

Agente contrattuale dell’UE sospeso: diritto al rimborso delle trattenute sulla retribuzione quando il procedimento disciplinare si chiude con un semplice biasimo, anche se la gravità dei fatti avrebbe giustificato una sanzione più severa.

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto, un agente contrattuale sospeso abbia diritto al rimborso delle trattenute operate sulla retribuzione quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione del biasimo, oppure se il rimborso possa essere negato perché i fatti contestati erano gravi e avrebbero giustificato una sanzione più severa; inoltre, se tali somme debbano essere maggiorate di interessi composti anche quando è stata inflitta una sanzione disciplinare.

Principio di diritto

L’articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto va applicato secondo il suo tenore letterale: se il procedimento disciplinare si conclude senza sanzione oppure con un ammonimento scritto, un biasimo o una sospensione temporanea dell’avanzamento di scatto, l’agente ha diritto al rimborso delle trattenute sulla retribuzione operate in pendenza della sospensione, senza che l’amministrazione possa negarlo invocando la maggiore gravità dei fatti o la sproporzione della sanzione inflitta per effetto della cessazione del rapporto di lavoro. Gli interessi composti spettano solo se non è stata inflitta alcuna sanzione; se viene inflitto un biasimo, il rimborso è dovuto ma senza interessi.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 91, paragrafo 1, secondo periodo, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 24, paragrafi 1 e 4, dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 12 dell’allegato XII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 50 bis e 119 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 49 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192

Rimborso delle trattenute retributive dopo una sospensione disciplinare con esito in biasimo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un ex agente contrattuale della Commissione contro il diniego di rimborso delle somme trattenute sulla retribuzione durante una sospensione disciplinare. Il Tribunale, Prima Sezione, esamina in particolare l’interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto e la questione degli interessi sulle somme da restituire.

Fatti e procedimento disciplinare

Il ricorrente, assunto prima come agente locale e poi come agente contrattuale presso la delegazione della Commissione in Ucraina, era stato oggetto di indagine OLAF per sospetti di corruzione passiva. A seguito di un procedimento penale in Belgio e della sua detenzione preventiva, la Commissione lo aveva sospeso dalle funzioni con decisione del 14 dicembre 2006, disponendo una trattenuta mensile di EUR 800 sulla retribuzione per sei mesi.

Successivamente il ricorrente era stato licenziato nel 2007. Dopo la conclusione del procedimento penale, il procedimento disciplinare era stato riassunto e si era chiuso con una decisione del 18 febbraio 2015 che gli infliggeva la sanzione della nota di biasimo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto. Il ricorrente aveva quindi chiesto il rimborso delle somme trattenute, ma la Commissione aveva respinto la domanda con decisione del 13 marzo 2015, confermata in sede di reclamo il 2 settembre 2015.

Questione giuridica

La controversia verteva su due profili:

  • se il rimborso delle trattenute fosse dovuto quando il procedimento disciplinare si conclude con un biasimo, anche se l’amministrazione ritiene che i fatti sarebbero stati così gravi da giustificare, in astratto, una sanzione più severa;
  • se, in tale ipotesi, gli importi dovessero essere maggiorati degli interessi composti previsti dall’articolo 12 dell’allegato XII dello Statuto.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama l’articolo 24, paragrafi 1 e 4, dell’allegato IX dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti contrattuali e agli ex agenti contrattuali in forza degli articoli 50 bis e 119 del RAA. La disposizione prevede che, se l’interessato non subisce alcuna sanzione oppure riceve solo un ammonimento scritto, un biasimo o una sospensione temporanea dell’avanzamento di scatto, ha diritto al rimborso delle trattenute sulla retribuzione; gli interessi composti sono previsti solo nel caso in cui non sia stata inflitta alcuna sanzione.

Ragionamento del Tribunale sul diritto al rimborso

Il Tribunale osserva che la Commissione aveva negato il rimborso non perché mancasse una sanzione finale, ma perché la nota di biasimo sarebbe stata imposta solo per l’assenza di un rapporto di lavoro ancora in essere e non per la minore gravità delle violazioni. Secondo il Tribunale, questa lettura è incompatibile con il testo della disposizione, che collega il rimborso unicamente alla sanzione effettivamente adottata nella decisione conclusiva del procedimento disciplinare.

Viene ribadito che la trattenuta sulla retribuzione non è una sanzione disciplinare, ma una misura provvisoria in attesa della definizione del procedimento; di conseguenza, non può essere utilizzata per compensare la differenza tra gravità dei fatti e severità della sanzione finale. Il Tribunale respinge anche gli argomenti della Commissione fondati su una presunta lacuna normativa, sull’arricchimento senza causa e sulla parità di trattamento, ritenendo che essi non possono portare a limitare una norma dal tenore chiaro e preciso.

Ragionamento sugli interessi

Quanto agli interessi, il Tribunale distingue nettamente il rimborso del capitale dalla maggiorazione interessi. In base al testo dell’articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX, gli interessi composti spettano solo se il procedimento si conclude senza alcuna sanzione. Poiché nel caso concreto il ricorrente ha ricevuto un biasimo, il Tribunale nega il diritto agli interessi pur riconoscendo il diritto al rimborso delle trattenute.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione del 13 marzo 2015 e condanna la Commissione a rimborsare al ricorrente le somme trattenute sulla retribuzione in forza della decisione del 14 dicembre 2006. Esclude però la corresponsione degli interessi composti ex articolo 12 dell’allegato XII dello Statuto. La Commissione, soccombente, è inoltre condannata alle spese.

Principio affermato

La pronuncia afferma che, nel sistema disciplinare dello Statuto, il diritto al rimborso delle trattenute retributive dipende esclusivamente dall’esito formale del procedimento disciplinare e non da una valutazione ex post della gravità dei fatti; pertanto, una volta irrogato un biasimo, il rimborso è dovuto, ma non gli interessi composti, riservati al caso di assenza totale di sanzione.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeaprocedimento disciplinareagenti contrattualiretribuzione e sospensioneinteressi sulle somme dovute

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