Tribunale, Sentenza T-584/16
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 24 aprile 2017. — HF contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Agenti contrattuali ausiliari – Articolo 3 ter del RAA – Successione di assunzioni in qualità di agente – Contratti a tempo determinato – Decisione di non rinnovo – Sviamento di potere – Domanda di assistenza – Diritto di essere ascoltato – Responsabilità extracontrattuale. — Causa T-584/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso della sig.ra HF contro il Parlamento europeo relativo al mancato rinnovo del suo contratto di agente contrattuale ausiliario. Ha escluso uno sviamento di potere, ha ritenuto solo formale la violazione del diritto di essere ascoltata e ha giudicato infondate anche le censure sul preteso licenziamento ingiustificato e sul danno morale. La decisione conferma l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nei rinnovi contrattuali, entro i limiti dell’interesse del servizio e del dovere di sollecitudine.
Funzione pubblica UE: legittimità del mancato rinnovo del contratto di agente contrattuale ausiliario e risarcimento del danno in presenza di domanda di assistenza per molestie psicologiche
La questione giuridica
Se il Parlamento abbia legittimamente deciso di non rinnovare il contratto della ricorrente, ovvero se tale decisione fosse viziata da sviamento di potere, violazione del diritto di essere ascoltata, dell’obbligo di motivazione, del dovere di sollecitudine e delle garanzie della Carta dei diritti fondamentali; se la mancata proroga integri un licenziamento ingiustificato; e se sussista responsabilità extracontrattuale per il danno morale dedotto.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che il rinnovo di un contratto di agente contrattuale ausiliario è solo una facoltà dell’amministrazione, da esercitare nell’interesse del servizio e tenendo conto dell’interesse dell’agente, senza obbligo di proroga né di ricollocazione in altri servizi; il mancato rinnovo non integra un licenziamento ingiustificato quando il contratto scade alla data pattuita. Nel caso concreto, la ricorrente non ha provato uno sviamento di potere né una violazione sostanziale dell’articolo 88, lettera b), del RAA; la sola omissione dell’audizione preventiva ha comportato una violazione formale dell’articolo 41 della Carta, ma senza incidenza sul contenuto finale della decisione. Ne deriva il rigetto integrale del ricorso e della domanda di risarcimento, priva di autonomo fondamento.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articoli 92 e 117 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
- Articolo 3 ter del RAA
- Articolo 47, lettera b), punti i) e ii), del RAA
- Articolo 8, secondo comma, del RAA
- Articolo 88, lettera b), del RAA
- Articolo 119 del RAA
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013
- Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192
- Articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 11, paragrafo 2, della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 3 maggio 2004 recante disciplina interna relativa all’assunzione dei funzionari ed altri agenti
Funzione pubblica — mancato rinnovo del contratto di agente contrattuale ausiliario
La causa riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una ex agente del Parlamento europeo contro la decisione di non rinnovare il suo contratto di agente contrattuale ausiliario, nonché contro il rifiuto del risarcimento del danno morale. La controversia si inserisce nel quadro della disciplina della funzione pubblica dell’Unione e del RAA, con specifico rilievo per il rinnovo dei contratti a tempo determinato e per la tutela contro le molestie psicologiche.
Fatti e svolgimento del rapporto di lavoro
La ricorrente era stata impiegata per anni presso strutture del Parlamento, prima con varie forme contrattuali e poi, dal 2012, come agente contrattuale ausiliario ai sensi dell’articolo 3 ter del RAA. Il contratto venne prorogato più volte sino al 31 maggio 2015, dopo una riassegnazione provvisoria all’unità Programma di visite disposta nel contesto di una domanda di assistenza per presunte molestie psicologiche presentata dall’interessata.
Nel maggio 2015 la ricorrente chiese il rinnovo del contratto, sostenendo che vi fossero ancora esigenze di servizio sia nell’unità Programma di visite sia nell’unità Audiovisivi. Il Parlamento rispose che, dopo l’evento del 40° anniversario del Programma di visite, non sussistevano più esigenze tali da giustificare ulteriori proroghe. La decisione venne confermata in sede di reclamo, con un riconoscimento ex gratia di EUR 22 000 per il legittimo affidamento generato dalle informazioni ricevute nel dicembre 2014.
Questioni giuridiche esaminate
Il Tribunale ha esaminato, in sintesi, se:
- la decisione di non rinnovo fosse viziata da sviamento di potere e da ritorsione per la domanda di assistenza;
- l’AACC avesse violato l’articolo 88, lettera b), del RAA, l’articolo 12 bis dello Statuto e l’articolo 41 della Carta;
- il mancato rinnovo potesse essere qualificato come licenziamento ingiustificato ai sensi dell’articolo 30 della Carta;
- la decisione fosse inficiata da errore manifesto di valutazione o da violazione del dovere di sollecitudine;
- vi fosse stata violazione del diritto di essere ascoltata e dell’obbligo di motivazione;
- sussistesse un danno risarcibile.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama, in particolare, gli articoli 90 e 91 dello Statuto, gli articoli 24, 25, 27 e 12 bis dello Statuto, gli articoli 3 ter, 47, 88, 92, 117 e 119 del RAA, nonché gli articoli 41 e 30 della Carta dei diritti fondamentali. Vengono inoltre richiamati l’articolo 266 TFUE e il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013, che ha modificato la durata massima dei contratti di alcune categorie di agenti.
Ragionamento del Tribunale: individuazione dell’atto impugnato e ricevibilità
Il Tribunale individua come atto lesivo iniziale la decisione del 28 maggio 2015, con cui l’amministrazione ha risposto alla domanda di rinnovo. Esclude, invece, che sia intervenuta una successiva decisione implicita di non rinnovo alla scadenza del contratto, poiché l’amministrazione non era tenuta a esercitare la facoltà di proroga né a comunicarne per forza le intenzioni entro un termine determinato.
Quanto alla fase precontenziosa, il Tribunale ritiene regolare il procedimento: il reclamo contro la decisione iniziale era stato presentato nei termini, mentre la successiva integrazione del reclamo poteva essere presa in considerazione alla luce della decisione del 20 agosto 2015 e delle precisazioni contenute nella risposta al reclamo. Respinge anche l’eccezione di irricevibilità basata sulla mancanza di interesse ad agire, osservando che la ricorrente conservava un interesse all’annullamento nonostante l’indennità ricevuta e l’assenza di reintegro automatico.
Primo motivo: sviamento di potere, art. 12 bis Statuto e art. 88 RAA
Secondo il Tribunale, non è stato dimostrato che la decisione di non rinnovo fosse stata adottata per finalità ritorsive in risposta alla domanda di assistenza. Gli elementi del fascicolo mostrano invece che la proroga di tre mesi iniziale era stata motivata da ragioni oggettive e che la successiva proroga di due mesi rispondeva alle esigenze temporanee dell’unità Programma di visite per l’evento del 40° anniversario.
Il Tribunale sottolinea che la ricorrente non aveva contestato tempestivamente la proroga di due mesi e che l’amministrazione era libera di riorganizzare i servizi, anche attribuendo a funzionari le mansioni precedentemente svolte da agenti contrattuali. L’articolo 88, lettera b), del RAA fissa una durata massima del rapporto, ma non impone una durata minima né un obbligo di esaurire il periodo massimo. Ne consegue il rigetto delle censure di sviamento di potere, di violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto e di violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta.
Secondo motivo: presunto licenziamento ingiustificato
Il Tribunale respinge il motivo fondato sull’articolo 30 della Carta, osservando che il rapporto della ricorrente non era cessato per licenziamento, ma per naturale scadenza del contratto alla data stabilita. Di conseguenza, la protezione contro il licenziamento ingiustificato non era pertinente alla fattispecie.
Terzo motivo: errore manifesto di valutazione e dovere di sollecitudine
Il Tribunale ricorda che il rinnovo di un contratto è una mera possibilità e che l’amministrazione dispone di un ampio margine discrezionale, limitato dal controllo dell’errore manifesto e dello sviamento di potere. Nel caso concreto, l’AACC aveva esaminato sia l’interesse del servizio sia quello della ricorrente, concludendo che non vi erano posti o esigenze idonei a giustificare la proroga oltre il 31 dicembre 2015.
La motivazione fondata sulla fine delle esigenze contingenti legate al 40° anniversario del Programma di visite è ritenuta plausibile e non viziata da errore manifesto. Quanto all’unità Audiovisivi, il Tribunale rileva che, nella risposta al reclamo, l’AACC ha successivamente chiarito di avere considerato anche le esigenze di quell’unità e, più in generale, dell’intera DG Comunicazione, senza individuare posizioni compatibili con il profilo della ricorrente. Non emergono pertanto né errore manifesto di valutazione né violazione del dovere di sollecitudine.
Quarto motivo: diritto di essere ascoltata e obbligo di motivazione
Il Tribunale riconosce che la ricorrente avrebbe dovuto essere sentita prima dell’adozione della decisione iniziale di non rinnovo e che tale formalità non è stata rispettata, con conseguente violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. Tuttavia, applicando il criterio dell’influenza sulla decisione finale, conclude che l’audizione non avrebbe potuto condurre a un esito diverso, poiché gli argomenti che la ricorrente avrebbe potuto far valere erano già sostanzialmente noti all’amministrazione e successivamente esaminati in sede di reclamo.
La censura relativa alla motivazione viene superata osservando che, in materia di funzione pubblica, l’istituzione può integrare o precisare la motivazione in giudizio, purché non ne sostituisca integralmente la base originaria con una motivazione del tutto nuova. Nel caso concreto, le precisazioni fornite dal Parlamento sono considerate compatibili con gli atti impugnati e con il contenuto della decisione sul reclamo.
Domanda di risarcimento
La domanda risarcitoria è respinta in quanto strettamente connessa alle censure di annullamento, già respinte. Quanto al preteso danno morale autonomo, il Tribunale esclude che la disattivazione della casella di posta elettronica o l’invio di messaggi automatici alla scadenza del contratto costituiscano un illecito risarcibile, trattandosi di misure normali nel funzionamento del servizio.
Dispositivo e principi affermati
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la ricorrente alle spese. La pronuncia ribadisce che:
- il rinnovo di un contratto a tempo determinato nell’amministrazione UE non è un diritto dell’agente, ma una facoltà discrezionale dell’istituzione;
- il controllo giurisdizionale resta limitato all’errore manifesto, allo sviamento di potere e al rispetto delle garanzie procedurali;
- la mancata audizione preventiva può comportare un vizio procedurale, ma non necessariamente l’annullamento se l’esito non sarebbe cambiato;
- il mancato rinnovo per scadenza contrattuale non equivale a un licenziamento ingiustificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 24 apr 2017Tribunale, Sentenza T-570/16
- Sentenza · 26 apr 2017Tribunale, Sentenza T-569/16
- Sentenza · 26 apr 2017Corte di giustizia, Sentenza C-142/16
- Sentenza · 26 apr 2017Corte di giustizia, Sentenza C-51/16
- Sentenza · 28 apr 2017Tribunale, Sentenza T-580/16
- Sentenza · 4 mag 2017Corte di giustizia, Sentenza C-33/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →