Sentenza n. 1108/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella parte in cui impongono alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente in regime libero-professionale prestazioni necessarie a rispettare i tempi di attesa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, gestore di una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio sanitario regionale e operante sulla base di un contratto con l'ATS competente, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare applicativa con sei motivi. Ha dedotto, anzitutto, la contraddittorietà della previsione e la violazione dei principi di correttezza e buon andamento, poiché l'obbligo di erogare gratuitamente prestazioni in regime libero-professionale avrebbe impedito la programmazione dell'attività nel rispetto del budget e della continuità del servizio. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della l.r. Lombardia n. 33/2009, sostenendo che le strutture private accreditate non sono obbligate a erogare prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati e contrattualmente assegnati. È stata prospettata anche la violazione dell'art. 23 Cost., per introduzione in via amministrativa di una prestazione patrimonialmente imposta, nonché dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, in ragione della sostanziale espropriazione del credito derivante dalle prestazioni rese gratuitamente. La ricorrente ha infine contestato il richiamo al Piano nazionale di governo delle liste di attesa, sostenendo che la disciplina richiamata riguarderebbe soltanto gli erogatori pubblici, e al Piano regionale 2019-2021, ritenuto ormai privo di efficacia, deducendo carenza dei presupposti e sviamento.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Nel corso della camera di consiglio del 3 marzo 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato che era venuto meno l'interesse alla decisione, anche in considerazione della mancata concreta applicazione della previsione contestata nell'esercizio 2024 e della sopravvenuta disciplina di cui all'art. 3, commi 10 e 10-bis, del d.l. n. 73/2024, convertito dalla l. n. 107/2024, che ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa. Applicando il principio dispositivo, il giudice ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire quando questa ne abbia espressamente dichiarato il venir meno. La sentenza è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per il complessivo andamento del processo e per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
"ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione"
Consente la definizione in forma semplificata del giudizio quando occorra verificare la permanenza dell'interesse alla decisione; nel caso concreto ha fondato la pronuncia di improcedibilità.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Norma invocata dalla ricorrente per sostenere che le strutture private accreditate non siano tenute a erogare prestazioni oltre i volumi massimi e il tetto di spesa contrattualmente assegnati; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009
Norma invocata dalla ricorrente in relazione alla disciplina regionale dell'erogazione delle prestazioni sanitarie; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 23 Cost.
Parametro costituzionale invocato contro l'imposizione amministrativa di prestazioni gratuite; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Parametro convenzionale invocato per la tutela del credito derivante dalle prestazioni sanitarie; il giudice non ne ha esaminato il merito.
Intesa Stato-Regioni 28 febbraio 2019, rep. atti n. 28/CSR
Atto richiamato dalla ricorrente per contestare l'estensione agli erogatori privati della disciplina sul governo delle liste di attesa; il giudice non ha deciso la questione.
art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito dalla l. n. 107/2024
Disciplina sopravvenuta menzionata quale elemento che ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa e ha contribuito al venir meno dell'interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, l'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza poter sostituire la propria valutazione a quella della parte titolare dell'interesse ad agire.
- Quando il ricorrente dichiara il venir meno dell'interesse alla decisione e non sussistono ragioni per una pronuncia diversa, il giudizio può essere definito in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 524/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 518/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 448/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 449/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 450/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →