Corte di giustizia, Sentenza C-563/24
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 novembre 2025. — Verband Sozialer Wettbewerb eV contro PB Vi Goods GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Potsdam. — Rinvio pregiudiziale – Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle bevande spiritose – Regolamento (UE) 2019/787 – Articolo 10, paragrafo 7 – Divieto di utilizzare denominazioni legali per qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti della pertinente categoria – Gin – Bevanda denominata “gin non alcolico” – Articolo 12, paragrafo 1 – Allusioni – Validità dell’articolo 10, paragrafo 7 – Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà d’impresa – Principio di proporzionalità. — Causa C-563/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che una bevanda analcolica non può essere presentata o etichettata come "gin non alcolico" perché la denominazione legale "gin" è riservata ai prodotti che rispettano i requisiti tecnici dell'allegato I del regolamento 2019/787. Ha inoltre escluso che l'articolo 10, paragrafo 7, sia invalido per violazione della libertà d'impresa: il divieto è previsto dalla legge, non impedisce la produzione o vendita di bevande analcoliche e tutela consumatori, trasparenza e concorrenza leale.
Divieto di usare la denominazione legale "gin" per una bevanda analcolica commercializzata come "gin non alcolico" e validità del divieto rispetto alla libertà d'impresa
La questione giuridica
Se l'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/787 vieti di presentare ed ეტichettare una bevanda analcolica come "gin non alcolico" perché non soddisfa i requisiti della categoria "gin"; in subordine, se tale disposizione, o l'articolo 12, paragrafo 1, consentano un simile uso. Inoltre, se il divieto sia valido alla luce dell'articolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità.
Principio di diritto
L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/787 deve essere interpretato nel senso che vieta l'uso della denominazione "gin non alcolico" per una bevanda analcolica, poiché tale bevanda non soddisfa i requisiti legali della categoria "gin" previsti dall'allegato I; il fatto di aggiungere l'indicazione "non alcolico" non elide il divieto. Tale divieto, che riguarda solo l'uso della denominazione e non impedisce la commercializzazione del prodotto, persegue obiettivi di tutela dei consumatori, trasparenza del mercato, concorrenza leale e protezione della reputazione delle bevande spiritose, ed è idoneo, necessario e non sproporzionato, cosicché non viola l'articolo 16 della Carta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2019/787
- Regolamento delegato (UE) 2021/1096
- Articolo 10, paragrafo 7, regolamento (UE) 2019/787
- Articolo 12, paragrafo 1, regolamento (UE) 2019/787
- Allegato I, punto 20, lettere a) e b), regolamento (UE) 2019/787
- Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Divieto di usare la denominazione "gin non alcolico" e validità dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento 2019/787
La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale dal Landgericht Potsdam, si pronuncia sulla commercializzazione di una bevanda analcolica denominata "Virgin Gin Alkoholfrei". La controversia riguarda l'interpretazione del regolamento (UE) 2019/787 sulle bevande spiritose e la validità del divieto di usare denominazioni legali per prodotti che non rispettano i requisiti della categoria corrispondente.
Fatti e procedimento principale
Il Verband Sozialer Wettbewerb eV, associazione tedesca che contrasta la concorrenza sleale, ha agito contro PB Vi Goods GmbH per ottenere un'inibitoria contro la vendita e la promozione della bevanda indicata come "Virgin Gin Alkoholfrei". Secondo il ricorrente nel giudizio nazionale, la denominazione "gin" sarebbe riservata alle bevande che rispettano i requisiti dell'allegato I, punto 20, del regolamento 2019/787, ossia aromatizzazione con bacche di ginepro di alcole etilico di origine agricola e titolo alcolometrico volumico minimo del 37,5% vol.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se l'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento 2019/787 sia invalido per violazione dell'articolo 16 della Carta, nella misura in cui vieta di presentare ed etichettare come "gin non alcolico" una bevanda analcolica;
- in subordine, se l'articolo 10, paragrafo 7, o l'articolo 12, paragrafo 1, possano essere interpretati nel senso che non vietano tale denominazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama i considerando 2, 3 e 10 del regolamento 2019/787, che evidenziano gli obiettivi di tutela dei consumatori, prevenzione di pratiche ingannevoli, trasparenza del mercato, concorrenza leale e salvaguardia della reputazione delle bevande spiritose. In particolare, l'articolo 10, paragrafo 7, vieta l'uso delle denominazioni legali per bevande che non soddisfano i requisiti della categoria pertinente; l'allegato I, punto 20, definisce il "gin". L'articolo 12, paragrafo 1, disciplina invece le allusioni a denominazioni legali nella presentazione ed etichettatura di prodotti alimentari diversi dalle bevande alcoliche, ma la Corte lo considera non pertinente nel caso di specie.
Ragionamento della Corte sull'interpretazione
La Corte osserva che, per il solo tenore letterale dell'articolo 10, paragrafo 7, è vietato usare la denominazione legale "gin" per una bevanda che non soddisfa i requisiti dell'allegato I. Il divieto si applica anche se la denominazione è accompagnata da espressioni come "non alcolico", perché la norma vieta espressamente l'uso delle denominazioni legali anche insieme a termini analoghi a "genere", "tipo", "stile", "fatto", "gusto" o simili.
La Corte esclude inoltre la rilevanza dell'articolo 12, paragrafo 1, poiché tale disposizione riguarda l'allusione a denominazioni legali nella presentazione di prodotti alimentari diversi dalle bevande alcoliche, ma solo quando siano prodotti utilizzando alcole; essa non si applica alla controversia principale.
Valutazione della validità rispetto alla libertà d'impresa
Quanto alla validità del divieto, la Corte ricorda che la libertà d'impresa di cui all'articolo 16 della Carta non è assoluta e può subire restrizioni conformi all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta se previste dalla legge, necessarie e proporzionate rispetto a obiettivi di interesse generale. Il divieto in esame è previsto da una norma di regolamento, riguarda solo l'uso della denominazione e non impedisce la produzione o la commercializzazione di bevande analcoliche.
La Corte valorizza gli obiettivi del regolamento: tutela dei consumatori, prevenzione dell'inganno, trasparenza delle informazioni, concorrenza leale e protezione della reputazione delle bevande spiritose. Ritiene che il divieto sia idoneo a tali fini perché impedisce che prodotti non conformi si approprino della reputazione delle bevande spiritose. Lo giudica anche necessario, perché l'uso di espressioni come "non alcolico" potrebbe comunque creare confusione sulla natura del prodotto e sui requisiti sostanziali della categoria "gin", non limitati alla sola presenza di alcol. Il divieto non incide sulla sostanza della libertà d'impresa, poiché lascia libere la produzione e la vendita del prodotto con altra denominazione conforme.
Decisione
La Corte dichiara che l'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento 2019/787 vieta di usare la denominazione "gin non alcolico" nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda analcolica che non soddisfa i requisiti dell'allegato I, punto 20, lettere a) e b). Inoltre, l'esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità di tale disposizione sotto il profilo dell'articolo 16 della Carta.
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