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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-525/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 novembre 2025. — OS contro Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Direttiva (UE) 2016/801 – Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di volontariato – Rifiuto di rinnovo di un permesso di soggiorno – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) – Risorse sufficienti – Condizioni supplementari risultanti dalla giurisprudenza di un organo giurisdizionale supremo nazionale – Prove – Principio del primato del diritto dell’Unione. — Causa C-525/23

Giurisprudenza europea62023CJ0525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, ai fini della direttiva 2016/801, la condizione delle risorse sufficienti per il soggiorno di un volontario va valutata in modo autonomo e non può essere aggravata da requisiti nazionali ulteriori sulla natura, provenienza o titolarità delle somme. Ha inoltre affermato che il primato del diritto dell’Unione impone al giudice nazionale di discostarsi da una giurisprudenza della corte suprema interna incompatibile con tale interpretazione. Le incoerenze nelle dichiarazioni del richiedente possono essere considerate solo come indici probatori, non come motivo automatico di rigetto, e deve essere rispettata la garanzia procedurale di poter integrare le informazioni mancanti.

Rinvio pregiudiziale sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801: gli Stati membri non possono subordinare il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per volontariato a requisiti ulteriori sulle risorse sufficienti, neppure se introdotti dalla giurisprudenza nazionale suprema.

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801 consenta a uno Stato membro di esigere, per considerare soddisfatta la condizione delle risorse sufficienti ai fini di un permesso di soggiorno per volontariato, che il richiedente dimostri anche: 1) che le somme ricevute costituiscano reddito o patrimonio; 2) il titolo giuridico dell’acquisizione; 3) la disponibilità illimitata e definitiva di tali somme come se fossero proprie; e se ciò sia compatibile con il primato del diritto dell’Unione quando tali requisiti derivino dalla giurisprudenza vincolante di una corte suprema nazionale. Inoltre, se il richiedente debba essere preventivamente avvertito delle conseguenze di incoerenze nelle sue dichiarazioni e messo in condizione di produrre ulteriori prove.

Principio di diritto

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801 osta a una prassi nazionale che, per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per volontariato, imponga al cittadino di un paese terzo condizioni supplementari rispetto alla sola prova di disporre, durante il soggiorno programmato, di risorse sufficienti per il proprio sostentamento e per il ritorno. In particolare, non è consentito esigere che le risorse siano qualificate come reddito o patrimonio, che siano acquisite a un determinato titolo, o che siano nella disponibilità illimitata e definitiva del richiedente come se fossero sue. Tale divieto vale anche quando i requisiti aggiuntivi derivino dalla giurisprudenza vincolante di una corte suprema nazionale, poiché il giudice nazionale deve disapplicare la giurisprudenza interna incompatibile con il diritto dell’Unione. Le incoerenze dichiarative possono rilevare come elemento probatorio, ma non bastano da sole a giustificare il diniego se non mostrano in modo evidente l’assenza di risorse sufficienti; in caso di informazioni incomplete, il richiedente deve poter integrare la documentazione ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 79 TFUE
  • Articoli 45 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva (UE) 2016/801
  • Direttiva 2003/109/CE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 34, paragrafo 3, direttiva (UE) 2016/801
  • Articolo 5, paragrafo 3, direttiva (UE) 2016/801
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), direttiva (UE) 2016/801
  • Articolo 14, paragrafo 1, lettera a), direttiva (UE) 2016/801

Risorse sufficienti e permesso di soggiorno per volontariato

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Fővárosi Törvényszék in una controversia tra un cittadino di paese terzo e la Direzione generale nazionale della polizia degli stranieri ungherese, relativa al rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per svolgere attività di volontariato. Il nodo centrale è l’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2016/801 e il rapporto tra tale disposizione e il primato del diritto dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

OS, titolare di un precedente permesso di soggiorno per motivi di studio, ha chiesto il rinnovo del titolo indicando come finalità il volontariato presso un’associazione ungherese. Ha prodotto un contratto di volontariato, estratti conto bancari e una dichiarazione dello zio, cittadino britannico, che si impegnava a sostenerlo economicamente. Le autorità ungheresi hanno respinto la domanda ritenendo che lo zio non fosse un "familiare" ai sensi della normativa nazionale e senza considerare la documentazione prodotta.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo che i mezzi di sostentamento potessero provenire da redditi o patrimonio legalmente acquisiti anche se messi a disposizione da un terzo. La Kúria ha annullato tale decisione e ha richiesto al giudice di rinvio di verificare se il richiedente avesse dimostrato che le somme ricevute erano suo reddito o patrimonio e che ne avesse disponibilità illimitata e definitiva, come se fossero sue.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte, in sostanza:

  • se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801 consenta di aggiungere requisiti ulteriori per dimostrare le risorse sufficienti;
  • se tali requisiti siano contrari al primato del diritto dell’Unione anche quando derivino dalla giurisprudenza vincolante di una corte suprema;
  • se, sul piano procedurale, il richiedente debba essere avvertito in anticipo dell’esigenza di dichiarazioni coerenti e della possibilità di fornire ulteriori prove.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2016/801, secondo cui il cittadino di paese terzo ha diritto all’autorizzazione quando soddisfa le condizioni generali dell’articolo 7 e quelle specifiche dell’articolo 14 per il volontariato. Rilevano inoltre:

  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sulla prova delle risorse sufficienti;
  • l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), sulle condizioni specifiche per i volontari;
  • l’articolo 34, paragrafo 3, sulle garanzie procedurali in caso di documentazione incompleta.

Sul piano dei principi generali e del contesto sistematico sono richiamati anche l’articolo 79 TFUE, gli articoli 45 e 47 della Carta, nonché, per analogia, la direttiva 2004/38/CE e la direttiva 2003/109/CE.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), utilizza una formulazione ampia: la nozione di "risorse" non è definita in modo restrittivo e l’elenco delle possibili fonti è solo esemplificativo, come dimostra l’espressione "tra l’altro". La valutazione deve essere caso per caso e mira soltanto a verificare se il richiedente disporrà di mezzi sufficienti durante il soggiorno e per il ritorno, senza ricorrere all’assistenza sociale.

Da ciò la Corte deduce che gli Stati membri non possono introdurre condizioni ulteriori, come quelle elaborate dalla giurisprudenza della Kúria: qualificazione delle somme come reddito o patrimonio, prova del titolo di acquisizione e dimostrazione della disponibilità illimitata e definitiva come se fossero beni propri. Tali requisiti eccedono la direttiva e ne ostacolerebbero l’obiettivo di facilitare l’ingresso e il soggiorno dei volontari provenienti da paesi terzi.

La Corte rafforza questa conclusione richiamando la giurisprudenza relativa alla direttiva 2004/38 e alla direttiva 2003/109, dalle quali emerge che la provenienza delle risorse non è, di per sé, decisiva e che le risorse possono essere fornite anche da un terzo, se adeguate alla situazione individuale.

Quanto alle incoerenze nelle dichiarazioni del richiedente, la Corte precisa che esse possono costituire un elemento probatorio rilevante o un indizio di abuso, ma non bastano da sole per respingere la domanda, salvo che rendano evidente l’assenza della condizione delle risorse sufficienti. Inoltre, se la documentazione è incompleta, l’articolo 34, paragrafo 3, impone all’autorità di chiedere le integrazioni necessarie entro un termine ragionevole.

Infine, sul primato del diritto dell’Unione, la Corte ribadisce che il giudice nazionale deve applicare l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte e, se necessario, disapplicare la giurisprudenza nazionale incompatibile, anche se proveniente da una corte suprema e vincolante in diritto interno.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/801 e il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che:

  • ostano a una prassi nazionale che subordini il soddisfacimento della condizione delle risorse sufficienti a requisiti supplementari relativi alla natura, al titolo di acquisizione o alla disponibilità definitiva delle somme;
  • ciò vale anche quando tali requisiti derivino dalla giurisprudenza di un organo giurisdizionale nazionale supremo con valore di precedente vincolante.

Principi pratici per il professionista

La sentenza conferma che, nelle domande di soggiorno per volontariato ai sensi della direttiva 2016/801, la verifica delle risorse è funzionale e non formalistica: conta la sufficienza concreta dei mezzi, non la loro qualificazione civilistica o fiscale. Per gli operatori, ciò significa che documenti bancari, dichiarazioni di sostegno economico e altri mezzi di prova devono essere valutati nel loro insieme, senza introdurre filtri non previsti dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieimmigrazionepermesso di soggiornovolontariatoprimato del diritto dell’unionegaranzie procedurali

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