Corte di giustizia, Sentenza C-639/24
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 novembre 2025. — FLO VENEER d.o.o. contro Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravni sud u Zagrebu. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 138, paragrafo 1 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – Articolo 45 bis – Condizioni per l’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni – Presunzione – Prove richieste. — Causa C-639/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che l’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 introduce una presunzione probatoria, ma non un elenco esaustivo e vincolante delle sole prove ammissibili per ottenere l’esenzione IVA sulle cessioni intracomunitarie. Se il contribuente non soddisfa le condizioni per la presunzione, l’amministrazione deve comunque valutare tutti gli altri elementi di prova prodotti. L’esenzione non può quindi essere negata per il solo mancato rispetto dei requisiti formali della presunzione, se la cessione intracomunitaria risulta sostanzialmente provata.
Esenzione IVA per cessioni intracomunitarie: l’assenza della documentazione presuntiva dell’articolo 45 bis del regolamento 282/2011 non basta, da sola, a negare l’esenzione se il trasferimento intracomunitario può essere provato con altri elementi
La questione giuridica
Se l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA e l’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 debbano essere interpretati nel senso che l’esenzione IVA per una cessione intracomunitaria può essere negata solo perché il fornitore non dispone delle prove previste per far scattare la presunzione dell’articolo 45 bis; oppure se, in mancanza di tali prove presuntive, l’autorità fiscale debba comunque valutare tutti gli altri elementi di prova prodotti per verificare l’effettivo trasporto dei beni in un altro Stato membro.
Principio di diritto
L’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, letto con l’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011, osta a che l’esenzione IVA per una cessione intracomunitaria sia negata automaticamente solo perché il cedente non possiede la documentazione idonea a far operare la presunzione prevista da tale articolo; fuori dai casi di presunzione, l’autorità fiscale deve esaminare tutti gli elementi di prova disponibili per accertare se i beni siano stati effettivamente spediti o trasportati in un altro Stato membro.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 138, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Direttiva (UE) 2018/1910
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
- Articolo 45 bis, regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912
Esenzione IVA per cessioni intracomunitarie e prova del trasporto
La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo di Zagabria nell’ambito di una controversia tra la società croata FLO VENEER d.o.o. e il Ministero delle Finanze croato. La questione riguarda il rapporto tra l’esenzione IVA prevista per le cessioni intracomunitarie dall’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE e la presunzione probatoria introdotta dall’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011.
Contesto fattuale e procedimento principale
La FLO VENEER aveva emesso fatture per la cessione di tronchi di quercia a un acquirente stabilito in Slovenia per il periodo gennaio-marzo 2020. In sede di verifica fiscale, la società aveva prodotto dichiarazioni scritte dell’acquirente, fatture, attestazioni di spedizione e lettere di vettura CMR. L’amministrazione croata non contestava l’effettivo trasporto dei beni dalla Croazia alla Slovenia, ma riteneva che la documentazione prodotta non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni dell’articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 282/2011, e quindi negava l’esenzione.
Normativa rilevante
La Corte ricorda che l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA impone agli Stati membri di esentare le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal territorio nazionale ma all’interno dell’Unione, a condizione che il cessionario sia un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo che agisce come tale in un altro Stato membro e che sia identificato ai fini IVA in tale Stato membro.
L’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011, introdotto dal regolamento di esecuzione 2018/1912, stabilisce invece una presunzione di avvenuta spedizione o trasporto nei casi in cui il venditore disponga di specifici elementi di prova, elencati al paragrafo 1 e al paragrafo 3. Tale presunzione può essere refutata dall’autorità fiscale ai sensi del paragrafo 2.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che l’articolo 45 bis disciplina i casi in cui opera una presunzione, ma non contiene un elenco esaustivo delle sole prove idonee a dimostrare una cessione intracomunitaria. Di conseguenza, se le condizioni della presunzione non sono soddisfatte, l’autorità fiscale non può limitarsi a negare l’esenzione: deve invece valutare ogni elemento di prova prodotto dal venditore per verificare se i beni siano stati effettivamente oggetto di una cessione intracomunitaria.
L’interpretazione è confermata sia dalla lettera dell’articolo 138 della direttiva IVA, che non subordina l’esenzione al possesso di specifici documenti, sia dagli obiettivi del regolamento di esecuzione 2018/1912, che mira a semplificare e armonizzare la prova delle operazioni, senza escludere altri mezzi probatori. La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Euro Tyre (C‑21/16), secondo cui i requisiti formali non possono pregiudicare l’esenzione quando le condizioni sostanziali sono soddisfatte, salvo ipotesi di frode o di impossibilità di provare con certezza il rispetto delle condizioni sostanziali. Viene richiamata anche la sentenza B2 Energy (C‑676/22), che impone alle autorità tributarie di considerare tutti gli elementi disponibili.
Soluzione adottata e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA e l’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 ostano a che l’esenzione IVA sia negata solo perché il fornitore non ha prodotto gli elementi di prova previsti per la presunzione. Inoltre, impongono alle autorità fiscali nazionali di valutare qualsiasi elemento probatorio prodotto per accertare l’effettivo trasporto dei beni da uno Stato membro a un altro, quando non ricorrano i presupposti della presunzione.
Principio affermato
La presunzione di cui all’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 è uno strumento probatorio agevolativo, non una condizione esclusiva dell’esenzione. L’esenzione IVA per una cessione intracomunitaria deve essere riconosciuta quando il contribuente dimostri, con qualsiasi mezzo di prova idoneo, il soddisfacimento delle condizioni sostanziali dell’articolo 138 della direttiva IVA; il solo mancato possesso della documentazione tipizzata non è sufficiente per negare il beneficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 13 nov 2025Corte di giustizia, Sentenza C-499/23
- Sentenza · 13 nov 2025Corte di giustizia, Sentenza C-525/23
- Sentenza · 13 nov 2025Corte di giustizia, Sentenza C-632/23
- Sentenza · 13 nov 2025Corte di giustizia, Sentenza C-654/23
- Sentenza · 13 nov 2025Corte di giustizia, Sentenza C-678/23
- Sentenza · 13 nov 2025Tribunale, Ordinanza T-586/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →