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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-654/23

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 novembre 2025. — Inteligo Media SA contro Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 13, paragrafi 1 e 2 – Comunicazioni indesiderate – Nozione di comunicazione effettuata “a scopi di commercializzazione diretta” – Ottenimento di coordinate elettroniche “nel contesto della vendita di un prodotto o servizio” – Iscrizione su una piattaforma online che dà accesso a un contenuto aggiuntivo – Invio per posta elettronica di una lettera di informazione quotidiana – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6 – Liceità del trattamento – Articolo 95 – Rapporto con la direttiva 2002/58. — Causa C-654/23

Giurisprudenza europea62023CJ0654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale rumeno, ha qualificato come commercializzazione diretta la newsletter quotidiana inviata da un editore online agli utenti registrati. Ha inoltre ritenuto che l’indirizzo e-mail raccolto nell’ambito di un account gratuito funzionale alla promozione di contenuti a pagamento sia stato ottenuto nel contesto della vendita di un servizio, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2002/58. In conseguenza, non si applicano in aggiunta le condizioni di liceità dell’articolo 6, paragrafo 1, RGPD. La Corte ha dichiarato irricevibile la questione relativa alla nozione di comunicazioni commerciali della direttiva 2000/31 e ha ritenuto assorbite le ulteriori questioni.

Comunicazioni e-mail di una newsletter quotidiana a utenti registrati: qualificazione come commercializzazione diretta ex direttiva 2002/58 e rapporto con il RGPD.

La questione giuridica

Se l’indirizzo e-mail raccolto al momento della creazione gratuita di un account che consente l’accesso a contenuti aggiuntivi e l’invio di una newsletter quotidiana rientri nell’ipotesi di coordinate elettroniche ottenute "nel contesto della vendita di un prodotto o servizio" e se la newsletter costituisca comunicazione a scopi di commercializzazione diretta; se, in tal caso, trovino applicazione anche le condizioni di liceità del trattamento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, RGPD; se sia rilevante la nozione di "comunicazioni commerciali" della direttiva 2000/31; e se l’autorità di controllo debba motivare analiticamente i criteri dell’articolo 83, paragrafo 2, RGPD.

Principio di diritto

L’invio via e-mail di una newsletter quotidiana che promuove, anche indirettamente, il contenuto a pagamento di una pubblicazione online costituisce comunicazione effettuata a scopi di commercializzazione diretta ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/58; inoltre, quando l’indirizzo e-mail è raccolto nel quadro di un account gratuito collegato a un servizio che mira a promuovere l’abbonamento o contenuti analoghi, tale indirizzo è ottenuto "nel contesto della vendita di un prodotto o servizio". In tale ipotesi, la liceità del trattamento non va valutata anche alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, RGPD, perché l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2002/58, letto con l’articolo 95 RGPD, costituisce disciplina speciale e sufficiente. La terza questione è irricevibile e la Corte non esamina la questione sulla motivazione dell’autorità di controllo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2002/58/CE
  • Direttiva 2009/136/CE
  • Regolamento (UE) 2016/679
  • Direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 6 RGPD
  • Articolo 7 RGPD
  • Articolo 83 RGPD
  • Articolo 95 RGPD
  • Articolo 13 direttiva 2002/58
  • Articolo 15, paragrafo 2, direttiva 2002/58

Comunicazioni e-mail di una newsletter quotidiana: commercializzazione diretta e rapporto tra direttiva 2002/58 e RGPD

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Bucureşti in una controversia tra Inteligo Media SA, editore di una pubblicazione online, e l’autorità rumena di controllo ANSPDCP. Il nucleo del caso è la qualificazione, ai fini della disciplina sulle comunicazioni indesiderate, di una newsletter quotidiana inviata via e-mail agli utenti che avevano creato un account gratuito sulla piattaforma dell’editore.

Fatti e procedimento principale

Inteligo Media gestisce la pubblicazione online avvocatnet.ro, dedicata all’informazione sulle modifiche legislative in Romania. Con il sistema "Servizio Premium", l’utente che creava un account gratuito otteneva:

  • l’accesso gratuito a un numero limitato di articoli mensili;
  • la ricezione gratuita della newsletter quotidiana "Personal Update", contenente una sintesi degli sviluppi legislativi e link ipertestuali agli articoli pertinenti;
  • la possibilità di accedere, dietro pagamento, al contenuto integrale della pubblicazione e a una versione estesa della newsletter.

L’ANSPDCP ha sanzionato la società per violazione del RGPD, ritenendo che non avesse dimostrato un valido consenso di migliaia di utenti e che avesse trattato dati raccolti per l’esecuzione del contratto per una finalità diversa, ossia l’invio della newsletter. Dopo vari passaggi dinanzi ai giudici nazionali, la Curtea de Apel Bucureşti ha proposto rinvio pregiudiziale per chiarire l’interpretazione della direttiva 2002/58 e del RGPD.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se l’e-mail dell’utente fosse stata ottenuta "nel contesto della vendita di un prodotto o servizio" ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2002/58;
  • se la newsletter costituisse comunicazione a scopi di commercializzazione diretta;
  • se, in caso affermativo, dovessero applicarsi anche le condizioni di liceità dell’articolo 6, paragrafo 1, RGPD;
  • se la nozione di "comunicazioni commerciali" della direttiva 2000/31 potesse sostituire quella di "commercializzazione diretta";
  • se, in caso di sanzione, l’autorità di controllo dovesse motivare in modo analitico tutti i criteri dell’articolo 83, paragrafo 2, RGPD.

Normativa rilevante

La Corte ha esaminato in particolare:

  • la direttiva 2002/58, soprattutto l’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 4, e i considerando 2, 40 e 41;
  • il RGPD, in particolare gli articoli 6, 7, 83 e 95, oltre al considerando 173;
  • la direttiva 2000/31, articolo 2, lettera f), e articolo 6.

Ragionamento della Corte: la newsletter è commercializzazione diretta

La Corte ricorda che l’articolo 13 della direttiva 2002/58 disciplina le comunicazioni indesiderate e consente l’uso della posta elettronica per finalità di commercializzazione diretta solo in presenza di consenso preventivo, salvo l’eccezione dell’articolo 13, paragrafo 2.

Per stabilire se la newsletter rientrasse nella nozione di commercializzazione diretta, la Corte ha valorizzato tre elementi:

  • la newsletter era inviata via e-mail, quindi direttamente nella casella di posta privata dell’utente;
  • il contenuto, pur avendo anche un profilo informativo, era strutturato per indurre l’utente ad accedere al contenuto a pagamento della pubblicazione;
  • la finalità commerciale risultava dal collegamento tra la newsletter gratuita e la promozione del servizio premium.

Secondo la Corte, la presenza di contenuti informativi non esclude la finalità commerciale, se la comunicazione mira in concreto a promuovere la vendita del contenuto o del servizio del mittente.

Ragionamento della Corte: l’e-mail è stata ottenuta nel contesto della vendita di un servizio

La Corte interpreta in modo non formalistico il requisito dell’articolo 13, paragrafo 2, secondo cui le coordinate elettroniche devono essere ottenute "nel contesto della vendita di un prodotto o servizio".

Ha osservato che:

  • il termine "vendita" presuppone normalmente un pagamento, ma nel settore dei servizi può esservi anche una remunerazione indiretta;
  • è sufficiente che il costo del servizio gratuito sia incorporato nel prezzo del servizio o del contenuto promozionale complessivo;
  • nel caso concreto, la creazione dell’account gratuito era funzionale all’accesso a contenuti aggiuntivi e alla newsletter, all’interno di un’offerta orientata alla sottoscrizione dell’abbonamento completo.

Ne deriva che l’operazione può rientrare nella nozione di vendita di un servizio, anche se l’utente non paga direttamente per la newsletter gratuita, perché il modello economico complessivo mira a incentivare l’abbonamento a pagamento.

Rapporto tra direttiva 2002/58 e RGPD

La Corte afferma che l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2002/58, letto con l’articolo 95 RGPD, costituisce disciplina speciale ed esaustiva per il trattamento dei dati in questo specifico contesto.

Di conseguenza, quando la comunicazione è legittimamente effettuata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2:

  • non occorre verificare ulteriormente la liceità del trattamento alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, RGPD;
  • il trattamento è valutato sulla base della sola disciplina speciale delle comunicazioni elettroniche.

Irrilevanza della nozione di "comunicazioni commerciali" della direttiva 2000/31

La terza questione è stata dichiarata irricevibile perché, avendo già qualificato la newsletter come comunicazione a scopi di commercializzazione diretta, la Corte ha ritenuto non necessario interpretare anche la nozione di "comunicazioni commerciali" della direttiva 2000/31 ai fini della controversia concreta.

Dispositivo

La Corte ha statuito che:

  • l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/58 deve essere interpretato nel senso che la newsletter descritta rientra nella commercializzazione diretta e che l’indirizzo e-mail è stato ottenuto nel contesto della vendita di un servizio;
  • l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2002/58, in combinato con l’articolo 95 RGPD, esclude l’applicazione delle condizioni di liceità dell’articolo 6, paragrafo 1, RGPD;
  • la terza questione è irricevibile;
  • non occorre rispondere alle ulteriori questioni assorbite.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori online, la pronuncia conferma che newsletter e comunicazioni apparentemente informative possono ricadere nella disciplina sulle comunicazioni indesiderate quando servono a spingere l’utente verso contenuti o servizi a pagamento del mittente. In tali casi, la disciplina speciale della direttiva 2002/58 prevale sul ricorso autonomo alle basi giuridiche del RGPD, che non vanno cumulate se il trattamento è già regolato specificamente dall’articolo 13 della direttiva.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalicomunicazioni indesideratemarketing direttoservizi di informazione onlinesanzioni amministrative privacy

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