Corte di giustizia, Sentenza C-678/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 novembre 2025. — JU contro Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Iaşi. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 89/391/CEE – Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro – Articolo 9 – Obblighi dei datori di lavoro – Classificazione dei luoghi di lavoro in funzione dell’esposizione dei lavoratori a fattori di rischio per la loro sicurezza e la loro salute – Articolo 11, paragrafo 6 – Ricorso dinanzi all’autorità competente in materia di sicurezza e di salute sul lavoro – Tutela giurisdizionale effettiva. — Causa C-678/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la direttiva 89/391 non attribuisce ai lavoratori un diritto autonomo a chiedere la classificazione del luogo di lavoro come esposto a condizioni particolari per ottenere vantaggi pensionistici o ferie supplementari. Ciò che la direttiva esige è che il datore di lavoro valuti i rischi e adotti misure di protezione adeguate, e che il lavoratore possa denunciare l’insufficienza di tali misure. Poiché nel diritto rumeno tali rimedi esistevano già per la prevenzione dei rischi, la Corte ha escluso la violazione del diritto dell’Unione e non ha risposto alla seconda questione sull’effetto diretto.
Rinvio pregiudiziale sulla possibilità, alla luce della direttiva 89/391/CEE, per il lavoratore di contestare la mancata classificazione del proprio luogo di lavoro come esposto a rischi particolari e di ottenere, per tale via, diritti supplementari pensionistici e ferie aggiuntive.
La questione giuridica
Se l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391/CEE ostino a una normativa e a una prassi nazionali che escludono, per il lavoratore, sia il ricorso all’autorità competente in materia di sicurezza e salute sul lavoro sia l’azione giudiziaria per ottenere la classificazione o la revisione della classificazione del luogo di lavoro in funzione di rischi professionali particolari, quando da tale classificazione derivano diritti aggiuntivi in materia di pensione e ferie; se l’articolo 11, paragrafo 6, abbia effetto diretto verticale in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 1, e l’articolo 47 della Carta.
Principio di diritto
La direttiva 89/391/CEE non impone agli Stati membri di prevedere un rimedio per il lavoratore volto a far classificare o riclassificare il proprio luogo di lavoro in base al livello di rischio al fine di ottenere benefici pensionistici o ferie supplementari; una normativa nazionale che riservi al datore di lavoro l’iniziativa di tale classificazione non è incompatibile con gli articoli 9 e 11, paragrafo 6, della direttiva, purché resti garantita al lavoratore la possibilità di contestare l’insufficienza delle misure di prevenzione e protezione e di attivare i rimedi previsti contro tale insufficienza. I diritti aggiuntivi a pensione e ferie oltre il minimo europeo, se collegati a una classificazione nazionale dei luoghi di lavoro, restano nel diritto interno e non sono imposti dalla direttiva 89/391/CEE né dalla direttiva 2003/88/CE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 89/391/CEE
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 31, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Rinvio pregiudiziale sulla classificazione dei luoghi di lavoro e sulla tutela del lavoratore
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Iaşi (Romania) in materia di sicurezza e salute sul lavoro. La controversia oppone una medico specializzata in pneumologia al suo ospedale datore di lavoro e concerne la mancata classificazione del luogo di lavoro come esposto a condizioni particolari, con effetti su ferie supplementari e pensione.
Contesto normativo dell’Unione
La Corte richiama anzitutto la direttiva 89/391/CEE, in particolare:
- l’articolo 1, che definisce l’obiettivo di promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- l’articolo 4 e l’articolo 5, paragrafo 1, che impongono agli Stati membri di assicurare che il datore di lavoro garantisca la sicurezza e la salute in tutti gli aspetti connessi con il lavoro;
- l’articolo 9, che impone la valutazione dei rischi e la determinazione delle misure protettive;
- l’articolo 11, paragrafo 6, che riconosce ai lavoratori il diritto di ricorrere all’autorità competente se ritengono insufficienti le misure adottate dal datore di lavoro. Viene inoltre richiamata la direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro, soprattutto per chiarire che le ferie annuali supplementari oltre il minimo di quattro settimane non rientrano nel suo campo di applicazione armonizzato. Sono citati anche l’articolo 31, paragrafo 1, e l’articolo 47 della Carta.
Fatti del procedimento principale
La ricorrente lavorava da oltre trent’anni come medico presso un ospedale pubblico. Fino al 31 dicembre 2006 il suo luogo di lavoro era stato classificato come esposto a condizioni particolari, con conseguenti benefici: ferie annuali supplementari, abbassamento dell’età pensionabile e maggiorazione del punteggio pensionistico, oltre a contributi previdenziali più elevati a carico del datore di lavoro. Dal 1° gennaio 2007, per mancato rinnovo del parere amministrativo di classificazione, il luogo di lavoro era stato considerato a condizioni normali, nonostante le mansioni e i rischi fossero rimasti invariati. La lavoratrice ha quindi chiesto che il luogo di lavoro fosse nuovamente classificato come esposto a condizioni particolari e che l’ospedale fosse condannato al versamento dei contributi maggiorati.
Quadro normativo nazionale
La sentenza ricostruisce la normativa rumena su due piani. Da un lato, la legge n. 319/2006 recepisce gli obblighi di valutazione del rischio e di ricorso all’autorità competente in materia di sicurezza sul lavoro. Dall’altro, la normativa pensionistica e regolamentare prevede una procedura specifica di classificazione dei luoghi di lavoro in condizioni particolari, riservando di fatto al datore di lavoro l’iniziativa del procedimento e subordinando il rinnovo a un parere dell’ispettorato territoriale del lavoro. Il giudice del rinvio segnala che, secondo la giurisprudenza nazionale, i lavoratori non dispongono di un’azione diretta per ottenere tale classificazione né per il passato né per il futuro.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:
- se gli articoli 9 e 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391 ostino a una disciplina che impedisce al lavoratore di ricorrere all’autorità competente o al giudice per ottenere la classificazione del luogo di lavoro in funzione di rischi particolari;
- se l’articolo 11, paragrafo 6, abbia effetto diretto verticale, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 31, paragrafo 1, e 47 della Carta.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che la direttiva 89/391 ha come finalità il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e che l’articolo 9 impone al datore di lavoro una valutazione dei rischi e l’adozione delle misure di protezione necessarie. L’articolo 11, paragrafo 6, garantisce al lavoratore il diritto di adire l’autorità competente quando ritenga insufficienti le misure del datore di lavoro. Tuttavia, la Corte precisa che né queste disposizioni né l’intera direttiva impongono agli Stati membri di istituire un sistema di classificazione dei luoghi di lavoro in funzione dell’intensità del rischio, allo scopo di attribuire ai lavoratori vantaggi aggiuntivi in materia pensionistica o di ferie.
Effetti sui diritti pensionistici
Quanto ai benefici pensionistici, la Corte rileva che l’aumento del punteggio contributivo e la riduzione dell’età pensionabile non incidono sulle condizioni di lavoro durante l’attività, ma riguardano il periodo successivo al lavoro e hanno natura compensativa. Tali benefici non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 89/391.
Effetti sulle ferie annuali
Quanto alle ferie annuali supplementari, la Corte osserva che la direttiva 2003/88 fissa soltanto un minimo di quattro settimane di ferie retribuite e consente agli Stati membri di adottare norme più favorevoli. Le ferie aggiuntive connesse a condizioni di lavoro particolarmente gravose sono dunque possibili nel diritto nazionale, ma non sono imposte dal diritto dell’Unione. Ne segue che tali benefici, quando eccedono il minimo armonizzato, restano fuori dal perimetro della direttiva 2003/88 e della direttiva 89/391.
Tutela del lavoratore contro l’insufficienza delle misure di prevenzione
La Corte sottolinea però un punto decisivo: se la mancata classificazione del luogo di lavoro si traducesse, in concreto, in una mancata valutazione dei rischi o nella mancata adozione delle misure necessarie di prevenzione e protezione, allora il lavoratore deve poter contestare tale insufficienza all’autorità competente e, se del caso, davanti al giudice. Nel caso di specie, secondo i dati forniti dal giudice del rinvio, il diritto rumeno già garantisce questa possibilità, sicché non vi è violazione della direttiva.
Decisione
La Corte risponde che gli articoli 9 e 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391 non si applicano a una normativa nazionale, interpretata dai giudici nazionali, che esclude per il lavoratore la possibilità di ricorrere all’autorità competente o al giudice per ottenere la classificazione o la revisione della classificazione del luogo di lavoro al fine di ottenere diritti supplementari pensionistici e ferie retribuite. Alla seconda questione non viene data risposta, perché resa priva di oggetto dalla soluzione della prima.
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