Corte di giustizia, Sentenza C-632/23
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 novembre 2025. — Commissione europea contro Repubblica di Bulgaria. — Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuto dichiarato illegale e incompatibile con il mercato interno – Articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE – Operazioni di scambio di terreni forestali – Obbligo di recupero – Obbligo di informazione – Mancata esecuzione. — Causa C-632/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro la Bulgaria per la mancata esecuzione della decisione che ordinava il recupero di aiuti di Stato concessi nel contesto di scambi di terreni forestali. Ha ritenuto irrilevanti le difese basate su complessità operative, su controlli giudiziari interni e sull’uso di metodi di valutazione dei terreni scelti dalle autorità bulgare. Ne è seguita la dichiarazione di inadempimento per violazione degli articoli 4-6 della decisione 2015/456 e la condanna alle spese.
Inadempimento della Repubblica di Bulgaria per mancata esecuzione, entro i termini, della decisione della Commissione sul recupero di aiuti di Stato concessi mediante scambi di terreni forestali.
La questione giuridica
Se la Repubblica di Bulgaria abbia violato gli obblighi derivanti dagli articoli 4, 5 e 6 della decisione (UE) 2015/456, non avendo recuperato nei termini gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili e non avendo trasmesso le informazioni richieste; e se le difficoltà addotte dallo Stato membro integrassero una vera impossibilità assoluta di esecuzione.
Principio di diritto
Uno Stato membro destinatario di una decisione di recupero di aiuti di Stato deve adottare tutte le misure necessarie per ottenere, entro il termine fissato, un recupero effettivo e immediato degli aiuti incompatibili, comprensivo degli interessi, e per trasmettere le informazioni richieste dalla Commissione; il mero avvio o la mera gestione di procedure amministrative o giudiziarie non bastano. Le difficoltà pratiche o giuridiche addotte non integrano un’impossibilità assoluta di esecuzione, salvo circostanze eccezionali non dimostrate nel caso di specie. La Corte ha quindi dichiarato che la Bulgaria è venuta meno agli obblighi derivanti dalla decisione 2015/456 e dal Trattato FUE.
Norme richiamate
- Articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Regolamento (UE) n. 1407/2013
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento (CE) n. 1998/2006
- Regolamento (CE) n. 659/1999
- Regolamento (CE) n. 794/2004
- Regolamento (CE) n. 271/2008
- Decisione (UE) 2015/456 della Commissione
Mancata esecuzione della decisione di recupero di aiuti di Stato nei casi di scambio di terreni forestali
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE. La controversia concerne l’esecuzione della decisione (UE) 2015/456, con cui la Commissione aveva dichiarato incompatibili con il mercato interno aiuti concessi tramite operazioni di scambio di terreni forestali e aveva ordinato il recupero degli importi presso i beneficiari.
Contesto normativo essenziale
La Corte richiama il regolamento (UE) 2015/1589, in particolare il considerando 25 e l’articolo 16, paragrafo 3, che impongono il recupero senza indugio degli aiuti illegali e incompatibili, secondo procedure nazionali che consentano un’esecuzione immediata ed effettiva. Sono richiamati anche il regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis, il regolamento (CE) n. 1998/2006, nonché il regolamento (CE) n. 659/1999 e i regolamenti di esecuzione n. 794/2004 e n. 271/2008. Sul versante primario, sono rilevanti gli articoli 107, 108, 263, 278 e 288 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
Fatti rilevanti e decisione 2015/456
La Commissione aveva accertato che, tra il 1o gennaio 2007 e il 27 gennaio 2009, la Bulgaria aveva concesso aiuti di Stato attraverso 132 operazioni di scambio tra terreni forestali demaniali e terreni forestali privati. La decisione 2015/456 imponeva alla Bulgaria:
- il recupero degli aiuti incompatibili presso i beneficiari;
- la possibilità, in alternativa, di annullare gli scambi in assenza di modifiche significative ai terreni;
- la trasmissione di informazioni dettagliate entro scadenze precise di quattro, otto e dodici mesi;
- il recupero con interessi.
La Commissione aveva anche indicato tre possibili modalità di esecuzione: annullamento degli scambi, recupero basato sui prezzi di mercato al momento delle operazioni, oppure valutazione affidata a un esperto indipendente.
Svolgimento del procedimento e difficoltà invocate
Le autorità bulgare avevano inizialmente scelto di non annullare gli scambi e avevano avviato varie procedure di gara per selezionare un esperto incaricato di stimare i prezzi di mercato. La società Agrolesproekt EOOD fu poi approvata dalla Commissione come esperto, ma quest’ultima in seguito contestò la sua indipendenza. Nel frattempo, numerosi ordini di recupero erano stati impugnati dinanzi ai giudici nazionali.
La Bulgaria ha sostenuto, in sintesi, che:
- il recupero era complesso per il numero elevato di operazioni e beneficiari;
- le procedure di gara e la nomina dell’esperto avevano richiesto tempo;
- i giudici nazionali avevano applicato criteri di valutazione conformi al diritto dell’Unione, richiamando anche la sentenza della Corte nel procedimento C‑325/22, Ministar na zemedelieto, hranite i gorite;
- alcune misure legislative interne, come il divieto di costruzione sui terreni, avevano limitato la disponibilità del vantaggio economico.
Ragionamento della Corte sulla prima censura
La Corte ricorda che, in materia di recupero di aiuti illegali e incompatibili, lo Stato membro è tenuto a ottenere un recupero effettivo entro il termine fissato dalla decisione della Commissione. Il solo fatto di avviare procedure amministrative o giudiziarie non equivale a esecuzione della decisione, perché l’obbligo di recupero è un obbligo di risultato.
La Corte respinge l’argomento della Bulgaria secondo cui il termine di esecuzione sarebbe irragionevole, perché si tratta in sostanza di una contestazione implicita della legittimità della decisione 2015/456, che non può essere sollevata in un ricorso per inadempimento ma solo con ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE. Poiché la Bulgaria non aveva ottenuto la proroga del termine né proposto ricorso di annullamento, la decisione restava vincolante.
Quanto alle misure adottate, la Corte osserva che esse non integravano un recupero effettivo entro il 5 settembre 2015, data di riferimento nel caso di specie. La Corte rileva inoltre che le comunicazioni inviate dalla Bulgaria non corrispondevano alle informazioni richieste dall’articolo 6 della decisione 2015/456. La prima censura è quindi accolta.
Ragionamento della Corte sulla terza censura: impossibilità assoluta
La Corte ribadisce che l’unico mezzo difensivo ammissibile, in assenza di annullamento della decisione, è la prova di un’impossibilità assoluta di corretta esecuzione. Tale prova non può derivare da difficoltà pratiche, giuridiche o politiche ordinarie.
Nel caso concreto, la Corte respinge le difese bulgare perché:
- le difficoltà nel reperire transazioni analoghe erano di ordine pratico e note già nel procedimento amministrativo;
- la scelta di ricorrere a un esperto indipendente era stata compiuta dalle autorità bulgare, non imposta dalla decisione;
- i contenziosi nazionali non dimostravano un’impossibilità assoluta, anche perché la Bulgaria non aveva provato l’adozione di misure idonee a evitare che i beneficiari conservassero, anche provvisoriamente, il vantaggio;
- la giurisprudenza richiamata nella sentenza C‑325/22 non escludeva il recupero, purché i criteri nazionali fossero compatibili con la decisione della Commissione e conducessero a un valore di mercato al momento dello scambio.
La Corte afferma inoltre che la Commissione non era tenuta a indicare un unico metodo tecnico di valutazione o un valore numerico preciso del prezzo di mercato reale, avendo già offerto nella decisione diverse opzioni di esecuzione. Anche la terza censura viene accolta.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che la Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato entro i termini prescritti tutte le misure necessarie per eseguire la decisione 2015/456, è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 4, 5 e 6 di tale decisione nonché dal Trattato FUE. La Bulgaria è inoltre condannata alle spese.
Principi pratici per il professionista
La sentenza conferma che il recupero degli aiuti di Stato non si esaurisce nell’adozione di atti interni, ma richiede un risultato effettivo entro il termine della decisione della Commissione. Le difficoltà tecniche nella quantificazione dell’aiuto o il contenzioso interno non bastano, da soli, a integrare l’impossibilità assoluta di esecuzione. Per avvocati e consulenti fiscali, il caso ribadisce anche l’esigenza di distinguere tra contestazione della validità della decisione e difesa nel giudizio di inadempimento: la prima va proposta con ricorso di annullamento, non in sede di esecuzione o di enforcement.
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