Sentenza n. 5457/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto n. 24408 del 12.12.2022 della Provincia Autonoma di Bolzano - Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, ivi compreso l''Allegato A, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; - dell’Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso; - della Circolare del Ministero della Salute del 29.7.2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (Circolare Min. Salute 2019); - del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (Decreto Min. Salute 2012); - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018; con istanza, ove occorrer possa, di previa rimessione della questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale dell’art. 9-ter del D.L. n. 78 del 2015, anche per come modificato ed integrato con L. del 30.12.2018, n. 145, c. 557 e dall’art. 18 del D.L. 9.8.2022, n. 115, convertito in Legge 21 settembre 2022 n. 142 (cd. Decreto Aiuti-bis), e/o di previa disapplicazione o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea; nonché per la condanna della Amministrazione alla restituzione delle somme eventualmente frattanto pagate dalla Impresa ricorrente, o trattenute a suo carico, per i titoli di cui sopra e che, per quanto sarà accertato e dichiarato in (auspicato) accoglimento del presente ricorso, siano rilevate non dovute, in toto o in parte, nonché al pagamento delle somme correlativamente dovute a titolo di interessi e rivalutazione; b) per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l'annullamento - del sopravvenuto Decreto n. 10686 del 15.06.2023 della Provincia Autonoma di Bolzano Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, successivamente conosciuto, ivi compreso l'Allegato 1, sostitutivo dell'Allegato A del Decreto n. 24408/2022, con cui sono stati corretti e (ri)determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente in forza di quanto ivi riferito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di determinazione degli obblighi di ripiano a carico di un'impresa fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, compreso il decreto provinciale di rideterminazione degli importi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa, dopo aver originariamente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e averlo trasposto davanti al TAR, ha impugnato il decreto della Provincia Autonoma di Bolzano che determinava gli importi asseritamente dovuti a titolo di payback sanitario per gli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali, l'accordo Stato-Regioni, la circolare ministeriale e gli ulteriori atti presupposti e connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto provinciale che aveva corretto e rideterminato gli importi. Sono stati dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, con richiesta, ove necessario, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, di disapplicazione della normativa interna o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, oltre alla restituzione delle somme eventualmente pagate o trattenute. In vista dell'udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di aver versato agli enti territoriali gli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di merito né l'eccezione di difetto di legittimazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il pagamento degli oneri di ripiano ha determinato una situazione di fatto e di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, rendendo certa e definitiva l'inutilità di una pronuncia di annullamento, poiché la ricorrente aveva agito per evitare qualsiasi pagamento. Il pagamento, tuttavia, non è stato ritenuto satisfattivo della pretesa demolitoria e non ha determinato la cessazione della materia del contendere: quest'ultima avrebbe potuto derivare soltanto dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della materia.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Prevede gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del payback sanitario.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
Richiamato quale ulteriore base normativa degli obblighi oggetto degli atti impugnati.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95 del 2025
Richiamato quale disposizione in base alla quale la ricorrente ha effettuato il versamento degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Il pagamento dell'importo oggetto di una domanda di annullamento può determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando introduce una situazione di fatto e di diritto nuova, rendendo certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale richiesta per evitare il pagamento.
- Il pagamento dell'importo contestato non determina di per sé la cessazione della materia del contendere, poiché tale esito presuppone il venir meno della pretesa sostanziale per effetto dell'annullamento d'ufficio o di altro evento satisfattivo rispetto alla domanda azionata.
- Quando la sopravvenienza rende inutile la decisione sull'impugnazione demolitoria, il giudice può dichiarare l'improcedibilità senza esaminare i motivi di merito e senza pronunciarsi sulle ulteriori eccezioni processuali non necessarie alla definizione del giudizio.
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