Corte di giustizia, Sentenza C-294/18
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 maggio 2019. — Causa promossa da Oulun Sähkönmyynti Oy. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus. — Rinvio pregiudiziale – Efficienza energetica – Direttiva 2012/27/UE – Articolo 11, paragrafo 1 – Costi dell’accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione – Diritto dei clienti finali di ricevere gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni sulla fatturazione per il loro consumo di energia – Canone di base per l’energia elettrica – Sconto sul canone di base per l’energia elettrica concesso da una società di vendita di energia ai clienti che abbiano optato per la fattura elettronica. — Causa C-294/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la direttiva 2012/27/UE non vieta a un fornitore di energia di premiare con uno sconto i clienti che scelgono la fattura elettronica. Il punto decisivo è che le fatture e le informazioni sulla fatturazione restino gratuite per tutti i clienti finali. La Corte ha quindi escluso che uno sconto sul canone di base, in sé, integri un pagamento mascherato o un’elusione dell’obbligo di gratuità.
Direttiva efficienza energetica: compatibilità con l’articolo 11, paragrafo 1, di uno sconto sul canone di base per l’energia elettrica riservato ai clienti che scelgono la fattura elettronica.
La questione giuridica
Se l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE debba essere interpretato nel senso che vieta o consente uno sconto sul canone di base per l’energia elettrica accordato dalla società di vendita soltanto ai clienti finali che abbiano optato per la fattura elettronica; e, in caso di ammissibilità dello sconto, se la direttiva imponga ulteriori condizioni specifiche (ad esempio correlazione tra sconto e risparmio di costi, numero di fatture o categorie di clienti).
Principio di diritto
L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, che impone agli Stati membri di garantire ai clienti finali la gratuità delle fatture e delle informazioni sulla fatturazione per il consumo di energia, non osta a che una società di vendita al dettaglio conceda uno sconto sul canone di base ai soli clienti che scelgono la fattura elettronica, purché la gratuità delle fatture e delle informazioni sia comunque rispettata. La norma non prescrive ulteriori requisiti specifici circa la struttura o l’entità dello sconto, e tale incentivo è coerente con l’obiettivo della direttiva di favorire l’efficienza energetica e la diffusione delle fatture elettroniche.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Direttiva 2012/27/UE
- Direttiva 2006/32/CE
- Direttiva 2009/72/CE
- Direttiva 2009/73/CE
- Direttiva 2009/125/CE
- Direttiva 2010/30/UE
Sconto sul canone di base e fattura elettronica nella direttiva 2012/27/UE
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal markkinaoikeus finlandese e riguarda l’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica. Il caso nasce da una misura commerciale di un fornitore di energia elettrica che aveva riconosciuto uno sconto sul canone di base ai clienti che optavano per la fattura elettronica.
Fatti e procedimento principale
La società Oulun Sähkönmyynti Oy applicava un canone di base mensile per la fornitura di energia elettrica e, dal 1° gennaio 2016, concedeva uno sconto di 1 euro al mese ai soli clienti che avevano scelto la fattura elettronica. L’Energiavirasto ha ritenuto che tale sconto equivalesse, di fatto, a far pagare agli altri clienti un importo per le fatture, ordinando alla società di modificare la prassi e di rimborsare gli importi percepiti indebitamente.
La società ha impugnato la decisione sostenendo che le fatture erano comunque gratuite per tutti e che lo sconto rispondeva a una legittima politica tariffaria collegata al risparmio di costi amministrativi derivante dalla fatturazione elettronica.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- il considerando 32 e il considerando 33 della direttiva 2012/27/UE, relativi al rafforzamento della responsabilizzazione dei clienti finali e al ruolo della fatturazione e dei sistemi di misurazione intelligenti;
- l’articolo 1 della direttiva 2012/27/UE, che enuncia l’obiettivo di promozione dell’efficienza energetica nell’Unione;
- l’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), che prevede che agli მომხმარenti sia offerta l’opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica;
- l’articolo 11, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di garantire che i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le fatture e le informazioni sulla fatturazione per il consumo di energia;
- l’allegato VII, punto 1.1, sulla fatturazione basata sul consumo effettivo.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:
- se uno sconto sul canone di base concesso solo a chi sceglie la fattura elettronica faccia venir meno la gratuità delle fatture per gli altri clienti;
- se, in caso di ammissibilità dello sconto, la direttiva imponga condizioni ulteriori, come la corrispondenza tra sconto e risparmio di costi, il numero delle fatture o la qualificazione dei clienti;
- se eventuali importi riscossi in violazione della regola di gratuità debbano essere rimborsati secondo criteri particolari di diritto dell’Unione.
Ragionamento della Corte
La Corte interpreta l’articolo 11, paragrafo 1, partendo dal tenore letterale, dal contesto e dagli obiettivi della direttiva.
Sotto il profilo letterale, la disposizione impone agli Stati membri di assicurare che i clienti finali ricevano gratuitamente le loro fatture e le informazioni sulla fatturazione, ma non introduce altri vincoli circa la struttura dei prezzi o la possibilità di politiche commerciali differenziate.
Sul piano sistematico e teleologico, la Corte osserva che la direttiva 2012/27/UE mira a promuovere l’efficienza energetica e che il legislatore europeo intende anche favorire la fatturazione elettronica, come confermato dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera b). La fattura elettronica può rendere più accessibili e frequenti le informazioni sui consumi e contribuire agli obiettivi di efficienza energetica.
La Corte aggiunge che uno sconto sul canone di base, in presenza di fatture comunque gratuite per tutti, non è in contrasto con tali finalità e può costituire uno strumento legittimo per ridurre i costi amministrativi e incentivare l’adozione della fatturazione elettronica.
Quanto all’asserita elusione dell’obbligo di gratuità, la Corte rileva che nel caso concreto lo sconto era applicato a un canone di base già esistente, senza che i clienti non aderenti alla fattura elettronica fossero chiamati a pagare un corrispettivo specifico per le fatture. Pertanto, non vi era un pagamento mascherato in violazione dell’articolo 11, paragrafo 1.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE non osta a uno sconto sul canone di base per l’energia elettrica concesso da una società di vendita al dettaglio ai soli clienti finali che abbiano optato per la fattura elettronica, nelle circostanze della controversia. Di conseguenza, la terza questione, relativa al rimborso di corrispettivi indebitamente riscossi, resta assorbita e non viene esaminata.
Principi affermati
- La gratuità imposta dall’articolo 11, paragrafo 1, riguarda la fattura e le informazioni sulla fatturazione, non vieta in sé politiche tariffarie differenziate.
- Uno sconto legato alla scelta della fattura elettronica è compatibile con la direttiva se non trasforma, direttamente o indirettamente, la fattura cartacea o altre modalità di fatturazione in un servizio a pagamento.
- La direttiva 2012/27/UE lascia spazio agli operatori per incentivare comportamenti coerenti con l’efficienza energetica, purché sia rispettato il nucleo dell’obbligo di gratuità.
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