Corte di giustizia, Sentenza C-133/18
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 maggio 2019. — Sea Chefs Cruise Services GmbH contro Ministre de l'Action et des Comptes publics. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Rimborso dell’IVA – Direttiva 2008/9/CE – Articolo 20 – Richiesta d’informazioni aggiuntive formulata dallo Stato membro di rimborso – Informazioni da fornire entro il termine di un mese a decorrere dalla ricezione della richiesta da parte del destinatario – Natura giuridica di tale termine e conseguenze derivanti dal suo mancato rispetto. — Causa C-133/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta la disciplina del rimborso IVA per i soggetti non stabiliti in senso favorevole alla tutela sostanziale del diritto al rimborso. Il termine di un mese previsto per rispondere alle richieste di informazioni aggiuntive dell’amministrazione non è un termine perentorio di decadenza. Ne consegue che, in caso di rigetto, il contribuente può ancora far valere in giudizio le informazioni integrative necessarie a dimostrare il proprio diritto.
Rimborso IVA ai soggetti non stabiliti: il termine di un mese per rispondere alle richieste di informazioni aggiuntive ex articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE non è un termine di decadenza.
La questione giuridica
Si chiede se l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE debba essere interpretato nel senso che il termine di un mese per fornire le informazioni aggiuntive richieste dallo Stato membro di rimborso costituisca un termine di decadenza, con perdita definitiva del diritto al rimborso in caso di tardiva o omessa risposta, oppure se il soggetto passivo possa comunque regolarizzare la domanda di rimborso nel giudizio nazionale ai sensi dell’articolo 23 della direttiva, alla luce dei principi di neutralità e proporzionalità dell’IVA.
Principio di diritto
L’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE non istituisce un termine di decadenza: il mancato rispetto del termine di un mese per trasmettere le informazioni aggiuntive richieste dallo Stato membro di rimborso non comporta, di per sé, la perdita del diritto al rimborso né impedisce al soggetto passivo di produrre successivamente, anche dinanzi al giudice nazionale, gli elementi necessari a dimostrare la sussistenza del diritto al rimborso dell’IVA.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/9/CE
- Articolo 20, paragrafi 1 e 2, direttiva 2008/9/CE
- Articolo 23, direttiva 2008/9/CE
- Articolo 26, direttiva 2008/9/CE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 169, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 170, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 171, direttiva 2006/112/CE
Rimborso IVA e termine per le informazioni aggiuntive ex direttiva 2008/9/CE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal administratif de Montreuil in una controversia tra Sea Chefs Cruise Services GmbH e l’amministrazione fiscale francese. Il tema è l’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE, relativa al rimborso IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso.
Fatti e procedimento principale
Sea Chefs, società stabilita in Germania, aveva presentato domanda di rimborso dell’IVA relativa al periodo 1 gennaio-31 dicembre 2014 tramite il portale elettronico dello Stato di stabilimento. L’amministrazione francese aveva chiesto informazioni aggiuntive il 14 dicembre 2015; poiché non aveva ricevuto risposta entro un mese, aveva respinto la domanda il 29 gennaio 2016.
Nel ricorso proposto contro il rigetto, la società aveva prodotto i documenti richiesti. L’amministrazione sosteneva che il mancato rispetto del termine di un mese comportasse la decadenza dal diritto di rimborso e impedisse ogni regolarizzazione successiva in giudizio.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto il sistema della direttiva 2008/9/CE, in particolare:
- l’articolo 15, paragrafo 1, che stabilisce il termine per la presentazione della richiesta di rimborso;
- l’articolo 19, che impone allo Stato membro di rimborso di decidere entro quattro mesi;
- l’articolo 20, che consente di chiedere informazioni aggiuntive e prevede, al paragrafo 2, un termine di un mese per fornirle;
- l’articolo 21, che disciplina il termine per la decisione dopo la richiesta di informazioni;
- l’articolo 23, che assicura il diritto di ricorso;
- l’articolo 26, relativo agli interessi in caso di ritardo nel rimborso.
Sul piano sostanziale, la direttiva 2008/9 si collega agli articoli 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE sul diritto al rimborso IVA per i soggetti non stabiliti nello Stato membro in cui effettuano gli acquisti.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il diritto al rimborso IVA è l’equivalente, per i soggetti non stabiliti, del diritto a detrazione riconosciuto ai soggetti stabiliti: esso è parte integrante del meccanismo dell’IVA e serve a garantire la neutralità fiscale. Per questo motivo, in linea di principio, non può essere limitato oltre quanto necessario.
Nel valutare il termine di un mese dell’articolo 20, paragrafo 2, la Corte osserva che:
- il testo della disposizione non contiene l’espressione "al più tardi", che invece compare nell’articolo 15, paragrafo 1, per il termine di presentazione della domanda; ciò segnala che il legislatore non ha voluto introdurre una decadenza;
- la richiesta di informazioni aggiuntive può essere indirizzata anche a soggetti diversi dal richiedente o alle autorità dello Stato membro di stabilimento; trasformare il loro eventuale ritardo in una perdita definitiva del diritto sarebbe incompatibile con la tutela del contribuente, che non controlla tali soggetti;
- gli articoli 21 e 26 mostrano che il sistema prevede ancora una decisione sul rimborso anche quando le informazioni non siano state fornite in tempo, e disciplina il solo effetto sugli interessi di mora, non la perdita del diritto.
La Corte rileva inoltre che interpretare il termine come decadenziale svuoterebbe di contenuto l’articolo 26, secondo comma, che presuppone invece un rimborso tardivo e non un rigetto automatico.
Decisione e portata pratica
La Corte afferma che il termine di un mese previsto dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE non è un termine di decadenza. Di conseguenza, se la domanda viene respinta in tutto o in parte per mancata trasmissione tempestiva delle informazioni richieste, il soggetto passivo può proporre ricorso ai sensi dell’articolo 23 e produrre nel giudizio nazionale le informazioni supplementari utili a dimostrare il proprio diritto al rimborso.
Principio affermato
Il mancato invio entro un mese delle informazioni aggiuntive richieste dallo Stato membro di rimborso non estingue il diritto al rimborso IVA del soggetto non stabilito e non preclude la successiva regolarizzazione della domanda in sede giurisdizionale. La sanzione della decadenza non può essere desunta né dal testo né dalla struttura della direttiva 2008/9/CE.
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