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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-614/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 maggio 2019. — Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego contro Industrial Quesera Cuquerella SL e Juan Ramón Cuquerella Montagud. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Regolamento (CE) n. 510/2006 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Formaggio manchego (“queso manchego”) – Utilizzazione di segni suscettibili di evocare la regione alla quale è legata la denominazione d’origine protetta (DOP) – Nozione di “consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto” – Consumatore europeo o consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto oggetto della DOP. — Causa C-614/17

Giurisprudenza europea62017CJ0614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la portata della tutela delle DOP contro l'"evocazione" nel regolamento n. 510/2006, affermando che non sono vietati solo i nomi simili, ma anche i segni figurativi che richiamino direttamente alla mente del consumatore il prodotto protetto. La protezione opera pure quando i segni sono utilizzati da un produttore situato nella zona geografica della DOP, se i suoi prodotti non sono conformi al disciplinare. Il giudizio va compiuto con riferimento al consumatore europeo medio, in un'ottica di tutela uniforme in tutta l'Unione.

Protezione delle DOP: l'"evocazione" ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 può derivare anche da segni figurativi, e la valutazione va compiuta rispetto al consumatore europeo medio.

La questione giuridica

Se l'"evocazione" di una DOP vietata dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 possa risultare solo da denominazioni simili o anche da segni figurativi; se l'uso di segni figurativi che richiamano la regione legata a una DOP possa integrare evocazione anche quando siano usati da un produttore stabilito in quella regione ma non autorizzato a usare la DOP; e se il parametro del consumatore medio debba essere quello europeo o solo quello dello Stato membro di produzione/consumo principale.

Principio di diritto

L'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 osta a qualsiasi uso, anche figurativo, che crei nei consumatori un nesso sufficientemente diretto e univoco con una denominazione registrata, sicché un'"evocazione" può derivare da immagini, simboli o riferimenti visivi che richiamino il prodotto o la regione associata alla DOP. Tale divieto si applica anche al produttore stabilito nella zona geografica della DOP se i suoi prodotti non rispettano il disciplinare; inoltre, il parametro di riferimento è il consumatore europeo medio, compreso quello dello Stato membro interessato, e non solo il consumatore locale.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 510/2006
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 510/2006
  • Articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 510/2006
  • Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006

Protezione della DOP "queso manchego" contro l'evocazione mediante segni figurativi

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo (Spagna) sull'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006, in una controversia tra il consorzio/fondazione incaricato della tutela della DOP "queso manchego" e un produttore di formaggi non coperti da tale denominazione. Oggetto del giudizio è l'uso, su etichette e materiali pubblicitari, di riferimenti a Don Chisciotte, a Rocinante, a paesaggi della Mancia, a mulini a vento e ad altri elementi figurativi connessi alla regione geografica evocata dalla DOP.

Fatti e procedimento principale

La fondazione attrice aveva chiesto che fosse accertata la violazione della DOP per effetto dell'uso, da parte di IQC, delle etichette dei formaggi "Adarga de Oro", "Super Rocinante" e "Rocinante" e della dicitura "Quesos Rocinante". I giudici spagnoli di primo e secondo grado avevano respinto la domanda, ritenendo che i segni impiegati richiamassero la regione La Mancia, ma non il formaggio protetto dalla DOP. Il Tribunal Supremo ha quindi sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte tre questioni sull'ambito dell'"evocazione" e sul parametro del consumatore rilevante.

Normativa rilevante

La Corte richiama i considerando 4 e 6 del regolamento n. 510/2006, che valorizzano l'esigenza di un'informazione chiara, succinta e credibile sull'origine del prodotto. Richiama inoltre:

  • l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sulla nozione di denominazione d'origine;
  • l'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c), sulla tutela contro usurpazione, imitazione ed evocazione;
  • l'articolo 14, paragrafo 1, sui marchi corrispondenti a situazioni vietate.

Prima questione: evocazione mediante segni figurativi

La Corte afferma che l'evocazione di una denominazione registrata non dipende solo da somiglianze visive, fonetiche o concettuali tra denominazioni, ma può derivare anche dall'uso di segni figurativi. Il criterio decisivo è se il segno sia idoneo a richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia della denominazione registrata. In questa prospettiva, il regolamento tutela la DOP anche contro immagini o simboli che, per vicinanza concettuale, inducano il consumatore ad associare il prodotto non protetto al prodotto DOP.

Seconda questione: segni che evocano la regione geografica e produttore locale non autorizzato

La Corte precisa che l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), non contiene alcuna deroga per il produttore stabilito nell'area geografica corrispondente alla DOP. Di conseguenza, un operatore situato nella regione non può usare segni figurativi che evocano la zona geografica se i suoi prodotti, pur simili o comparabili, non rispettano tutti i requisiti del disciplinare. Un'esenzione siffatta gli consentirebbe infatti di trarre un vantaggio indebito dalla notorietà della DOP.

Ai fini dell'accertamento concreto, il giudice nazionale deve verificare se tra i segni utilizzati e la DOP esista una vicinanza concettuale sufficientemente diretta e univoca, tale da indurre il consumatore ad avere immediatamente in mente la denominazione protetta. La Corte indica espressamente che il giudice del rinvio deve valutare globalmente i diversi elementi figurativi e denominativi presenti sulle etichette e sul sito internet, come il personaggio somigliante a Don Chisciotte, il cavallo magro, i mulini a vento e le pecore.

Terza questione: consumatore di riferimento

La Corte chiarisce che il parametro è quello del consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Non conta soltanto il consumatore dello Stato membro in cui il prodotto è fabbricato o maggiormente consumato, perché la protezione delle DOP deve essere effettiva e uniforme in tutto il territorio dell'Unione. Tuttavia, il giudice nazionale può e deve verificare se, con riferimento anche ai consumatori dello Stato membro interessato, gli elementi in esame siano idonei a richiamare la DOP.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che:

  • l'evocazione di una DOP può derivare dall'uso di segni figurativi;
  • l'uso di segni figurativi che evocano l'area geografica collegata a una DOP può integrare evocazione anche se impiegati da un produttore stabilito in tale area ma non autorizzato a usare la DOP;
  • il parametro di valutazione è il consumatore europeo medio, compreso quello dello Stato membro di produzione/consumo principale.

La decisione rafforza quindi la protezione delle DOP contro sfruttamenti indiretti della reputazione geografica, anche quando l'operatore non utilizzi la denominazione protetta in modo testuale ma ne richiami l'immaginario visivo o culturale.

Come è indicizzato

Materiedenominazioni d'origine protetteindicazioni geograficheetichettatura e segni figurativitutela del consumatoreagricoltura e prodotti alimentari

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