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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-598/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 maggio 2019. — A-Fonds contro Inspecteur van de Belastingdienst. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof 's-Hertogenbosch. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Nozione di aiuto nuovo – Rimborso di un’imposta sui dividendi – Regime esteso alle società stabilite al di fuori del territorio dello Stato membro interessato – Libera circolazione dei capitali – Obblighi dei giudici nazionali. — Causa C-598/17

Giurisprudenza europea62017CJ0598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che, quando il rimborso dell’imposta sui dividendi è parte di un regime di aiuti di Stato, il giudice nazionale non può esaminare autonomamente se il requisito di residenza sia contrario alla libera circolazione dei capitali. Tale valutazione inciderebbe infatti sulla struttura stessa del regime di aiuti e invaderebbe la competenza esclusiva della Commissione in materia di compatibilità con il mercato interno. Di conseguenza, il giudice non può neppure accordare il rimborso in forza dell’articolo 63 TFUE.

Rinvio pregiudiziale su aiuti di Stato e libera circolazione dei capitali: il giudice nazionale può disapplicare un requisito di residenza previsto da un regime di rimborso dell’imposta sui dividendi?

La questione giuridica

Se l’estensione di un regime fiscale di rimborso a soggetti stabiliti in un altro Stato membro, richiesta in forza della libera circolazione dei capitali, integri una modifica di un aiuto esistente e, in caso affermativo, se il giudice nazionale possa concedere il rimborso senza previa notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, oppure debba astenersi dal pronunciarsi sul requisito di residenza per non invadere la competenza esclusiva della Commissione in materia di compatibilità degli aiuti.

Principio di diritto

Gli articoli 107 e 108 TFUE ostano a che un giudice nazionale valuti, alla luce della libera circolazione dei capitali, la legittimità di un requisito di residenza che costituisce una componente indissolubilmente legata a un regime di aiuti di Stato; se il rimborso dell’imposta sui dividendi è parte di un regime di aiuti, la verifica della sua compatibilità e l’eventuale estensione ai non residenti rientrano nella competenza esclusiva della Commissione, non del giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 56, paragrafo 1, CE
  • Articolo 63, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Regolamento (CE) n. 659/1999, articolo 1, lettera c)
  • Regolamento (UE) 2015/1589, articolo 1, lettera c)
  • Regolamento (CE) n. 794/2004, articolo 4, paragrafo 1
  • Wet op de vennootschapsbelasting 1969, articolo 2
  • Wet op de dividendbelasting 1965, articolo 10

Rinvio pregiudiziale su rimborso dell’imposta sui dividendi e aiuti di Stato

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Gerechtshof’s-Hertogenbosch in materia fiscale. Il punto centrale è se un giudice nazionale possa, in presenza di un regime qualificabile come aiuto di Stato, concedere a un soggetto stabilito in un altro Stato membro il rimborso dell’imposta olandese sui dividendi eliminando il requisito della residenza nazionale.

Fatti e procedimento principale

A-Fonds, fondo comune d’investimento speciale stabilito in Germania e privo di personalità giuridica, era interamente detenuto da BBB, ente di diritto pubblico tedesco. BBB percepiva dividendi da azioni di società olandesi e subiva l’imposta sui dividendi nei Paesi Bassi per gli esercizi dal 2002/2003 al 2007/2008. Le domande di rimborso presentate all’amministrazione fiscale olandese sono state respinte perché BBB non era stabilito nei Paesi Bassi.

Il giudice del rinvio osservava che soggetti pubblici olandesi esenti dall’imposta sulle società, pur subendo in linea di principio la ritenuta sui dividendi, ottenevano il rimborso ex articolo 10, paragrafo 1, della Wet DB 1965. Riteneva quindi che il diniego opposto a BBB potesse costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

Normativa nazionale e dell’Unione richiamata

Sul piano dell’Unione, la Corte richiama:

  • l’articolo 107 TFUE e l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE;
  • l’articolo 56, paragrafo 1, CE, divenuto articolo 63, paragrafo 1, TFUE;
  • l’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e la disposizione corrispondente del regolamento 2015/1589;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004.

Quanto al diritto olandese, sono rilevanti:

  • l’articolo 2 della Wet Vpb 1969, che disciplina l’assoggettamento all’imposta sulle società di taluni enti pubblici;
  • l’articolo 10 della Wet DB 1965, che prevede il rimborso dell’imposta sui dividendi per certe persone giuridiche stabilite nei Paesi Bassi e, in via analoga, per determinate persone giuridiche stabilite in altri Stati membri.

Questioni pregiudiziali sollevate

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:

  • se l’ampliamento di un regime di aiuti esistente, conseguente al successo di una pretesa fondata sulla libera circolazione dei capitali, costituisca un aiuto nuovo;
  • se il giudice nazionale, nel garantire il rispetto dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, debba notificare alla Commissione la decisione di concedere il rimborso o comunque debba astenersi dal farlo in assenza di previa notifica.

Ragionamento della Corte sulla qualificazione del regime

La Corte rileva anzitutto che la decisione della Commissione richiamata dal giudice del rinvio riguardava solo l’esenzione dall’imposta sulle società prevista dalla Wet Vpb 1969 per le imprese pubbliche olandesi, e non il distinto regime di rimborso dell’imposta sui dividendi previsto dalla Wet DB 1965. Pur così, ammette che, nel caso specifico di un rimborso concesso a un’impresa pubblica olandese in connessione con l’esenzione fiscale, il rimborso possa presentarsi come conseguenza diretta e inscindibile di un aiuto di Stato.

Su questa base, la Corte esamina la questione partendo dall’ipotesi che il regime di rimborso costituisca un regime di aiuti. Richiama la distinzione, costante in giurisprudenza, tra:

  • la competenza esclusiva della Commissione a valutare la compatibilità degli aiuti con il mercato interno;
  • il ruolo dei giudici nazionali, limitato alla tutela dei diritti dei singoli contro l’esecuzione di aiuti non notificati o al controllo di talune misure rispetto a norme del Trattato aventi effetto diretto, purché tali misure siano separabili dal nucleo del regime di aiuti.

Limiti del controllo del giudice nazionale

La Corte precisa che il giudice nazionale può verificare la compatibilità di modalità di un regime di aiuti con altre norme del Trattato solo se tali modalità sono valutabili isolatamente e non sono necessarie alla realizzazione dell’obiettivo o al funzionamento del regime. Al contrario, se una caratteristica è indissolubilmente legata all’oggetto dell’aiuto, il suo esame deve avvenire tramite la procedura dell’articolo 108 TFUE.

Nel caso di specie, il requisito di residenza è considerato indissolubilmente legato all’oggetto del regime, perché la misura favorisce le sole imprese nazionali. Un controllo giudiziale su tale requisito finirebbe inoltre per rimettere in discussione, anche indirettamente, il requisito di residenza previsto dalla Wet Vpb 1969, che è necessario per il funzionamento del regime di esenzione. Perciò, non è possibile isolare tale requisito senza alterare la ripartizione delle competenze tra Commissione e giudici nazionali.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale valuti la conformità di un requisito di residenza, come quello previsto dal regime olandese di rimborso dell’imposta sui dividendi, alla libera circolazione dei capitali, quando quel regime sia costitutivo di un regime di aiuti di Stato. Ne deriva che il giudice non può neppure accordare il rimborso invocando l’articolo 63 TFUE.

La Corte non ritiene quindi necessario rispondere alla questione relativa alla notifica alla Commissione della decisione giudiziale che concederebbe il beneficio fiscale, poiché la questione è assorbita dal difetto di competenza del giudice nazionale sul requisito di residenza.

Dispositivo

La Corte dichiara che gli articoli 107 e 108 TFUE devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale non può valutare la conformità di un requisito di residenza, come quello in causa, all’articolo 56, paragrafo 1, CE, divenuto articolo 63, paragrafo 1, TFUE, qualora il regime di rimborso dell’imposta sui dividendi in questione sia costitutivo di un regime di aiuti.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statolibera circolazione dei capitalifiscalità direttarimborso dell'imposta sui dividendiobblighi del giudice nazionale

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