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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-694/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 maggio 2019. — Pillar Securitisation Sàrl contro Hildur Arnadottir. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Lussemburgo). — Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Convenzione di Lugano II – Articolo 15 – Contratto concluso da un consumatore – Nesso con la direttiva 2008/48/CE – Contratto di credito al consumo – Articoli 2 e 3 – Nozioni di “consumatore” e di “transazioni alle quali si applica la direttiva” – Importo massimo del credito – Irrilevanza ai sensi dell’articolo 15 della convenzione di Lugano II. — Causa C-694/17

Giurisprudenza europea62017CJ0694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia chiarisce che le soglie di importo della direttiva 2008/48/CE non condizionano l'applicazione dell'articolo 15 della convenzione di Lugano II. Un contratto di credito può quindi essere considerato contratto concluso da un consumatore anche se supera i limiti quantitativi della direttiva, purché sia stato concluso per un uso estraneo all'attività professionale del contraente. Ne segue che la competenza può spettare ai giudici del domicilio del consumatore ai sensi dell'articolo 16 della convenzione.

Interpretazione dell'articolo 15 della convenzione di Lugano II: irrilevanza della soglia di importo della direttiva 2008/48/CE per qualificare un contraente come consumatore in un contratto di credito

La questione giuridica

Se, ai fini dell'articolo 15 della convenzione di Lugano II, una persona che ha concluso un contratto di credito possa essere considerata 'consumatore' anche quando il contratto, per l'importo totale del credito, non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE; e se rilevi il fatto che il diritto nazionale di recepimento non preveda una soglia più elevata.

Principio di diritto

Ai fini dell'articolo 15 della convenzione di Lugano II, la qualifica di 'consumatore' e l'applicabilità delle regole speciali di competenza non dipendono dal fatto che il contratto di credito rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE né dal superamento o meno della soglia di importo prevista da tale direttiva; parimenti, è irrilevante che il diritto nazionale di recepimento non preveda una soglia più elevata. La convenzione di Lugano II ha infatti una finalità diversa da quella della direttiva 2008/48/CE e tutela il consumatore sul piano processuale senza limiti di importo, salvo le esclusioni espressamente previste dalla convenzione stessa.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione di Lugano II, articoli 15, 16 e 17
  • Decisione 2009/430/CE
  • Direttiva 2008/48/CE, articoli 2 e 3
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012

Interpretazione dell'articolo 15 della convenzione di Lugano II e credito al consumo

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Cour de cassation lussemburghese, riguarda la delimitazione della nozione di contratto concluso da un consumatore ai sensi della convenzione di Lugano II in presenza di un contratto di credito di importo molto elevato. Il problema nasce dal possibile collegamento con la direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori, che prevede limiti quantitativi di applicazione.

Fatti e procedimento principale

Nel marzo 2005 la sig.ra Hildur Arnadottir, residente in Islanda, sottoscriveva presso la Kaupthing Bank Luxembourg un prestito superiore a un milione di euro, destinato all'acquisto di azioni della società islandese Bakkavör Group hf, presso cui lavorava. In seguito la Pillar Securitisation Sàrl, succeduta alla banca originaria, agiva in Lussemburgo per il rimborso del credito, facendo valere la clausola attributiva di competenza a favore dei giudici lussemburghesi.

I giudici di merito lussemburghesi avevano però dichiarato la propria incompetenza, ritenendo applicabile la disciplina speciale sulla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori di cui all'articolo 15 della convenzione di Lugano II, con conseguente inefficacia della clausola di proroga di competenza non conforme all'articolo 17. La Pillar Securitisation ricorreva quindi in cassazione, sostenendo che il contratto non potesse essere qualificato come contratto di consumo, anche perché l'importo eccedeva la soglia della direttiva 2008/48/CE.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • l'articolo 15 della convenzione di Lugano II, che disciplina la competenza in materia di contratti conclusi da consumatori;
  • l'articolo 16, paragrafo 2, della stessa convenzione, che attribuisce la competenza ai giudici del domicilio del consumatore per le azioni promosse contro di lui;
  • l'articolo 17, che limita le deroghe convenzionali a tale regime;
  • gli articoli 2 e 3 della direttiva 2008/48/CE, in particolare la definizione di consumatore e la soglia di applicazione tra EUR 200 e EUR 75.000;
  • il regolamento (CE) n. 44/2001 e il regolamento (UE) n. 1215/2012, richiamati per il parallelismo interpretativo con la convenzione di Lugano II;
  • la decisione 2009/430/CE, che approva la convenzione di Lugano II.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede se, quando un contratto di credito non rientra nella direttiva 2008/48/CE per il solo fatto che l'importo supera la soglia prevista, la persona che lo ha concluso possa comunque essere considerata consumatore ai sensi dell'articolo 15 della convenzione di Lugano II; e se a tal fine rilevi l'assenza, nel diritto nazionale di recepimento, di una soglia superiore.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la convenzione di Lugano II e i regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I bis devono essere interpretati in modo uniforme, dato il loro contenuto quasi identico in materia di competenza. Ricorda inoltre che l'articolo 15 della convenzione di Lugano II, analogamente alle disposizioni corrispondenti dei regolamenti, ha una portata ampia: salvo l'eccezione espressa dei contratti di trasporto di cui al paragrafo 3, la sezione sulla competenza dei consumatori si applica a tutti i contratti conclusi da una persona fisica per scopi estranei alla sua attività professionale.

La Corte rileva che la direttiva 2008/48/CE ha una diversa funzione: essa non disciplina la competenza giurisdizionale, ma armonizza taluni aspetti sostanziali del credito ai consumatori, delimitando in modo quantitativo il proprio ambito di applicazione. Proprio per questo, il fatto che un contratto non rientri nella direttiva perché supera EUR 75.000 non incide sulla nozione processuale di consumatore nell'ambito della convenzione di Lugano II.

La Corte aggiunge che subordinare l'articolo 15 della convenzione alle soglie della direttiva produrrebbe risultati incoerenti con l'obiettivo di tutela processuale perseguito dalla convenzione: ne resterebbero esclusi, senza ragione sostanziale, sia i piccoli prestiti inferiori a EUR 200 sia i crediti superiori a EUR 75.000. Il riferimento contenuto nella relazione esplicativa Pocar alla direttiva 2008/48/CE va quindi inteso in senso illustrativo e non limitativo.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che, per stabilire se un contratto di credito sia un contratto concluso da un consumatore ai sensi dell'articolo 15 della convenzione di Lugano II, non occorre verificare se il contratto rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE in funzione dell'importo del credito. È inoltre irrilevante che il diritto nazionale di recepimento non preveda una soglia più elevata.

Effetti pratici

La conseguenza è che, se il contratto è stato concluso per fini estranei all'attività professionale del mutuatario, operano le norme speciali di competenza della convenzione di Lugano II, con possibile attribuzione della competenza ai giudici del domicilio del consumatore ai sensi dell'articolo 16. Le clausole attributive di competenza che derogano a tale regime restano sottoposte alle restrizioni dell'articolo 17.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale internazionalecontratti dei consumatoricredito al consumoriconoscimento ed esecuzione delle decisioni

Testo integrale

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