Ordinanza n. 477/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, riservando alla fase di merito ogni decisione sulle questioni di rito, ha ritenuto che il ricorso non apparisse prima facie suscettibile di favorevole apprezzamento. Le censure sono state giudicate adeguatamente contrastate dalla documentazione prodotta dall’amministrazione resistente. Di conseguenza, è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione degli atti concorsuali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: giudizio di non idoneità alla prova orale di un concorso pubblico, con punteggio di 18/30, e conseguente mancato inserimento nella graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le graduatorie di un concorso pubblico unificato, nella parte in cui non lo inseriscono, il giudizio di non idoneità alla prova orale, la scheda individuale di valutazione, il verbale della sottocommissione relativo alla seduta d’esame, l’attribuzione della domanda n. 223 e del punteggio di 18/30, nonché i criteri di valutazione, i quesiti e gli atti di approvazione e validazione delle domande. Ha contestato, in particolare, l’ammissione di domande asseritamente estranee alle materie previste dal bando e la valutazione mediante una mera griglia numerica. In via subordinata ha chiesto l’accertamento del diritto a ripetere la prova orale davanti a una commissione diversa, con eventuale rinnovazione dell’intera fase orale. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori articolazioni dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha escluso, allo stato e in via sommaria, la sussistenza di un apprezzabile fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, sulla base della cognizione sommaria propria della fase, le censure risultino adeguatamente contrastate dalla documentazione dell’amministrazione e il ricorso non appaia prima facie favorevolmente valutabile.
- La valutazione compiuta nell’ordinanza cautelare sul fumus boni iuris non definisce le questioni di rito o di merito che il giudice si riserva di esaminare nella fase successiva.
Come è indicizzato
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