Sentenza del 21/11/2018 n. 30057 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato la sentenza della CTR della Lombardia, che aveva confermato il rigetto delle loro contestazioni relative a cinque avvisi di accertamento IRPEF e ILOR per gli anni 1989-1993. Gli avvisi recuperavano maggiori redditi da lavoro autonomo di R.M., consulente fiscale, sulla base di movimentazioni dei suoi conti correnti bancari. I quattro motivi riguardavano: l'asserita omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla giustificazione dei movimenti bancari; la rilevanza dell'assoluzione penale definitiva e di una precedente sentenza tributaria favorevole; lo smarrimento delle memorie e della documentazione bancaria depositata in primo grado; e il difetto di motivazione degli avvisi, motivati mediante rinvio al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato, perché la CTR aveva logicamente rilevato l'assenza di idonea documentazione a sostegno delle giustificazioni dei movimenti bancari e non operava alcun principio di non contestazione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili, rispettivamente per la confusa sovrapposizione tra violazione di legge e vizio motivazionale e per la genericità delle censure sullo smarrimento del fascicolo, non essendo stati adeguatamente richiamati e valorizzati i documenti dispersi. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la motivazione per relationem dell'avviso al PVC della Guardia di Finanza è legittima quando il verbale sia stato portato a conoscenza del contribuente e contenga gli elementi necessari per contestare la pretesa. Sono rimasti quindi fermi gli accertamenti fiscali e il rigetto delle domande dei contribuenti. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità, poiché le amministrazioni resistenti non hanno partecipato al giudizio.
Norme richiamate
Art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato articolato ai sensi dei numeri 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere ricondotti con precisione a una delle ipotesi tassative previste dalla norma; censure generiche o che confondono vizi diversi possono essere dichiarate inammissibili.
Artt. 115 e 116 c.p.c.
Le doglianze relative alla valutazione delle prove e al principio di disponibilità e apprezzamento delle prove devono essere formulate in modo specifico e distinto; non è sufficiente sovrapporre indistintamente violazione di legge e vizio di motivazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente alla Cassazione di riesaminare liberamente i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, salvo i vizi motivazionali dedotti secondo i requisiti prescritti.
Motivazione per relationem dell'avviso di accertamento
È sufficiente il rinvio dell'avviso di accertamento al p.v.c. notificato al contribuente.
L'avviso può motivare la pretesa fiscale rinviando al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, purché il verbale sia conoscibile dal contribuente e contenga gli elementi necessari per comprendere e contestare l'accertamento.
Massime di principio
- In presenza di accertamenti bancari, il contribuente deve fornire giustificazioni specifiche e adeguatamente documentate per ogni movimentazione contestata; mere spiegazioni non supportate da documenti possono essere insufficienti.
- L'assoluzione penale non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario: il giudice fiscale deve valutare autonomamente i fatti e la rilevanza della decisione penale nel diverso processo tributario.
- Se atti o documenti del fascicolo risultano smarriti, la parte deve indicarne con precisione il contenuto e dimostrarne la rilevanza decisiva; la semplice denuncia dello smarrimento non basta.
- Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere formulata in modo tecnico, specifico e riferibile a una precisa ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; la commistione di motivi diversi può comportare l'inammissibilità.
- La motivazione per relationem è generalmente valida quando l'avviso richiama un PVC già portato a conoscenza del contribuente, consentendogli di individuare i rilievi e predisporre la difesa.
- La prosecuzione del giudizio da parte dell'amministrazione finanziaria, anche dopo una precedente decisione favorevole al contribuente, può costituire elemento incompatibile con l'asserita mancata contestazione delle operazioni bancarie.
Testo integrale
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