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Sentenza

Sentenza n. 489/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento - del decreto prot. -OMISSIS- - recante data 17/04/2024 ma notificato il successivo 19/04/2024 - con il quale il Prefetto della Provincia di Palermo ha respinto l'istanza intesa ad ottenere il rilascio del decreto di approvazione a guardia giurata e della licenza del porto d'arma a tassa ridotta; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto e per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell'illegittimo atto impugnato.

Giustizia amministrativa202400589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d'armi a tassa ridotta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di diniego dell'istanza presentata dal titolare di un istituto di vigilanza privata per la sua nomina a guardia particolare giurata e per il rilascio della licenza di porto d'armi a tassa ridotta, chiedendone anche la sospensione e il risarcimento dei danni. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S. In particolare, ha lamentato la mancata audizione personale nel procedimento, l'omessa o insufficiente motivazione del provvedimento finale, ritenuto meramente riproduttivo del preavviso di rigetto, e l'erronea valorizzazione delle frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, in assenza di un accertamento giudiziario sulla fondatezza delle notizie di reato. Il diniego si fondava su controlli di polizia dai quali erano emerse frequentazioni, tra il 2017 e il 2020, con soggetti gravati da numerosi precedenti per reati anche gravi e di particolare allarme sociale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, confermando il diniego prefettizio e respingendo la domanda risarcitoria. Il provvedimento è riconducibile agli artt. 43 e 138 T.U.L.P.S. e implica un giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente, rimesso alla discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza per prevenire abusi nell'uso delle armi e garantire l'affidamento delle funzioni di vigilanza armata a soggetti affidabili. Il porto d'armi non è un diritto soggettivo assoluto e può essere autorizzato solo quando sussista la certezza della perfetta e completa sicurezza circa il buon uso dell'arma. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla manifesta illogicità, al travisamento dei fatti e al difetto di istruttoria. Nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta congrua e fondata su elementi concreti: le frequentazioni con soggetti gravati da numerosi precedenti, inclusi reati di grave allarme sociale, costituiscono un indice sintomatico di possibile inaffidabilità anche in assenza di condanne penali personali del richiedente. Tali frequentazioni possono essere valorizzate anche per il rischio di apprensione e uso improprio dell'arma. Il giudice ha escluso la violazione delle garanzie partecipative: dopo il preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990, il ricorrente disponeva di un termine congruo per presentare osservazioni scritte, ma non ha depositato memorie, non ha esercitato l'accesso agli atti per contestare le segnalazioni di polizia e non ha specificamente contestato in giudizio la veridicità o l'attendibilità delle risultanze istruttorie. La mancata audizione personale non determina pertanto l'illegittimità dell'atto. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, per assenza dell'illegittimità dell'azione amministrativa e comunque per mancata prova del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge, ed è stato definitivamente ammesso al gratuito patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    La valutazione dell'affidabilità del richiedente il porto d'armi è rimessa all'autorità di pubblica sicurezza e può condurre al diniego quando non vi sia certezza della sua affidabilità nell'uso delle armi.

  • art. 138 T.U.L.P.S.

    La nomina a guardia particolare giurata presuppone requisiti di affidabilità compatibili con l'esercizio di funzioni di vigilanza armata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto consente all'interessato di presentare osservazioni scritte; la mancata audizione personale non vizia il provvedimento quando l'interessato ha avuto un termine congruo per partecipare per iscritto e non si è avvalso di tale facoltà.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    L'interessato può accedere alle segnalazioni e agli atti istruttori per contestarne il contenuto; il mancato esercizio dell'accesso e l'assenza di contestazioni specifiche incidono sulla possibilità di censurare le risultanze istruttorie.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è adeguatamente motivato quando espone elementi concreti e coerenti, quali frequentazioni con soggetti gravati da numerosi e gravi precedenti, idonei a sorreggere il giudizio prognostico di inaffidabilità.

  • artt. 10 e 11 T.U.L.P.S.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità delle persone interessate.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il diniego della nomina a guardia particolare giurata e del porto d'armi a tassa ridotta è espressione di un giudizio prognostico e cautelare sull'affidabilità del richiedente, rimesso alla discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza e funzionale alla prevenzione degli abusi nell'uso delle armi.
  • Il porto d'armi non costituisce un diritto soggettivo assoluto: l'autorizzazione può essere rilasciata solo quando l'amministrazione raggiunga la certezza della perfetta e completa sicurezza circa il buon uso dell'arma.
  • La buona condotta e l'affidabilità necessarie per il porto d'armi possono essere messe in dubbio anche da frequentazioni con soggetti gravati da numerosi precedenti penali o di polizia, senza che occorra una condanna penale personale del richiedente o un accertamento giudiziario definitivo a carico delle persone frequentate.
  • Nel giudizio sui provvedimenti in materia di armi, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza e può sindacare il diniego soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria.
  • La mancata audizione personale non determina l'illegittimità del diniego quando l'interessato abbia ricevuto il preavviso di rigetto, disponga di un termine congruo per presentare osservazioni scritte e non si sia avvalso delle facoltà partecipative previste dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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