Sentenza del 11/06/2024 n. 462 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
IVA - rimborsi - diritto di detrazione - operazione annullata in anni successivi - emissione nota di credito irrilevante ai fini Iva - imposta a credito - non incide
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva richiesto il rimborso IVA relativo a fatture di acquisto, alcune delle quali annullate con note di credito emesse anni dopo senza IVA. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso sostenendo che la società non aveva versato l'IVA detratta e contestando la legittimità delle fatture, in particolare di una ditta sospetta 'cartiera'. La società contestava il diniego, sostenendo tra l'altro che l'IVA delle fatture annullate con nota di credito senza IVA doveva rimanere detraibile e che parte dell'IVA contestata non era compresa nella richiesta di rimborso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società, riconoscendo il diritto al rimborso IVA di Euro 98.063,00. Ha affermato che l'emissione di nota di credito senza IVA dopo il termine annuale previsto dall'art. 26 comma 3 del DPR 633/72 non obbliga il cliente a riversare l'IVA detratta. Inoltre, ha escluso la contestazione dell'IVA relativa a fatture non incluse nella richiesta di rimborso e ha dichiarato infondata l'accusa di violazione del contraddittorio. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972
L'articolo consente l'emissione di nota di credito senza esposizione dell'IVA trascorso il termine annuale, e in tal caso l'IVA detratta dal cliente non deve essere riversata, non causando danno all'Erario.
Massime di principio
- L'emissione di una nota di credito senza IVA, dopo il termine annuale previsto dalla normativa fiscale, costituisce una facoltà del fornitore e non obbliga il cliente a riversare l'IVA precedentemente detratta.
- Il diritto alla detrazione IVA resta valido anche se l'operazione viene annullata in anni successivi tramite nota di credito senza IVA, purché si rispettino i termini e le condizioni previste dalla legge.
- Il diniego di rimborso IVA deve riguardare esclusivamente l'importo effettivamente richiesto nel rimborso, e non può essere esteso a crediti IVA compensati o non oggetto della domanda.
- Il principio del contraddittorio endoprocedimentale deve essere rispettato, ma la mancata esplicitazione di ragioni alternative o il mancato coinvolgimento formale può essere superato se di fatto è stato garantito il contraddittorio.
- Le fatture emesse da soggetti sospetti o 'cartiera' possono essere contestate ma solo nei termini e nei modi previsti, senza estendere contestazioni oltre il credito IVA richiesto.
Testo integrale
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