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Sentenza

Sentenza n. 1329/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del provvedimento emesso dal Questore di Prato in data 24 settembre 2025, notificato in pari data, con il quale è stata disposta l’inammissibilità dell’istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202502691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato o autonomo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale il 15 aprile 2022 e aveva ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale il 18 gennaio 2024. Il 15 aprile 2024 aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro. La Questura aveva dichiarato inammissibile l'istanza applicando la disciplina introdotta dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, che ha escluso la convertibilità dei permessi per protezione speciale. Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina transitoria dell'art. 7 del d.l. n. 20/2023, sostenendo che, avendo presentato l'istanza originaria di protezione prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, doveva continuare ad applicarsi il regime previgente, compresa la possibilità di conversione del titolo in permesso per lavoro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Richiamando l'interpretazione del Consiglio di Stato, ha ritenuto che l'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, nella disciplina transitoria, si riferisca all'istanza originaria per il rilascio del titolo di soggiorno e non alla successiva istanza di conversione. La data rilevante è quindi quella di presentazione della domanda di protezione internazionale. Poiché il ricorrente aveva presentato tale domanda il 15 aprile 2022, anteriormente al 5 maggio 2023, data di entrata in vigore della l. n. 50/2023, gli era applicabile la disciplina previgente, che consentiva la conversione del permesso per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro. L'amministrazione avrebbe pertanto dovuto ammettere la possibilità della conversione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008

    Individua il titolo normativo in base al quale è stato rilasciato al ricorrente il permesso di soggiorno per protezione speciale.

  • art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998

    Prevedeva, nella disciplina previgente, la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro.

  • art. 7, d.l. 20/2023, convertito in l. 50/2023

    per le istanze presentante fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente

    La disciplina transitoria conserva il regime previgente per le istanze originarie di rilascio del titolo presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, includendo la facoltà di conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro. La data rilevante è quella della domanda originaria di protezione e non quella della successiva domanda di conversione.

  • art. 7, comma 3, d.l. 20/2023, convertito in l. 50/2023

    Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i presupposti di legge

    La previsione conferma, nell'ambito del regime transitorio, la permanenza della facoltà di conversione dei permessi per protezione speciale già rilasciati, ove sussistano gli altri presupposti di legge.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023, la nozione di istanza presentata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina riguarda l'istanza originaria per il rilascio del titolo di soggiorno e non la successiva istanza di conversione.
  • Il divieto di conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale introdotto dal d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023, opera nei confronti di chi abbia presentato l'istanza originaria di protezione internazionale dopo il 5 maggio 2023; per le istanze anteriori continua ad applicarsi la disciplina previgente, inclusa la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro, se sussistono gli ulteriori requisiti di legge.
  • L'interpretazione della disciplina transitoria deve evitare che l'applicazione della normativa sopravvenuta, più sfavorevole, dipenda dai tempi di definizione amministrativa della domanda originaria di protezione, determinando disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiLegittimo affidamento

Testo integrale

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