Cassazione Penale, Sentenza n. 18659/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo. La ricorrente deduceva: (i) violazione degli artt. 192 e 324 c.p.p. per travisamento della prova e difetto di valutazione delle prove difensive (contratti, 77 progetti tecnici, preventivi, centinaia di schede tecniche) che proverebbero l'effettiva operatività della B.L.M. s.r.l., emittente le fatture contestate; (ii) utilizzabilità illegittima delle dichiarazioni rese da Valentino Basile (violazione artt. 63 comma 2 e 220 disp. att. c.p.p.), perché rese quando Basile sarebbe già stato sostanzialmente indagato; (iii) violazione dell'art. 321 c.p.p. per mancanza di motivazione sul periculum in mora e sul cd. "tempo silente" (richiamo alla sentenza Sez. Unite Ellade); (iv) violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, gradualità e sussidiarietà del sequestro per equivalente: contestazione del valore complessivo sequestrato (692.360,16 euro), uso esclusivo dei parametri OMI per la valutazione e mancata considerazione di perizia giurata fornita dalla difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto infondato il motivo che contestava l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Valentino Basile, confermando che alla data delle dichiarazioni non risultavano precisi indizi di reità tali da rendere inutilizzabili le dichiarazioni ex art. 63 c.p.p. Tuttavia ha accolto il motivo principale relativo alla mancata valutazione da parte del Tribunale del riesame di un ampio corpo documentale prodotto dalla difesa (contratti, progetti, preventivi, schede tecniche, sommarie informazioni e comunicazioni di notizia di reato) e all'assenza di motivazione circa l'esatto accertamento dell'entità del profitto, indispensabile per delimitare legittimamente il sequestro ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio, assorbendo le restanti doglianze.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il reclamo/ricorso contro i provvedimenti cautelari. Usata come titolo dell'impugnazione nei confronti del decreto di sequestro preventivo
art. 192 cod. proc. pen.
Riferimento alle regole generali sulla valutazione della prova e sull'istruttoria; la ricorrente lamentava travisamento della prova in violazione di tale norma
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito fin dall'inizio come persona indagata o imputata; la Corte chiarisce che l'inutilizzabilità richiede l'esistenza originaria di precisi indizi di reità e non si determina automaticamente dal coinvolgimento in vicende potenzialmente rilevanti
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Norme procedurali accessorie citate dalla difesa con riferimento alla utilizzabilità delle dichiarazioni; la Corte ha valutato la questione secondo la giurisprudenza consolidata
art. 321 cod. proc. pen.
Disciplina la misura cautelare del sequestro e il relativo presupposto del periculum in mora; la ricorrente denunciava carenza motivazionale sul profilo temporale e sul pericolo della tardiva apprensione dei beni
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
«la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo»
Prevede la confisca del profitto/ prezzo del reato o la confisca di beni fino al loro valore; la Corte richiede che l'accertamento dell'entità del profitto sia adeguatamente motivato perché limiti correttamente l'oggetto del sequestro per equivalente
art. 25-quinquiesdecies, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231/2001
Riferimento all'illecito amministrativo contestato all'ente in base alla responsabilità amministrativa per reati societari; indicata come fattispecie contestata all'ente ricorrente
art. 325 cod. proc. pen.
Norma invocata per vizio di motivazione nelle misure cautelari reali; la Corte ha ritenuto sussistente la violazione di legge per omissione di adeguata valutazione delle prove difensive
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da una persona successivamente indagata non sono automaticamente inutilizzabili: è necessario che alla data della dichiarazione sussistessero precisi indizi di reità che rendessero probabile la responsabilità; in assenza di tale situazione, la dichiarazione può essere utilizzata
- Il Tribunale del riesame è tenuto a considerare e confrontarsi esplicitamente con la documentazione rilevante prodotta dalla difesa (contratti, progetti, perizie, documenti tecnici): l'omessa valutazione costituisce vizio di motivazione annullabile in sede di legittimità
- Per la legittimità del sequestro per equivalente è indispensabile un adeguato e motivato accertamento dell'entità del profitto: il sequestro non può essere determinato in modo indifferenziato o sproporzionato rispetto al profitto accertato
- L'uso di stime statistiche (es. parametri OMI) non esclude la necessità di considerare perizie specifiche e documentazione contraria prodotta dalla difesa; la quantificazione del valore dei beni deve essere motivata e proporzionata
- La Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti o riesaminare i dati di fatto, ma può annullare i provvedimenti per mancata o carente motivazione su punti decisivi (es. esclusione del fumus, determinazione del profitto, proporzionalità della misura)
- Il principio della gradualità e della sussidiarietà impone che il sequestro sia applicato nella misura minima necessaria e solo quando non siano possibili misure meno gravose; il giudice che dispone il sequestro deve motivare perché tali alternative non siano adeguate
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