Cassazione Penale, Sentenza n. 4518/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/01/2021 con cui il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione solo tra alcuni reati (associazione per delinquere, truffa e falsità materiale commessa dal privato; e furto e reati connessi) e ha escluso il vincolo della continuazione con altri reati contestati (impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa e una successiva associazione per delinquere con reati di riciclaggio). Il ricorrente sosteneva che sussistessero elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso (medesimo luogo, prossimità temporale, omogeneità dei reati e continuità delle condotte) e che il giudice dell'esecuzione avesse omesso di valorizzare i reati-fine e la continuità soggettiva e temporale tra le diverse sentenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non era dimostrata l'unicità del disegno criminoso tra tutte le fattispecie: le due associazioni contestate erano composte in gran parte da soggetti diversi (salvo una eccezione), operavano in periodi solo parzialmente sovrapposti e il ruolo di Gargiulo era diverso nelle due vicende (partecipe in una, promotore e organizzatore nell'altra). Inoltre è stato ritenuto non plausibile che il reato commesso fino al 1995 con agevolazione mafiosa fosse stato ideato in funzione di due future e distinte associazioni non ancora provate. La Corte ha quindi confermato che la continuazione poteva essere riconosciuta solo tra alcuni reati (sub 1 e 2) e non con gli altri (sub 3 e 4). Condanna il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
La norma sulla continuazione è stata applicata limitatamente ai reati per i quali è stata dimostrata l'unicità del disegno criminoso; non può essere estesa senza accertamento specifico degli elementi sintomatici della continuità.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Il principio della continuazione (cumulo giuridico) richiede l'unicità del programma criminoso; la Corte ha confermato che occorre prova della medesima deliberazione e della sua attuazione nel tempo.
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese del giudizio di legittimità e per la liquidazione di somme a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
art. 648 ter cod. pen.
Fattispecie di impiego di denaro di provenienza illecita (con aggravante per agevolazione mafiosa) richiamata nel contestato; la Corte ha ritenuto che il reato commesso nel 1995 non fosse dimostrato come collegato in un progetto criminoso unitario con le associazioni successive.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 20900 del 27/04/2021 (Gattuso, Rv. 281375)
Sez. 5, n. 20900 del 27/04/2021, Gattuso, Rv. 281375
Principio richiamato secondo cui, nei delitti associativi (anche di tipo mafioso), la mera omogeneità tipologica non basta: è necessaria un'analisi concreta dei sodalizi, della loro operatività e continuità per riconoscere la continuazione.
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Riferimento utilizzato per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso quando si liquida la somma alla cassa delle ammende; qui la Corte ha comunque ritenuto dovuto il pagamento.
Massime di principio
- La continuazione tra reati richiede non solo omogeneità tipologica o prossimità territoriale e temporale, ma la prova dell'unicità del disegno criminoso (momento deliberativo comune e sua attuazione).
- Quando sono coinvolte più associazioni, occorre valutare la composizione soggettiva dei sodalizi, i ruoli del medesimo imputato nelle varie vicende e la sovrapposizione temporale per stabilire se esista continuità o si tratti di distinti programmi delittuosi.
- Un reato anteriore (anche grave e con aggravante mafiosa) non si collega automaticamente a successive condotte associative a meno che non emerga una pianificazione unitaria già all'epoca dell'illecito iniziale.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione deve essere concreta e argomentata: la Cassazione verifica la logicità e la non apoditticità delle valutazioni; decisioni coerenti e plausibili vengono confermate.
- In sede di impugnazione è necessario fornire elementi probatori che documentino gli "elementi sintomatici" del medesimo disegno criminoso (stessi protagonisti, flussi finanziari riconducibili al medesimo piano, coordinamento operativo), non bastano affermazioni generiche.
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