Cassazione Penale, Sentenza n. 3788/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello contestando: 1) la attendibilità del conteggio manuale degli avventori (art. 681 c.p.), sostenendo la possibilità di duplicazioni e l'esistenza di sistemi alternativi di verifica; 2) l'uso di misurazioni fonometriche effettuate in date successive per comprovare il reato di disturbo (art. 659 c.p.), ritenendo che non provino la rumorosità al momento del fatto e che non sia provata l'idoneità a molestare un numero indeterminato di persone; 3) la responsabilità attribuita a Biondi in qualità di gestore, deducendo l'assenza dei requisiti di continuità e significatività degli atti di gestione ex art. 2639 c.c. e che la sua presenza fosse solo occasionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendoli infondati: 1) ha ritenuto affidabile il conteggio manuale eseguito separatamente da quattro militari, osservando l'assenza di sistemi alternativi disponibili (botteghino chiuso, assenza di conta-persone) e la logicità del metodo di conteggio; 2) ha confermato che per il reato previsto dall'art. 659, comma 1, cod. pen., non è necessario provare il superamento di limiti strumentali nel giorno del fatto, essendo sufficiente l'idoneità dell'attività a molestare un numero indeterminato di persone; la prova è stata ritenuta raggiunta tramite l'esposto del vicino e misurazioni successive in due abitazioni che hanno confermato la rumorosità eccessiva; 3) ha stabilito che gli illeciti contestati non sono reati propri e che la responsabilità può essere attribuita anche a chi, seppur occasionalmente, abbia esercitato il controllo e la responsabilità dell'evento (Biondi) al momento del controllo da parte degli operanti. Richiesta di inammissibilità del PG respinta in favore del rigetto del merito; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 681 cod. pen.
la norma incriminatrice prevista dall'art. 681 cod. pen. si applica anche nei confronti di chi, occasionalmente e se pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo
Sanziona chi organizza un pubblico spettacolo senza osservare prescrizioni dell'autorità (es. limiti di capienza). Si applica anche a organizzazioni occasionali; la responsabilità può colpire chi effettivamente esercita il controllo sull'evento al momento della violazione.
art. 659 cod. pen.
l'art. 659, comma 1, cod. pen., punisce "chiunque" disturba l'occupazione e il riposo delle persone
Il comma 1 punisce la condotta idonea a molestare o disturbare un numero indeterminato di persone senza necessità di prova tecnica del superamento di limiti; il comma 2 riguarda specifiche violazioni tecniche o di prescrizioni per mestieri rumorosi.
art. 2639 cod. civ.
Riguarda i requisiti per l'attribuzione della qualifica di gestore o rappresentante di impresa; nel caso concreto la Corte ha ritenuto irrilevante che la gestione fosse continuativa se, nell'occasione, il soggetto esercitava di fatto il controllo dell'attività.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto i motivi generici o meramente di merito e quindi infondati.
R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 80 (T.U.L.P.S.)
Richiamato in relazione alle prescrizioni di tutela dell'incolumità pubblica e ai limiti di capienza; la giurisprudenza applica tali prescrizioni anche ad eventi occasionali.
d.lgs. n. 150/2022
Menzi ono la modifica al regime di procedibilità del reato ma la Corte ha escluso la sua applicazione al caso in esame poiché il fatto riguardava un trattenimento pubblico anteriore alla modificazione rilevante.
Massime di principio
- Un conteggio manuale effettuato separatamente da più operatori, con modalità coerenti e sotto il controllo degli stessi, può essere ritenuto affidabile in mancanza di sistemi alternativi disponibili (botteghino chiuso, assenza di conta-persone).
- Per il reato di disturbo (art. 659, comma 1), non è imprescindibile una misura fonometrica eseguita il giorno del fatto: misurazioni successive combinate con esposti e testimonianze possono dimostrare l'idoneità dell'attività a molestare un numero indeterminato di persone.
- La distinzione tra comma 1 e comma 2 dell'art. 659 è cruciale: il primo richiede prova di idoneità a disturbare, il secondo la violazione di prescrizioni tecniche specifiche.
- Gli illeciti contemplati dagli artt. 659 e 681 c.p. possono essere attribuiti anche a soggetti non titolari formali della licenza se, nel momento del fatto, esercitano il controllo o la responsabilità dell'evento (anche presenza occasionale ma di fatto gestore).
- In cassazione i motivi formulati in modo generico o che si limitano a riproporre questioni di merito già decise saranno spesso rigettati; è necessario spiegare con precisione il vizio logico-giuridico della motivazione impugnata.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è utile documentare tempestivamente: misurazioni fonometriche contestuali, registrazioni del numero di ingressi/uscite (biglietti, conta-persone), nomina/ruoli operativi delle persone presenti e testimonianze dirette; l'assenza di tali elementi può essere colmata, in parte, da misurazioni e dichiarazioni successive se congruenti.
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