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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18928/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte della società subentrante nella gestione di un appalto di servizi, del diritto del lavoratore ad essere assunto in applicazione dell'art. 6 del CCNL FISE/Federambiente (come richiamato negli atti), dopo il passaggio di appalto. Il lavoratore sosteneva di aver maturato l'anzianità richiesta di 240 giorni nel periodo compreso tra il 12/9/2016 e il 28/10/2017 e chiedeva l'accertamento del diritto all'assunzione dall'1/11/2017, oltre al pagamento delle mensilità medio tempore maturate. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non provata la presenza del lavoratore tra il personale del cantiere alla data rilevante; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando la documentazione in atti e ritenendo non raggiunta la prova del requisito di anzianità. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 6 del CCNL e degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando una falsa interpretazione della clausola collettiva, perché la corte territoriale avrebbe attribuito rilievo alle comunicazioni tra imprese e alla documentazione del passaggio; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio motivazionale, per avere la decisione posto a base del rigetto prove asseritamente inesistenti e omesso l'esame di documenti; 3) ulteriore omesso esame di un punto decisivo; 4) violazione dell'art. 132, comma 2, c.p.c. per motivazione contraddittoria o apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la corte d'appello non aveva subordinato il diritto all'assunzione agli adempimenti formali o alle comunicazioni tra imprese, ma aveva correttamente posto al centro del ragionamento la prova dell'anzianità di 240 giorni richiesta dalla clausola collettiva. Ha inoltre ritenuto che il giudice di merito avesse svolto un accertamento di fatto coerente e logicamente argomentato, desumendo dalla documentazione acquisita non la prova del requisito, ma la sua insussistenza: in particolare, il lavoratore non risultava nell'elenco del personale del cantiere trasmesso in un primo momento dal consorzio uscente; compariva solo in un elenco successivo, in sostituzione di lavoratori licenziati in data prossima al cambio di appalto, circostanza incompatibile con la maturazione dell'anzianità minima richiesta alla data del subentro. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi di motivazione, miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto, non consentita in sede di legittimità; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esistente, comprensibile e non apparente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 6 CCNL FISE Assoambiente

    La clausola collettiva è stata letta come fonte del diritto all'assunzione presso l'impresa subentrante solo in presenza del requisito sostanziale dell'anzianità di servizio di 240 giorni; non come condizionata alla sola documentazione formale del passaggio di appalto o alle comunicazioni tra le imprese.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della clausola collettiva; la Corte non ha ravvisato una violazione ermeneutica, avendo ritenuto corretta la lettura data dal giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione complessiva della clausola; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    L'onere di provare la sussistenza del requisito di anzianità richiesto per l'assunzione incombe sul lavoratore che invoca il diritto al passaggio.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice omette di valutare prove decisive dedotte dalla parte o pone a base della decisione fatti notori o di scienza personale; non è utilizzabile per contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo in presenza di anomalie motivazionali radicali; nel caso concreto la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta idonea e intelligibile.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e di norme ermeneutiche.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato nei confini rigorosi tracciati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite; non consente una nuova valutazione del fatto.

  • art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.

    Richiamato per denunciare motivazione contraddittoria o apparente; la Corte ha escluso la sussistenza del vizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale di definizione del ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna alle spese di lite a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel passaggio di appalto disciplinato dalla contrattazione collettiva, il diritto del lavoratore all'assunzione presso l'impresa subentrante presuppone la prova del requisito sostanziale richiesto dalla clausola collettiva; la mera esistenza di comunicazioni tra imprese o di elenchi del personale non è sufficiente se la documentazione complessiva dimostra il mancato raggiungimento del requisito.
  • L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato incombe su chi lo invoca: nel caso di pretesa assunzione per subentro nell'appalto, spetta al lavoratore dimostrare l'anzianità di servizio richiesta.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di motivazione in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove inesistenti, ometta di valutare prove decisive dedotte dalla parte, oppure fondi la decisione su fatti notori o su scienza personale, non quando si contesti soltanto il peso attribuito alle prove.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi davvero il percorso argomentativo o esso sia radicalmente incomprensibile; non basta la mera insoddisfazione della parte per la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContratto a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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