Cassazione Civile, Ordinanza n. 24888/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Un turista aveva acquistato un pacchetto vacanza per un soggiorno in una struttura ricettiva pubblicizzata in catalogo. Deduceva che l’alloggio e i servizi promessi fossero qualitativamente inferiori rispetto a quanto descritto: assenza di giardino attrezzato e accessori, arredi scadenti e maltenuti, condizioni igieniche precarie, servizio navetta di fatto inutilizzabile, distanza dalla spiaggia maggiore di quella indicata. Chiedeva l’accertamento dell’inadempimento contrattuale e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Sia il giudice di pace sia il tribunale rigettavano la domanda; il ricorrente proponeva cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/perplessa e violazione dei canoni ermeneutici e dell’art. 1455 c.c., perché il tribunale avrebbe valutato in modo atomistico le singole prestazioni e negato la gravità dell’inadempimento senza considerare la funzione complessiva del pacchetto turistico; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia lo stress e il malessere del turista al termine della vacanza, rilevanti per il danno non patrimoniale; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di danno patrimoniale, che era stata prospettata come differenza tra il prezzo pagato e il valore delle prestazioni effettivamente ricevute, mentre il tribunale aveva deciso su una diversa voce di spesa (acquisto di piatti, bicchieri, barbecue, taxi e autobus) non coincidente con la domanda proposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse obiettivamente illogica e incomprensibile in più punti, perché aveva confrontato elementi non omogenei e svalutato in modo irragionevole l’incidenza di disservizi rilevanti ai fini dell’inadempimento del pacchetto turistico. Ha inoltre ritenuto che il tribunale avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda di danno patrimoniale effettivamente proposta, sostituendola con una diversa ricostruzione del pregiudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito affinché riesamini la vicenda alla luce delle censure accolte e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, n. 4 c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione perplessa, apparente o incomprensibile integra nullità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato quale parametro della sufficienza e intellegibilità della motivazione.
art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.
Viene indicato come vizio dedotto per violazione di legge e nullità della sentenza.
artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1368, 1369, 1375 c.c.
I canoni ermeneutici vanno applicati in modo globale, sistematico, funzionale e secondo buona fede, considerando la comune volontà delle parti e la funzione concreta del contratto.
art. 1455 c.c.
La gravità dell’inadempimento va valutata in relazione all’interesse complessivo del creditore e alla funzione economico-sociale del contratto, non solo rispetto a singole prestazioni isolate.
artt. 43 e 47 cod. turismo
Sono richiamati per la disciplina del pacchetto turistico e per la tutela del viaggiatore in caso di difformità/inadempimento.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non può sostituirla con una diversa questione non proposta; l’omessa pronuncia integra vizio di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 42, comma 10 cod. turismo
È menzionato come modello di riduzione del prezzo del pacchetto turistico, ma la Corte rileva che non era applicabile ratione temporis alla fattispecie.
Sez. U, sent. n. 22232 del 03/11/2016
Richiamata per il principio secondo cui la motivazione apparente o incomprensibile non consente il controllo sul ragionamento decisorio e comporta nullità.
Massime di principio
- Nel contratto di pacchetto turistico, la conformità della prestazione va apprezzata in modo unitario e funzionale rispetto alla finalità di vacanza e svago perseguita dalle parti, non attraverso una lettura atomistica delle singole voci di servizio.
- Il giudizio sulla gravità dell’inadempimento deve avere riguardo all’incidenza complessiva dei disservizi sull’utilità economica e pratica del contratto, potendo rilevare anche la non fruibilità o l’inidoneità dei servizi promessi nel catalogo.
- La motivazione della sentenza è nulla quando utilizza argomentazioni illogiche o confronta elementi non omogenei, al punto da non consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- In tema di danno patrimoniale, il giudice deve pronunciarsi sulla domanda effettivamente proposta: se l’attore chiede la differenza tra prezzo pagato e valore del servizio ricevuto, non è consentito decidere su una diversa voce di spesa non allegata come oggetto della pretesa.
- L’omessa pronuncia su una domanda autonoma integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e impone la cassazione con rinvio per nuovo esame della pretesa non decisa.
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