Sentenza n. 8835/2026 - Roma, Sezione 5Q
per accertare e dichiarare, previa sospensiva, l'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza volta ad ottenere la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. deducendo l'illegittimità dell'inerzia dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad, alla quale aveva chiesto, già nel luglio 2025, la fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto per lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare. La richiesta era fondata sull'esistenza di un nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione. L'Amministrazione ha sostenuto che il nulla osta fosse ancora sospeso ai sensi dell'art. 3 del d.l. 145/2024, convertito, con modificazioni, dalla l. 187/2024.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso avverso il silenzio, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell'azione: l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'inerzia protratta oltre il termine ragionevole di conclusione del procedimento. In particolare, la richiesta di appuntamento era stata presentata nel luglio 2025 e il ricorrente disponeva già del nulla osta necessario. Il Collegio ha ritenuto che, considerato il tempo trascorso dall'introduzione del d.l. 145/2024, la sospensione del nulla osta non potesse protrarsi ulteriormente, dovendo essere risolta dall'amministrazione competente, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica, entro un termine ragionevole. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Ambasciata d'Italia a Islamabad sono stati condannati a convocare il ricorrente entro 90 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'elevato numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è accoglibile quando sussistono un obbligo di provvedere e un'inerzia protratta oltre il termine previsto o comunque ragionevole per la conclusione del procedimento.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, anche nel giudizio camerale.
art. 3 d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024
Prevede la sospensione del nulla osta; secondo il TAR, alla luce del tempo trascorso, tale sospensione non può protrarsi indefinitamente e deve essere risolta dall'amministrazione competente entro un termine ragionevole.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio richiede la simultanea sussistenza di un obbligo dell'amministrazione di provvedere e di un'inerzia protratta oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento o, in mancanza, oltre un termine ragionevole.
- La sospensione prevista dalla legge per un nulla osta connesso a una procedura di visto non può protrarsi indefinitamente; decorso un periodo non più ragionevole, l'amministrazione competente deve definire la sospensione, eventualmente su sollecitazione della sede diplomatica.
- Quando l'amministrazione omette illegittimamente di attivare il procedimento di rilascio del visto nonostante l'esistenza del nulla osta e la richiesta di convocazione dell'interessato, il giudice può ordinare la convocazione entro un termine determinato.
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