Cassazione Civile, Ordinanza n. 33415/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società e dal successivo reclamo rigettato dalla corte territoriale, che aveva ritenuto non dimostrato il mancato superamento delle soglie di fallibilità previste dall'art. 1, comma 2, l. fall., in assenza di documentazione contabile. Nel ricorso per cassazione la società, tramite il legale rappresentante, deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, l. fall., sostenendo che i bilanci non sono l'unico mezzo di prova dei requisiti di non fallibilità e che la corte d'appello avrebbe dovuto valorizzare altri elementi istruttori prodotti, quali una perizia di ricostruzione dell'attivo e del passivo, la relazione della curatela e gli estratti dei conti correnti. La censura includeva anche il profilo del mancato esame di tali documenti, ma senza trascriverne il contenuto né indicarne adeguatamente la collocazione processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato, da un lato, che il debitore può provare i requisiti di non fallibilità anche con documenti diversi dai bilanci o dalle scritture contabili, purché idonei a rappresentare storicamente i dati economico-patrimoniali dell'impresa; dall'altro, che la valutazione di attendibilità e idoneità di tali elementi appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivata. Inoltre, ha ritenuto inammissibile la doglianza sul mancato esame di alcuni documenti per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non ne aveva riportato il contenuto in modo sufficiente né ne aveva indicato compiutamente la sede processuale. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, l. fall.
stabilisce i requisiti dimensionali di non fallibilità; l'imprenditore può provare il mancato superamento delle soglie anche con documenti diversi dai bilanci o dalle scritture contabili, ma la loro idoneità resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 15, comma 4, l. fall.
i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati non costituiscono prova legale dei requisiti di non fallibilità, potendo il debitore utilizzare mezzi alternativi.
art. 116 c.p.c.
attribuisce al giudice di merito il prudente apprezzamento della prova documentale e dei dati contabili prodotti, con giudizio di attendibilità non riesaminabile in cassazione se motivato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone l'onere di specifica indicazione e trascrizione, o comunque di sintetico ma completo resoconto, dei documenti e degli atti processuali posti a fondamento del motivo; la sua violazione comporta inammissibilità della censura.
art. 384, comma 4, c.p.c.
consente la correzione della motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto, pur correggendo la relativa argomentazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ricorrendone i presupposti processuali, comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametra l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- I requisiti dimensionali di non fallibilità possono essere dimostrati dal debitore anche con elementi probatori diversi dai bilanci o dalle scritture contabili, purché tali elementi consentano una ricostruzione attendibile della situazione economico-patrimoniale dell'impresa.
- La valutazione circa l'idoneità e l'attendibilità della documentazione prodotta per provare la non fallibilità appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di specifiche regole processuali.
- Quando il motivo di ricorso si fonda su documenti o atti processuali, il ricorrente deve indicarli e trascriverne o riassumerne compiutamente il contenuto, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La correzione della motivazione da parte della Corte di cassazione non comporta accoglimento del ricorso se la decisione impugnata è comunque conforme a diritto nel dispositivo e nella sostanza della ratio decidendi.
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